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Soggetti esonerati dal pagamento

ESONERO CONSEGUENTE ALLA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
Le imprese individuali cessano di essere tenute al pagamento dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione dell'attività.
Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere tenute al pagamento dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione (o il piano di riparto in caso di società di persone), purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
Le società di persone ed i consorzi che si sciolgono senza fase di liquidazione cessano di essere tenuti al pagamento dall'anno solare successivo a quello dell'atto di scioglimento senza liquidazione, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia presentata entro il 30 gennaio di tale anno.
Pertanto:
• sono obbligate al pagamento anche le società iscritte in liquidazione;
• sono obbligate al pagamento anche le società iscritte che hanno cessato l'attività;
• la cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali con data cessazione attività   retroattiva non comporta l'esonero dal pagamento con effetto retroattivo. La regola si applica anche alle imprese individuali che cessano per conferimento dell'azienda in società.
ESONERO CONSEGUENTE ALL'APERTURA DI PROCEDURE CONCORSUALI O ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DA PARTE DELL'AUTORITA'
Le imprese per le quali sia stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa cessano di essere tenute al pagamento a partire dall'anno solare successivo a quello di adozione del provvedimento, purché non sia stato autorizzato e fino a quando non sia cessato l'esercizio provvisorio d'impresa.
Le società cooperative poste in scioglimento da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2545 septiesdecies c.c. cessano di essere tenute al pagamento a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento.
ESONERO PER LE START-UP INNOVATIVE E GLI INCUBATORI CERTIFICATI
L’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, disciplina finalità, definizione e pubblicità delle start-up innovative e degli incubatori certificati.
In particolare il comma 8 di detto articolo dispone che le Camere di Commercio istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese a cui la start-up innovativa e l’incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina prevista dalla norma in argomento.
Il successivo art. 26, comma 8, prevede che la start-up innovativa e l’incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerati dal pagamento del diritto annuale. L’esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione (termine modifcato dall'art. 4, comma 11-ter, lett. b), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33).
Nei confronti delle società già costituite alla data del 19/12/2012 di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 179/2012 la disciplina trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti. 
 
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