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F.A.Q. - Spedizionieri

Qual’è la differenza fra impresa di autotrasporto e spedizioniere?
L’impresa di autotrasporto esegue materialmente, con mezzi propri, il trasporto del trasporto merci; lo spedizioniere invece “organizza”  la spedizione stipulando contratti di trasporto con le imprese (o vettori)  che materialmente effettueranno il trasporto (imprese di autotrasporti, compagnie aeree, marittime, ecc.) e compiendo le operazioni accessorie.
  
Qual’è la differenza fra la figura dello  spedizioniere e dello spedizioniere doganale?
Lo spedizioniere è colui che svolge “abitualmente attività di spedizione per terra, per mare  e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore,  al compimento  della spedizione ed alle operazioni accessorie”.
Lo spedizioniere doganale è colui che  munito di apposita “patente”  è abilitato al compimento di operazioni doganali presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale e deve essere iscritto presso l’Albo professionale istituito con L. 22.12.1960, n. 1612.
 
Dopo la soppressione dell’Elenco degli spedizionieri dove e come presentare la documentazione a comprova del possesso dei requisiti necessari per iniziare l’attività?
Imprese con sede/filiale in provincia di Bologna: presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Bologna, per via telematica, contestualmente alla Denuncia di inizio attività.
 
Occorre dimostrare il possesso dei requisiti anche nel caso di attività svolta presso filiali/succursali?
Si, se presso di esse viene esercitata l’attività di spedizioniere.
 
A cosa serve il deposito cauzionale e dove si effettua?
La società è tenuta a costituire una cauzione per  € 258,23 a garanzia delle obbligazioni nascenti  dall’esercizio dell’attività.
La cauzione può essere costituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria territoriale dello Stato.
 
Ultimo aggiornamento 30.10.2012
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