Centri tecnici per il tachigrafo digitale
Le officine di riparazione di veicoli ecc. che intendono costituire un centro tecnico per il tachigrafo digitale possono richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico l'autorizzazione a svolgere le operazioni di calibrazione, controllo periodico e riparazione dei tachigrafi digitali.
I soci, i dirigenti ed il personale del centro tecnico non possono partecipare ad imprese che svolgono attività di trasporto su strada.
L’autorità per il rilascio delle autorizzazioni è il Ministero dello Sviluppo Economico che si avvale dell’Ufficio metrico della Camera di commercio per svolgere l'esame istruttorio preventivo.
I centri tecnici, per essere autorizzati a svolgere i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni, devono organizzare l’officina secondo i criteri che la gestione della qualità richiede alle officine di taratura e prova.
Infatti i centri tecnici devono disporre di un sistema di gestione della qualità, certificato secondo le indicazioni contenute nel documento di ACCREDIA DC2009DTC026 da Organismi accreditati, a livello nazionale o comunitario, per certificazioni di Sistema di Gestione per la Qualità.
Le certificazioni del Sistema di Gestione per la Qualità sono rilasciate ai sensi del D.M. 10 Agosto 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico ed il rilascio dell'autorizzazione avviene dopo l'accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto stesso.
Il personale del centro tecnico, costituito per lo meno da un responsabile tecnico e da un tecnico, dovrà ottenere, da parte del fabbricante del tachigrafo, una idonea documentazione che attesti la conoscenza tecnica del tachigrafo digitale su cui intende effettuare i servizi di calibrazione, controllo periodico e riparazione.
Si evidenzia in modo particolare che il centro tecnico dovrà dotarsi di campioni di riferimento delle grandezze in esame, pressione, lunghezza e frequenza, certificati da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti alla European Cooperation for Accreditation (EA) dimostrando la riferibilità delle misurazioni effettuate ai campioni nazionali o internazionali delle grandezze in esame.
L'autorizzazione ha durata di un anno ed è rinnovabile.
I diritti di segreteria da pagare alla Camera di Commercio sono di 370,00 € per l’autorizzazione.
Per il rinnovo annuale di ciascuna autorizzazione sono dovuti 185,00 €.
Il sistema di garanzia della qualità e l’adempimento a tutti gli obblighi contenuti nel provvedimento ministeriale di autorizzazione sono sottoposti a sorveglianza, tramite visite e verifiche ispettive non preannunciate, da parte della Camera di Commercio.
Nel caso in cui i centri tecnici sottoposti a sorveglianza, non rispettino le eventuali prescrizioni emesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Camera di Commercio o dall’Ente di certificazione della qualità si attiva la procedura di sospensione ed eventualmente della revoca della autorizzazione.
Il centro tecnico, tramite il suo titolare o legale rappresentante, deve presentare all’Ufficio metrico della Camera di commercio la domanda compilata sull’apposito modulo allegando la documentazione elencata nel modulo.
La domanda deve essere accompagnata dalla ricevuta del pagamento del diritto di segreteria di Euro 370,00 tramite PagoPa (contattando preventivamente l'ufficio).
In base ai chiarimenti forniti dal Ministero dello sviluppo economico con circolare prot. n.31981 del 09/03/2015 alla domanda occorre allegare apposita autocertificazione attestante il possesso del requisito minimo di buona reputazione prescritto per le officine e i centri tecnici che operano sui tachigrafi dall’art 24, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) n.165/2014, utilizzando l'apposto modulo (Modulo BR).
L'ufficio metrico controlla che la domanda sia completa e procede alla verifica presso la Prefettura del possesso dei requisiti prescritti in capo ai richiedenti ai sensi della normativa antimafia (art. 84 comma 2 del D.Lgs.159/2011).
Nel caso in cui la comunicazione antimafia non sia rilasciata nel termine di 30 giorni dalla richiesta, l'ufficio informa l'impresa la quale ha la facoltà di rendere autocertificazione relativamente alla non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 utilizzando il relativo modulo (Modulo AM ISCR).
Effettuato il sopralluogo e l’esame istruttorio preventivo, l’ufficio trasmette la domanda al Ministero dello Sviluppo economico per il rilascio dell’autorizzazione.
Prima della scadenza annuale, il centro tecnico deve presentare la richiesta di rinnovo all’Ufficio metrico della Camera di commercio compilata sull’apposito modulo (Modulo rinnovo autorizzazione) allegando la documentazione elencata nel modulo.
La domanda deve essere accompagnata dalla ricevuta del pagamento del diritto di segreteria di Euro 185,00 tramite PagoPa (contattando preventivamente l'ufficio).
Alla domanda occorre inoltre allegare la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti previsti ai sensi della normativa antimafia (art. 89 D.Lgs.159/2011) - Modulo AM
In base ai chiarimenti forniti dal Ministero dello sviluppo economico con circolare prot. n.31981 del 09/03/2015 alla domanda occorre allegare apposita autocertificazione attestante il possesso del requisito minimo di buona reputazione prescritto per le officine e i centri tecnici che operano sui tachigrafi dall’art 24, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) n.165/2014, utilizzando l'apposto modulo (Modulo BR).
La Camera di Commercio, verificata la permanenza dei requisiti, rilascia il rinnovo dell’autorizzazione.
Questo ufficio è in Qualità