AUTORIPARATORI: PROROGATO AL 5 LUGLIO 2025 IL TERMINE PER L’ADEGUAMENTO DEI REQUISITI RICHIESTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI MECCATRONICA
AUTORIPARATORI: PROROGATO AL 5 LUGLIO 2025 IL TERMINE PER L’ADEGUAMENTO DEI REQUISITI RICHIESTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI MECCATRONICA
La proroga è stata stabilita dall’art. 13 della legge 21 febbraio 2025 n. 15 che ha convertito con modificazioni il decreto legge 27 dicembre 2024 n. 202, posticipando ulteriormente il precedente termine per l’adeguamento fissato al 5 gennaio 2024.
Quadro normativo
La legge n. 224/2012, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha modificato l’art. 3 della legge 122/1992 disponendo che l’attività di autoriparazione si distingue in:
- MECCATRONICA
- CARROZZERIA
- GOMMISTA
Le precedenti attività di “Meccanica /motoristica” e di “Elettrauto” sono state accorpate nell’unica categoria di “Meccatronica”.
A seguito di tale modifica:
- Le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte al Registro delle imprese sia all’attività di meccanica - motoristica che all’attività di elettrauto sono state abilitate d’ufficio alla nuova attività di “meccatronica”;
- Le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte nel Registro delle imprese e abilitate alla sola attività di meccanica - motoristica o a quella di elettrauto possono continuare a svolgere l’attività sino al 5 luglio 2025 (ultima scadenza stabilita dall'art. 13 della legge 15/2025);
- Il Responsabile Tecnico che, alla data di entrata in vigore della legge (5/1/2013), aveva già compiuto 55 anni poteva proseguire l’attività fino all’età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Chi deve regolarizzare
In considerazione di quanto premesso, entro il 5 luglio 2025, i Responsabili Tecnici di impresa, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnici professionali di cui all’art. 7 della legge 122/92, dovranno attivarsi per ottenere l’abilitazione alla categoria mancante, mediante:
- frequenza con esito positivo di un corso di formazione (percorso formativo speciale ridotto a 40 ore), limitatamente ai settori non posseduti
- oppure
- rivalutazione dello stesso titolo di studio che aveva consentito di ottenere l’accertamento della sezione di meccanica-motoristica o di elettrauto.
Si specifica che tali percorsi “ridotti” devono essere riconosciuti dalla Regione o dalle Province autonome e sono rivolti esclusivamente ai soggetti che rivestono la qualifica di responsabili tecnici di imprese già iscritte nel registro delle imprese e abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, alla data del 5/1/2013, per consentire di acquisire le competenze non possedute.
Si precisa che a tali imprese non si applica l’art. 7 comma 2 lettera b) della L. 122/1992, nella parte in cui richiede anche l’esercizio - per almeno un anno - dell’attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi 5 anni. Il superamento del corso di 40 ore, infatti, consente l’immediata qualificazione del responsabile tecnico all’abilitazione non posseduta senza dover dimostrare alcuna esperienza lavorativa.
Le disposizioni sopra richiamate trovano applicazione anche per le imprese operanti su motoveicoli.
Come regolarizzare
L’impresa, in persona del titolare se impresa individuale o del legale rappresentante se si tratta di società, deve presentare la comunicazione del possesso dei prescritti requisiti tecnico/professionali in capo al Responsabile tecnico, per le attività rientranti nella legge 5 febbraio 1992 n. 122 - sezione meccatronica, trasmettendo una pratica telematica di Comunicazione unica diretta al Registro Imprese con allegato SCIA DI INIZIO ATTIVITA’ PER LA NUOVA SEZIONE MECCATRONICA. La pratica deve contenere i dati della persona fisica in possesso dei requisiti richiesti.
Effetti della mancata regolarizzazione
Decorso il termine del 5 luglio 2025, senza l’adeguamento alla norma, il responsabile tecnico (anche in caso di titolare o socio) non potrà più abilitare l’impresa.
Aggiunta di una sezione per imprese già iscritte alla data del 5/1/2013
Si ricorda che il 5 luglio 2025 rappresenta la data di scadenza anche con riferimento al periodo transitorio concesso alle imprese di autoriparazione già iscritte - alla data del 5/1/2013 - ad uno o più settori previsti dalla legge 122/92 così come modificata dalla legge 224/2012 (quindi meccatronica - gommista - carrozzeria) per chiedere l’ampliamento a una nuova sezione dell’autoriparazione non posseduta, con la sola frequenza di percorsi formativi “agevolati” (corsi da 180 ore per la sezione “carrozzeria” e da 150 ore per la sezione “gommista”) e senza l’anno di esperienza lavorativa in imprese del settore.