Il diritto di Accesso
A seguito della modifica del Decreto trasparenza (con D.Lgs. n. 97/2016 – in vigore dal 23 giugno 2016), si possono identificare tre tipologie di accesso agli atti:
- Accesso documentale, ha ad oggetto i "documenti amministrativi" e può essere inoltrato esclusivamente da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto (disciplinato dal capo V della L. n. 241/1990 e s.m.i.);
- Accesso civico semplice, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. – Decreto trasparenza);
- Accesso civico generalizzato, è esercitabile relativamente ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. – Decreto trasparenza).
La Camera di Commercio I.A.A. di Bologna con Deliberazione di Giunta d’urgenza con i poteri del Consiglio camerale n. 104 del 20 giugno 2017, ratificata con Deliberazione del Consiglio camerale n. 14 del 20.07.2017, ha approvato il “Regolamento per l’esercizio del diritto di accesso documentale e del diritto di accesso civico e generalizzato ai documenti, informazioni e dati detenuti dalla Camera di Commercio I.A.A. di Bologna” [1].
Scarica il Modulo di richiesta di accesso documentale [5]
Scarica il Modulo di richiesta potere sostitutivo [6]