Unità locali
Le imprese che esercitano l'attività anche tramite unità locali devono versare, alla camera di commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di euro 200,00 per ciascuna unità locale che, per effetto della riduzione fissata dall'art. 28, comma 1, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014, n. 114, nonchè della maggiorazione del 20% disposta per gli anni 2017, 2018 e 2019 dal D.M. 22 maggio 2017, per gli anni 2020, 2021 e 2022 dal D.M. 12 marzo 2020 e per gli anni 2023, 2024 e 2025 dal D.M. 23 febbraio 2023 diventa di euro 130,00 per l'anno 2015 e di euro 120,00 per tutti gli anni dal 2016 al 2025.
Le unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero versano un diritto in misura fissa pari, per effetto della riduzioni intervenute dal 2016, ad € 66,00 ciascuna.
Le imprese che denunciano l'apertura di unità locali in corso d'anno versano il diritto annuale al momento della presentazione della denuncia, o entro 30 giorni dalla data trasmissione denuncia con mod. F24.
Il pagamento del diritto annuale relativo ad unità locali che risultano già denunciate al Registro delle Imprese al primo gennaio dell'anno di riferimento deve essere invece effettuato entro i termini ordinari di pagamento nella misura indicata al primo capoverso.