F.A.Q. - domande frequenti sulla Mediazione
- obbligatoria: le parti per poter procedere davanti al giudice devono aver tentato senza successo la mediazione;
- delegata: il giudice, in corso di causa, può disporre l'esperimento della mediazione;
- per clausola: prevista da apposita clausola contrattuale o statutaria
- facoltativa: scelta liberamente dalle parti per ogni controversia vertente su diritti disponibili.
- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto d'azienda
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
- risarcimento del danno da diffamazione con mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi
- contratti bancari
- contratti finanziari
- associazione in partecipazione;
- consorzio;
- franchising;
- contratti d'opera;
- contratti di rete;
- contratti di somministrazione;
- società di persone;
- subfornitura
- aiuta le parti a spiegare meglio i loro problemi e le rispettive pretese;
- fa dialogare le parti fra loro;
- aiuta le parti, anche con specifici incontri separati, ad individuare i propri interessi;
- incoraggia le parti a sviluppare nuovi punti di vista e nuove alternative su cui articolare, ove possibile, un accordo;
- avvicina le posizioni e gli interessi delle parti con l'obiettivo di migliorare le relazioni, affinchè possano collaborare per raggiungere un accordo.
- l'Organismo di Mediazione;
- le generalità ed i recapiti delle parti;
- le generalità ed i recapiti degli avvocati che assistono le parti, se richiesto dalla legge,
- l'oggetto della controversia;
- le ragioni della pretesa;
- il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel Codice Procedura Civile.
- a mezzo P.E.C. all'indirizzo conciliazione@bo.legalmail.camcom.it [2]
- a mezzo e-mail ordinaria all'indirizzo mediazione@bo.camcom.it [2]
- per via telematica con il servizio ConciliaCamera;
- personalmente presso la sede di Via Marco Emilio Lepido n. 178 - 40132 Bologna - esclusivamente su appuntamento dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00; lunedì pomeriggio dalle 15,00 alle 16,00;
- per posta a: Ufficio Mediazione - Camera di Commercio di Bologna - Via Marco Emilio Lepido n. 178 - 40132 Bologna
Quando il procedimento prosegue con incontro successivi al primo e vi conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella [4] di cui all’Allegato A al DM. N. 150/2023 , detratte le spese per il primo incontro
Qualora la Camera di Commercio I.A.A. di Bologna, ai sensi dei predetti standard uniformi, ravvisasse la necessità di incrementare ulteriormente il numero dei propri Mediatori, provvederà a darne opportune comunicazioni ed informazioni.