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Il servizio di Conciliazione

Diventare Conciliatori presso la Camera di Commercio I.A.A. di Bologna

L’iscrizione all’elenco dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Bologna, così come previsto dagli standard uniformi per la formazione dei Conciliatori delle Camere di Commercio e dei criteri per la composizione delle liste, elaborati da Unioncamere nazionale, deve essere commisurata al numero delle procedure e degli incontri effettivamente svolti presso la struttura negli ultimi due anni. Ciò al fine di non accreditare presso gli Enti camerali un numero sproporzionato di Conciliatori rispetto all’attività effettivamente svolta dal Servizio. Il solo possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 180/2010, entrato in vigore il 5/11/2010, non dà infatti automaticamente diritto ad ottenere l’iscrizione all’elenco dei Conciliatori camerali.
Qualora la Camera di Commercio I.A.A. di Bologna, ai sensi dei predetti standard uniformi, ravvisasse la necessità di incrementare ulteriormente il numero dei propri Conciliatori, provvederà a darne opportune comunicazioni ed informazioni.

Dal 20 marzo 2011 è entrata in vigore l’obbligatorietà del tentativo di mediazione, come previsto dall’Art. 5  del Decreto Legislativo 28 del 4 marzo 2010, nelle seguenti materie:

- diritti reali;
- divisioni;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.

(Per quanto riguarda le altre materie previste dall’art. 5, e cioè le controversie in materia di condominio e il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della mediazione è stata rimandata al prossimo anno.)

Questo significa che per le materie sopra elencate,  il tentativo di conciliazione costituirà passaggio necessario prima dell’eventuale giudizio ordinario: chi cioè intenda esercitare in giudizio un’azione relativa ad una delle materie citate, dovrà prima obbligatoriamente esperire il procedimento di mediazione/conciliazione, che diventa così condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dal 5 novembre 2010, è entrato in vigore il decreto 18 ottobre 2010 n. 180, di attuazione del decreto legislativo n. 28

Dal 20 marzo 2010 è in vigore il decreto legislativo n. 28.

La norma prevede che tra un anno sarà obbligatorio il tentativo di conciliazione in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Il tentativo di conciliazione, quindi, costituirà passaggio necessario prima dell’eventuale giudizio ordinario.

Protocollo d'intesa in materia di conciliazione

La Camera di Conciliazione della Camera di commercio di Bologna è iscritta al n.11 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione (Art.38 D.Lgs. 17/1/2003 n.5).

La realtà dei rapporti commerciali spesso determina la nascita di conflitti più o meno grandi, che possono sorgere tra imprese oppure tra imprese e consumatori.

La tipologia di queste controversie, tuttavia, è tale da richiedere soluzioni rapide, poco dispendiose, sicure, che siano in grado di conservare le relazioni ed i rapporti commerciali tra imprese che agiscono nel medesimo settore o nella stessa area geografica, e – d’altro canto – che consentano ai consumatori di ottenere la tutela necessaria anche rispetto alle controversie di valore più esiguo.

Tali esigenze non trovano adeguata risposta nei tribunali, che hanno tempi e costi eccessivi, che non sempre si adattano ai bisogni delle moderne economie di mercato, e che a volte fanno desistere le parti nella ricerca di soluzioni.

Per ovviare a tutto questo le Camere di commercio italiane, in attuazione della legge n. 580 del 1993, hanno istituito un servizio di conciliazione che si pone come strumento di risoluzione alternativa delle liti, che si caratterizza per la rapidità dei tempi di soluzione;

  • la semplicità del procedimento;
  • i costi ridotti e predeterminati;
  • la riservatezza della procedura. 

 

Sia le imprese che i consumatori possono rivolgersi al servizio di conciliazione attivo nelle Camere di commercio, per tentare di porre fine alla controversia nata tra loro, grazie all’intervento di un terzo indipendente ed imparziale, che renda più semplice la possibilità che questi trovino una soluzione amichevole.

In questo modo la composizione della controversia si raggiunge sulla base della effettiva volontà delle parti, magari con una soluzione creativa.

Se le parti riescono a trovare una soluzione, firmano un accordo che tra loro ha la medesima efficacia di un contratto; in caso contrario esse possono abbandonare il procedimento in ogni momento.

Il sistema camerale offre un servizio efficace, rapido ed omogeneo su tutto il territorio nazionale in quanto a regole e tariffe.

Ciò è stato possibile grazie ad un notevole impegno e ad un grande sforzo organizzativo, con lo scopo di offrire un servizio utile per gli operatori del mercato e potenzialmente in grado di migliorare l’intero sistema di giustizia in Italia.


Perché parliamo di risoluzione alternativa:

  • innanzitutto perché la conciliazione camerale offre alle imprese ed ai consumatori una possibilità concreta ed efficace di risolvere i loro contrasti, che è diversa rispetto al processo ordinario, ma senza sostituirlo: le parti infatti possono sempre rivolgersi al giudice ordinario se lo vogliono;
  • perché sono le parti stesse a  gestire interamente la procedura: il conciliatore, soggetto neutrale ed indipendente rispetto alle parti, ha la funzione di aiutarle a trovare una soluzione che ponga fine alla loro lite; una soluzione amichevole, costruita intorno alla collaborazione ed alla composizione piuttosto che allo scontro;
  • infine, perché è alternativa la soluzione: essa, infatti, non si basa solo su diritti e obblighi, ma si adatta facilmente alle effettive esigenze economiche e commerciali delle parti, che potranno anche trovare un accordo su basi innovative, discostandosi dalle posizioni originarie.

 

Clausola di conciliazione

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di commercio di Bologna e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato.