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Procedura per ottenere la concessione del marchio d'identificazione dei metalli preziosi e la relativa iscrizione nel registro degli assegnatari

La domanda (in regola con l'imposta di bollo) va formulata, su apposito modello predisposto dall'ufficio (modulo 7), da parte del legale rappresentante o del titolare dell'impresa.

Nella domanda occorre specificare:

  • i dati identificativi del legale rappresentante o titolare dell'impresa;
  • i dati identificativi dell'impresa;
  • il tipo di attività esercitata;
  • il numero di iscrizione al Registro delle imprese e, per gli artigiani, quello di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
  • la sede dell'impresa e le eventuali sedi secondarie;
  • il numero dei dipendenti dell'impresa;
  • il numero e la data di rilascio della licenza di P.S. (se richiesta).

Alla domanda occorre allegare:

  • una marca da bollo da Euro 14,62;
  • l'attestazione del versamento di Euro 168,00 per tassa di C.G. sul c/c postale n. 8003;

Per le aziende artigiane o laboratori annessi ad aziende commerciali:

  • l'attestazione del versamento di Euro 96,00 effettuato sul c/c postale n. 794404 intestato alla C.C.I.A.A. di Bologna, per diritti di segreteria e di saggio e marchio (causale: iscrizione Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi);

Per le aziende industriali con meno di 100 dipendenti:

  • l'attestazione del versamento di Euro 289,00 effettuato sul c/c postale n. 794404 intestato alla C.C.I.A.A. di Bologna, per diritti di segreteria e di saggio e marchio (causale: iscrizione Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi);

Per le aziende industriali con più di 100 dipendenti:

  • l'attestazione del versamento di Euro 547,00 effettuato sul c/c postale n. 794404 intestato alla C.C.I.A.A. di Bologna, per diritti di segreteria e di saggio e marchio (causale: iscrizione Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi);

L'ufficio metrico controlla che la domanda sia completa e contenga tutti gli elementi necessari.
Si ricordi che con circolare n. 559/C.22917.12020 in data 01/12/1999 il Ministero dell'Interno ha ritenuto che l'iscrizione nel registro degli assegnatari di marchi di identificazione debba essere preceduta dalla verifica circa la sussistenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 11 del T.U.L.P.S.. Ciò comporta, in particolare per gli artigiani che oggi non necessitano più del preventivo rilascio della licenza di P.S., che l'ufficio dovrà altresì provvedere, appena ricevuta la domanda, a richiedere alla Questura di competenza l'accertamento del possesso in capo al richiedente dei suddetti requisiti soggettivi di onorabilità.
Allorché la domanda sia fatta da un'azienda commerciale con laboratorio annesso, l'ispettore metrico deve effettuare un sopralluogo presso il laboratorio al fine di verificare che quest'ultimo sia in regola con quanto prescritto da norme di legge o di regolamento.
E' adottato un provvedimento di diniego, nel quale devono essere evidenziate le ragioni su cui si fonda, qualora, dalle comunicazioni pervenute dalla Questura, dovesse risultare l'esistenza di cause ostative al rilascio del marchio; è altresì adottato un provvedimento di diniego qualora la visita dell'ispettore (in caso di aziende commerciali con laboratorio annesso) abbia esito negativo.
Se non vi sono circostanze ostative comunicate dalla Questura e se la visita dell'ispettore ha esito positivo (nell'ipotesi di aziende commerciali con laboratorio annesso), si procede ad assegnare al richiedente il marchio di identificazione richiesto e si iscrive il suo nominativo nel registro degli assegnatari.
La concessione del marchio e la relativa iscrizione del registro degli assegnatari viene disposta con un unico provvedimento avente forma di Determinazione del Dirigente competente.
Ottenuto il marchio di identificazione e la relativa iscrizione nel registro degli assegnatari l'interessato può fare apposita domanda di allestimento del marchio di identificazione.