Procedura per ottenere la concessione del marchio d'identificazione dei metalli preziosi e la relativa iscrizione nel registro degli assegnatari
La domanda (in regola con l'imposta di bollo) va formulata, su apposito modello predisposto dall'ufficio (modulo 7), da parte del legale rappresentante o del titolare dell'impresa.
Nella domanda occorre specificare:
- i dati identificativi del legale rappresentante o titolare dell'impresa;
- i dati identificativi dell'impresa;
- il tipo di attività esercitata;
- il numero di iscrizione al Registro delle imprese e, per gli artigiani, quello di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
- la sede dell'impresa e le eventuali sedi secondarie;
- il numero dei dipendenti dell'impresa;
- il numero e la data di rilascio della licenza di P.S. (se richiesta).
Alla domanda occorre allegare:
- una marca da bollo da Euro 14,62;
- l'attestazione del versamento di Euro 168,00 per tassa di C.G. sul c/c postale n. 8003;
Per le aziende artigiane o laboratori annessi ad aziende commerciali:
- l'attestazione del versamento di Euro 96,00 effettuato sul c/c postale n. 794404 intestato alla C.C.I.A.A. di Bologna, per diritti di segreteria e di saggio e marchio (causale: iscrizione Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi);
Per le aziende industriali con meno di 100 dipendenti:
- l'attestazione del versamento di Euro 289,00 effettuato sul c/c postale n. 794404 intestato alla C.C.I.A.A. di Bologna, per diritti di segreteria e di saggio e marchio (causale: iscrizione Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi);
Per le aziende industriali con più di 100 dipendenti:
- l'attestazione del versamento di Euro 547,00 effettuato sul c/c postale n. 794404 intestato alla C.C.I.A.A. di Bologna, per diritti di segreteria e di saggio e marchio (causale: iscrizione Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi);
L'ufficio metrico controlla che la domanda sia completa e
contenga tutti gli elementi necessari.
Si ricordi che con circolare n. 559/C.22917.12020 in data
01/12/1999 il Ministero dell'Interno ha ritenuto che
l'iscrizione nel registro degli assegnatari di marchi di
identificazione debba essere preceduta dalla verifica circa
la sussistenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti di
onorabilità di cui all'articolo 11 del T.U.L.P.S.. Ciò
comporta, in particolare per gli artigiani che oggi non
necessitano più del preventivo rilascio della licenza di
P.S., che l'ufficio dovrà altresì provvedere, appena ricevuta
la domanda, a richiedere alla Questura di competenza
l'accertamento del possesso in capo al richiedente dei
suddetti requisiti soggettivi di onorabilità.
Allorché la domanda sia fatta da un'azienda commerciale con
laboratorio annesso, l'ispettore metrico deve effettuare un
sopralluogo presso il laboratorio al fine di verificare che
quest'ultimo sia in regola con quanto prescritto da norme di
legge o di regolamento.
E' adottato un provvedimento di diniego, nel quale devono
essere evidenziate le ragioni su cui si fonda, qualora, dalle
comunicazioni pervenute dalla Questura, dovesse risultare
l'esistenza di cause ostative al rilascio del marchio; è
altresì adottato un provvedimento di diniego qualora la
visita dell'ispettore (in caso di aziende commerciali con
laboratorio annesso) abbia esito negativo.
Se non vi sono circostanze ostative comunicate dalla Questura
e se la visita dell'ispettore ha esito positivo (nell'ipotesi
di aziende commerciali con laboratorio annesso), si procede
ad assegnare al richiedente il marchio di identificazione
richiesto e si iscrive il suo nominativo nel registro degli
assegnatari.
La concessione del marchio e la relativa iscrizione del
registro degli assegnatari viene disposta con un unico
provvedimento avente forma di Determinazione del Dirigente
competente.
Ottenuto il marchio di identificazione e la relativa
iscrizione nel registro degli assegnatari l'interessato può
fare apposita domanda di allestimento del marchio di
identificazione.






Fatti riconoscere