Normativa giocattoli
Dal 20 luglio 2011 sarà applicabile il D. Lgs. 11 aprile
2011, n. 54 che attua la direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza
dei giocattoli e che sostituirà il vigente D. Lgs. 27
settembre 1991, n. 313.
La nuova norma riprende lo schema della Decisione
768/2008/CE, alla quale in futuro dovranno conformarsi tutte
le nuove direttive in materia di sicurezza dei prodotti, e
individua in modo chiaro gli obblighi degli operatori
economici coinvolti nella fabbricazione e commercializzazione
dei giocattoli:
-
Il fabbricante, definito come colui che realizza, direttamente o rivolgendosi a terzi, un giocattolo e lo commercializza a proprio nome:
- è responsabile della conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza ed esegue le relative procedure di valutazione;
- prepara e tiene a disposizione la documentazione tecnica;
- redige la dichiarazione di conformità CE, in precedenza non prevista, e appone la marcatura CE;
- appone i dati identificativi del prodotto, il proprio nome e indirizzo e redige le avvertenze di sicurezza in lingua italiana.
- Il rappresentante autorizzato del fabbricante extracomunitario esegue i compiti assegnatigli dal fabbricante mediante un mandato scritto: per la norma il mandato non potrà mai comprendere la responsabilità per la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e la predisposizione della documentazione tecnica, che sono compiti propri del fabbricante, e dovrà sempre prevedere l’obbligo del rappresentante a tenere a disposizione per 10 anni la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità.
- L’importatore nel mercato comunitario (quando il fabbricante è extracomunitario) è tenuto a immettere sul mercato solo giocattoli conformi e a tal fine deve principalmente verificare che il fabbricante abbia adempiuto ai propri obblighi. Oltre a ciò deve aggiungere a quelli del fabbricante il proprio nome e indirizzo e deve tenere a disposizione per 10 anni la documentazione tecnica e la dichiarazione CE di conformità.
- I distributori (grossisti e dettaglianti) devono verificare gli adempimenti dei soggetti a monte, fabbricanti e importatori, relativamente agli aspetti formali: marcatura CE, dati identificativi del prodotto, del fabbricante, dell’importatore, avvertenze in italiano.
Inoltre tutti gli operatori economici sono coinvolti nel controllo del mercato, sia in modo passivo, fornendo tutte le informazioni e i documenti richiesti dagli organi di vigilanza e dando esecuzione ai loro provvedimenti, sia in modo attivo, evitando di commercializzare un prodotto non conforme e segnalandolo alle Autorità di vigilanza.
Si ricorda infine che quando un importatore immette sul mercato, o un distributore commercializza, un giocattolo con il proprio nome o marchio, si presenta come fabbricante assumendone tutti gli obblighi.
A breve la Camera di Commercio di Bologna realizzerà un seminario rivolto alle aziende e ai consumatori dove saranno approfondite le novità del decreto.






Fatti riconoscere