Il codice del consumo
La Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 ha visto la
pubblicazione del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.
206 “Codice del Consumo”.
Il provvedimento raccoglie e coordina,introducendo anche
alcune novità legislative, le principali norme in materia di
disciplina del rapporto di consumo, nell’intento di garantire
la massima tutela di consumatori ed utenti. Questa
l’articolazione del Codice del Consumo:
Disposizioni generali e finalità................................................ Art. 1-3
Educazione del consumatore................................................. Art. 4
Obblighi
generali.........................................................................
Art. 5
Indicazioni dei prodotti................................................................ Art. 6-12
Indicazione dei prezzi per unità di misura............................... Art. 13-17
Pubblicità e altre comunicazioni commerciali
Ambito di applicazione................................................................ Art. 18
Pubblicità ingannevole e comparativa..................................... Art. 19-27
Tutela del consumatore in materia di televendite.................. Art. 28-32
Contratti dei consumatori in generale...................................... Art. 33-38
Regole nelle attività commerciali.............................................. Art. 39
Credito al
consumo.....................................................................
Art. 40-43
Contratti negoziati nei locali commerciali.
Rinvio.................. Art. 44
Contratti negoziati fuori dei locali commerciali....................... Art. 45-49
Contratti a distanza....................................................................... Art. 50-61
Sanzioni e foro competente (relativi agli art. 45-67).............. Art. 62-63
Diritto di recesso........................................................................... Art. 64-67
Commercio elettronico. Rinvio................................................... Art. 68
Contratti di multiproprietà di beni immobili............................. Art. 69-81
Servizi turistici................................................................................ Art. 82-100
Servizi pubblici. Rinvio.................................................................. Art. 101
Sicurezza generale dei prodotti................................................... Art. 102-113
Responsabilità per danno da prodotti difettosi........................ Art. 114-127
Garanzia legale e garanzie commerciali per i beni di consumo Art. 128-135
Le associazioni rappresentative a livello nazionale................. Art. 136-138
Le azioni inibitorie e l’accesso alla giustizia............................. Art. 139-141
Disposizioni finali
Modifiche al Codice Civile............................................................. Art. 142
Irrinunciabilità dei diritti................................................................. Art. 143
Aggiornamenti................................................................................. Art. 144
Competenze di Regioni e Province Autonome........................ Art. 145
Abrogazioni...................................................................................... Art. 146
I. Servizi finanziari di cui all’art. 51
comma 1 lett. A)
II. Procedure per l’applicazione del RAPEX delle linee guida per le notifiche
DISPOSIZIONI RILEVANTI PER LA SICUREZZA DEI PRODOTTI
Definizione di consumatore: la persona fisica che agisce
per scopi estranei all’attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta.
Definizione di produttore:
- il fabbricante comunitario del bene o un suo intermediario
- il fornitore comunitario del servizio o un suo
intermediario,
oppure
- l’importatore del bene o del servizio nel territorio
dell’Unione Europea
oppure:
- qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.
- Definizione di prodotto: qualsiasi prodotto nuovo, usato o rimesso a nuovo:
- destinato al consumatore, anche nel quadro di una
prestazione di servizi, suscettibile, in condizioni
ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal
consumatore, anche se non a lui destinato,
fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito
nell’ambito di un’attività commerciale.
Non si applica a: pezzi di antiquariato, prodotti da
riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione,
purché il fornitore ne informi per iscritto l’acquirente.
Informazioni ai consumatori (artt.
5-12).
Riprendono le norme della legge 10 aprile 1991, n. 126 e
come quelle si applicano a tutti i prodotti con
l’esclusione di quelli oggetto di direttive comunitarie e
delle relative norme nazionali di recepimento (ma vedi
anche quanto previsto dalla Sicurezza generale dei
prodotti).
L’attuazione degli articoli del Codice sono demandati ad
un futuro decreto interministeriale; nel frattempo rimane
in vigore il regolamento attuativo della legge 126/1991
(D.M. 8 febbraio 1997, n. 101).
Le informazioni minime possono essere sempre
obbligatorie:
- Nome (o ragione sociale o marchio) e sede legale del produttore;
- Paese di origine del prodotto se extra UE;
- La presenza di materiali o sostanze dannose all’uomo,
cose o ambiente;
oppure da indicare se ricorrono certi presupposti:
- La denominazione legale o merceologia, quando non sia evidente dall’aspetto del prodotto;
- I materiali impiegati e i metodi di lavorazione, se determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche;
- Le istruzioni e precauzioni d’uso, se utili per una
fruizione sicura del prodotto.
Le informazioni devono essere:
- Chiaramente visibili e leggibili;
- Presenti al momento dell’offerta al consumatore finale;
- Apposte sulla confezione o sulle etichette dei prodotti o, nel caso delle istruzioni, su foglietti che accompagnano il prodotto;
- Anche in italiano, salvo l’uso di espressioni non
italiane purché di uso comune.
Sicurezza generale dei prodotti (artt.
102-113).
Riprendono le norme del D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 172,
di attuazione della direttiva 2001/95/CE. Questi gli
elementi di rilievo:
Definizione di produttore: più ampia di
quella adottata per gli altri articoli del Codice,
comprende anche tutti gli operatori professionali della
catena di commercializzazione, nella misura in cui la
loro attività possa incidere sulle caratteristiche di
sicurezza dei prodotti;
Ambito di applicazione: a differenza
delle norme sull’informazione al consumatore, sono
soggetti anche i prodotti oggetto di direttive
comunitarie in materia di sicurezza, limitatamente agli
aspetti non regolamentati;
Obblighi del produttore: immettere sul
mercato solo prodotti sicuri, vale a dire che, in
condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili,
non presentino alcun rischio o rischi minimi, compatibili
con l’impiego del prodotto e considerati accettabili
nell’osservanza di un livello elevato di tutela della
salute e sicurezza e salute delle persone,
particolarmente rispetto a:
- caratteristiche del prodotto (in particolare composizione, imballaggio, assemblaggio, eventualmente installazione e manutenzione);
- effetto su altri prodotti prevedibilmente utilizzabili con esso;
- informazioni (in particolare presentazione, etichettatura, istruzioni per l’uso e per l’eliminazione del prodotto);
- categorie a rischio tra i possibili utilizzatori del
prodotto (in particolare anziani e minori).
Il produttore deve:
- informare il consumatore o adottare misure per consentire al consumatore di ottenere tutte le informazioni utili per valutare e prevenire i rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, quando tali rischi non siano immediatamente percepibili;
- prendere altre misure per evitare tali rischi:
- il ritiro del prodotto o il suo richiamo;
- il riferimento al tipo o eventualmente alla partita di prodotti di cui fa parte, salvo i casi in cui sia ne sia giustificata l’omissione;
- controlli a campione sulla produzione, l’esame dei reclami, informazione ai distributori circa tale sorveglianza;
- indicare sempre sul prodotto o
sull’imballaggio la sua identità e i suoi estremi; di
conseguenza, in contrasto con quanto previsto dagli
articoli sull’informazione al consumatore, su
tutti i prodotti devono comparire i dati del
produttore.
Obblighi del distributore:
- non fornire prodotti di cui conosce o dovrebbe conoscere, in base alla sua qualità di operatore professionale, la pericolosità;
- partecipare al controllo di sicurezza, segnalando i rischi del prodotto al produttore e alle autorità di vigilanza;
- collaborare con le azioni di ritiro e richiamo dei
prodotti, conservando per 10 anni dalla cessione al
consumatore finale, la documentazione idonea a
rintracciare l’origine dei prodotti.
Presunzione di sicurezza: un prodotto per cui non esistono direttive comunitarie specifiche:
- si presume sicuro se conforme alla legislazione specifica vigente nello Stato membro in cui è commercializzato, con riferimento ai requisiti sanitari e di sicurezza;
- rispetto ai rischi disciplinati da tale legislazione, si presume sicuro se conforme alle specifiche norme nazionali non cogenti che recepiscono norme tecniche europee i cui riferimento siano stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee;
- in mancanza delle norme di cui ai punti precedenti,
la sicurezza del prodotto si valuta in base a pertinenti
norme nazionali cogenti e non cogenti, alle
raccomandazioni della Commissione Europea relative agli
orientamenti sulla valutazione di sicurezza dei prodotti,
ai codici di buona condotta in materia di sicurezza
vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati
tecnici, al livello di sicurezza che i consumatori
possono ragionevolmente attendersi.
Il Sistema di allarme rapido (RAPEX). La
vigilanza sulla sicurezza dei prodotti opera come sistema
integrato su base europea grazie al collegamento tra la
Commissione Europea e i punti di contatto presso ciascuno
Stato membro (in Italia il Ministero delle Attività
Produttive – Direzione Generale per l’Armonizzazione del
Mercato e la Tutela dei Consumatori – Ufficio D4), cui
fatto riferimento tutte le autorità responsabili per la
sicurezza dei prodotti, oltre alle autorità
doganali.
La Commissione Europea ricevuta la segnalazione dallo
Stato dove sono state adottate misure precauzionali nei
confronti di un prodotto pericoloso, la notifica a tutti
gli altri Stati, i quali, a loro volta, informano la
Commissione dei controlli fatti e degli eventuali
provvedimenti adottati.
Il RAPEX è la proceduta di notifica dei prodotti che
costituiscono un pericolo grave per la salute e la
sicurezza dei consumatori, e prevede tempi di notifica
stretti o, in alcuni casi, strettissimi (nell’ordine dei
tre giorni), e l’obbligo, per gli Stati destinatari delle
segnalazioni, di dar conto della loro reazione.
Sul sito della Commissione Europea - Direzione Generale
per la Salute e la Tutela dei Consumatori è pubblicato
settimanalmente l’elenco
dei prodotti segnalati.
Responsabilità per danno da prodotti
difettosi (art. 114-127).
Riprendono il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224.
Garanzie legali e garanzie commerciali per i beni
di consumo (art. 128-135).
Riprendono gli art. 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater,
1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e
1519-nonies del Codice Civile.






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