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Il codice del consumo

La Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 ha visto la pubblicazione del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del Consumo”.
Il provvedimento raccoglie e coordina,introducendo anche alcune novità legislative, le principali norme in materia di disciplina del rapporto di consumo, nell’intento di garantire la massima tutela di consumatori ed utenti. Questa l’articolazione del Codice del Consumo:

Disposizioni generali e finalità................................................    Art. 1-3

Educazione del consumatore.................................................    Art. 4

Informazioni ai consumatori


Obblighi generali.........................................................................   Art. 5

Indicazioni dei prodotti................................................................   Art. 6-12

Indicazione dei prezzi per unità di misura...............................   Art. 13-17


Pubblicità e altre comunicazioni commerciali


Ambito di applicazione................................................................   Art. 18

Pubblicità ingannevole e comparativa.....................................   Art. 19-27

Tutela del consumatore in materia di televendite..................  Art. 28-32

Rapporto di consumo

 

Contratti dei consumatori in generale......................................  Art. 33-38

Regole nelle attività commerciali..............................................  Art. 39

Credito al consumo.....................................................................   Art. 40-43

Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio..................   Art. 44

Contratti negoziati fuori dei locali commerciali.......................  Art. 45-49

Contratti a distanza.......................................................................  Art. 50-61

Sanzioni  e foro competente (relativi agli art. 45-67)..............  Art. 62-63

Diritto di recesso...........................................................................  Art. 64-67

Commercio elettronico. Rinvio...................................................  Art. 68

Contratti di multiproprietà di beni immobili.............................   Art. 69-81

Servizi turistici................................................................................   Art. 82-100

Servizi pubblici. Rinvio..................................................................  Art. 101

Sicurezza e qualità dei prodotti

 

Sicurezza generale dei prodotti...................................................  Art. 102-113

Responsabilità per danno da prodotti difettosi........................  Art. 114-127

Garanzia legale e garanzie commerciali per i beni di consumo Art. 128-135

 

Associazioni dei consumatori ed accesso alla giustizia.

 

Le associazioni rappresentative a livello nazionale.................  Art. 136-138

Le azioni inibitorie e l’accesso alla giustizia.............................   Art. 139-141


Disposizioni finali

   

Modifiche al Codice Civile.............................................................   Art. 142

Irrinunciabilità dei diritti.................................................................    Art. 143

Aggiornamenti.................................................................................   Art. 144

Competenze di Regioni e Province Autonome........................    Art. 145

Abrogazioni......................................................................................   Art. 146

Allegati


I.   Servizi finanziari di cui all’art. 51 comma 1 lett. A)

II.  Procedure per l’applicazione del RAPEX delle linee guida per le notifiche 

 

DISPOSIZIONI RILEVANTI PER LA SICUREZZA DEI PRODOTTI


Definizione di consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Definizione di produttore:

  • il fabbricante comunitario del bene o un suo intermediario
  • il fornitore comunitario del servizio o un suo intermediario,

oppure

  • l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione Europea

oppure:

  • qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.
  • Definizione di prodotto: qualsiasi prodotto nuovo, usato o rimesso a nuovo:
  • destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato,

fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale.
Non si applica a: pezzi di antiquariato, prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto l’acquirente.


Informazioni ai consumatori (artt. 5-12).


Riprendono le norme della legge 10 aprile 1991, n. 126 e come quelle si applicano a tutti i prodotti con l’esclusione di quelli oggetto di direttive comunitarie e delle relative norme nazionali di recepimento (ma vedi anche quanto previsto dalla Sicurezza generale dei prodotti).
L’attuazione degli articoli del Codice sono demandati ad un futuro decreto interministeriale; nel frattempo rimane in vigore il regolamento attuativo della legge 126/1991 (D.M. 8 febbraio 1997, n. 101).
Le informazioni minime possono essere sempre obbligatorie:

  • Nome (o ragione sociale o marchio) e sede legale del produttore;
  • Paese di origine del prodotto se extra UE;
  • La presenza di materiali o sostanze dannose all’uomo, cose  o ambiente;

oppure da indicare se ricorrono certi presupposti:

  • La denominazione legale o merceologia, quando non sia evidente dall’aspetto del prodotto;
  • I materiali impiegati e i metodi di lavorazione, se determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche;
  • Le istruzioni e precauzioni d’uso, se utili per una fruizione sicura del prodotto.

Le informazioni devono essere:

  • Chiaramente visibili e leggibili;
  • Presenti al momento dell’offerta al consumatore finale;
  • Apposte sulla confezione o sulle etichette dei prodotti o, nel caso delle istruzioni, su foglietti che accompagnano il prodotto;
  • Anche in italiano, salvo l’uso di espressioni non italiane purché di uso comune.


Sicurezza generale dei prodotti (artt. 102-113).

Riprendono le norme del D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 172, di attuazione della direttiva 2001/95/CE. Questi gli elementi di rilievo:
Definizione di produttore: più ampia di quella adottata per gli altri articoli del Codice, comprende anche tutti gli operatori professionali della catena di commercializzazione, nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;
Ambito di applicazione: a differenza delle norme sull’informazione al consumatore, sono soggetti anche i prodotti oggetto di direttive comunitarie in materia di sicurezza, limitatamente agli aspetti non regolamentati;
Obblighi del produttore: immettere sul mercato solo prodotti sicuri, vale a dire che, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presentino alcun rischio o rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e sicurezza e salute delle persone, particolarmente rispetto a:

  • caratteristiche del prodotto (in particolare composizione, imballaggio, assemblaggio, eventualmente installazione e manutenzione);
  • effetto su altri prodotti prevedibilmente utilizzabili con esso;
  • informazioni (in particolare presentazione, etichettatura, istruzioni per l’uso e per l’eliminazione del prodotto);
  • categorie a rischio tra i possibili utilizzatori del prodotto (in particolare anziani e minori).


Il produttore deve:

  • informare il consumatore o adottare misure per consentire al consumatore di ottenere tutte le informazioni utili per valutare e prevenire i rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, quando tali rischi non siano immediatamente percepibili;
  • prendere altre misure per evitare tali rischi:
  • il ritiro del prodotto o il suo richiamo;
  • il riferimento al tipo o eventualmente alla partita di prodotti di cui fa parte, salvo i casi in cui sia ne sia giustificata l’omissione;
  • controlli a campione sulla produzione, l’esame dei reclami, informazione ai distributori circa tale sorveglianza;
  • indicare sempre sul prodotto o sull’imballaggio la sua identità e i suoi estremi; di conseguenza, in contrasto con quanto previsto dagli articoli sull’informazione al consumatore, su tutti i prodotti devono comparire i dati del produttore.

Obblighi del distributore:

  • non fornire prodotti di cui conosce o dovrebbe conoscere, in base alla sua qualità di operatore professionale, la pericolosità;
  • partecipare al controllo di sicurezza, segnalando i rischi del prodotto al produttore e alle autorità di vigilanza;
  • collaborare con le azioni di ritiro e richiamo dei prodotti, conservando per 10 anni dalla cessione al consumatore finale, la documentazione idonea a rintracciare l’origine dei prodotti.

Presunzione di sicurezza: un prodotto per cui non esistono direttive comunitarie specifiche:

  • si presume sicuro se conforme alla legislazione specifica vigente nello Stato membro in cui è commercializzato, con riferimento ai requisiti sanitari e di sicurezza;
  • rispetto ai rischi disciplinati da tale legislazione, si presume sicuro se conforme alle specifiche norme nazionali non cogenti che recepiscono norme tecniche europee i cui riferimento siano stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee;
  • in mancanza delle norme di cui ai punti precedenti, la sicurezza del prodotto si valuta in base a pertinenti norme nazionali cogenti e non cogenti, alle raccomandazioni della Commissione Europea relative agli orientamenti sulla valutazione di sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati tecnici, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.

Il Sistema di allarme rapido (RAPEX). La vigilanza sulla sicurezza dei prodotti opera come sistema integrato su base europea grazie al collegamento tra la Commissione Europea e i punti di contatto presso ciascuno Stato membro (in Italia il Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori – Ufficio D4), cui fatto riferimento tutte le autorità responsabili per la sicurezza dei prodotti, oltre alle autorità doganali.
La Commissione Europea ricevuta la segnalazione dallo Stato dove sono state adottate misure precauzionali nei confronti di un prodotto pericoloso, la notifica a tutti gli altri Stati, i quali, a loro volta, informano la Commissione dei controlli fatti e degli eventuali provvedimenti adottati.
Il RAPEX è la proceduta di notifica dei prodotti che costituiscono un pericolo grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, e prevede tempi di notifica stretti o, in alcuni casi, strettissimi (nell’ordine dei tre giorni), e l’obbligo, per gli Stati destinatari delle segnalazioni, di dar conto della loro reazione.
Sul sito della Commissione Europea - Direzione Generale per la Salute e la Tutela dei Consumatori è pubblicato settimanalmente l’elenco dei prodotti segnalati.

Responsabilità per danno da prodotti difettosi (art. 114-127).

Riprendono il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224.

Garanzie legali e garanzie commerciali per i beni di consumo (art. 128-135).

Riprendono gli art. 1519-bis, 1519-ter, 1519-quater, 1519-quinquies, 1519-sexies, 1519-septies, 1519-octies e 1519-nonies del Codice Civile.

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