Responsabilità per danni da prodotti difettosi
Cenni preliminari
Fino ad un’epoca relativamente recente non esisteva in Europa
un programma coerente relativo alla protezione dei
consumatori. Il Trattato di Roma non prevedeva
l'instaurazione di una politica in materia di consumo, e solo
al vertice di Parigi nel 1972 i Capi di Stato e di Governo
hanno manifestato per la prima volta una volontà politica in
proposito.
In assenza di un corpus di norme specifiche - il concetto
stesso di consumatore è stato inserito nel Trattato
istitutivo della Comunità solo con l’Atto unico del 1° luglio
1987 - il delicato equilibrio tra tutela del pubblico e
interessi dell’impresa, tra garanzie a salvaguardia della
salute ed iniziativa economica privata, spesso ha trovato,
nella pratica, soluzioni tendenti a limitare la
responsabilità del fabbricante.
L’art. 1491 del codice civile italiano, ad esempio, prevede
la responsabilità per danno del venditore solo nel caso in
cui il prodotto presenti “vizi occulti”; se al momento della
conclusione del contratto i vizi sono noti al compratore, o
possono da questo essere “facilmente riconoscibili”, i vizi,
per l’articolo suddetto, non possono costituire oggetto di
garanzia legale da parte del venditore.
Dalla metà degli anni ‘70 la tendenza giurisprudenziale in
materia di danni da prodotti difettosi si è orientata a
stabilire un rapporto diretto tra fabbricante e consumatore,
in modo da imputare direttamente sul primo la responsabilità.
Ciò in sostanza ha implicato due dati:
- l’attenzione non è più focalizzata sul rapporto contrattuale tra acquirente e rivenditore (il cui ruolo nella società dei consumi di massa è sempre più marginale), ma vengono stabiliti nuovi oneri direttamente sul produttore;
- ad essere tutelato non è più l’acquirente ma l’utente,
colui il quale, cioè, fa uso del prodotto anche se il
possesso dello stesso non deriva direttamente da un contratto
d’acquisto.
Indipendentemente dal fondamento giuridico - sia esso la responsabilità per colpa o il rischio d’impresa - in tutti i paesi occidentali si è affermata progressivamente una prassi tendente ad estendere la tutela dei diritti del consumatore. In Italia, ad esempio, questa base fu trovata nel concetto di negligente costruzione o progettazione, in base al quale è possibile identificare una colpa a carico del fabbricante (responsabilità extracontrattuale, art. 2043 c.c.); nei paesi della Common Law invece, non è stato il presupposto soggettivo della colpa, ma quello oggettivo del rischio d’impresa il cavallo di Troia sul quale si è fondato il concetto di responsabilità del produttore.
Direttiva 85/374/CEE (responsabilità per danni da
prodotti difettosi)
È il dispositivo che all’interno dell’Unione ha dato un
contenuto sostanziale, pur nelle differenti tradizioni
giuridiche nazionali, al concetto di “diritto alla salute ed
alla sicurezza dei consumatori”. La direttiva obbliga i
produttori ad immettere sul mercato solo prodotti sicuri,
fornendoli delle informazioni necessarie per evitare i rischi
inerenti l’utilizzo. I produttori devono inoltre premunirsi
contro tali rischi, prendendo le misure proporzionate in
funzione delle caratteristiche dei prodotti, e, se
necessario, devono ritirarli dal mercato qualora questi
comportino un rischio per la salute e la sicurezza delle
persone e della proprietà.
La direttiva stabilisce all’articolo 1 che “Il produttore è
responsabile del danno causato da un difetto del suo
prodotto”, fondando sul produttore una responsabilità
oggettiva (perché prescinde dall’accertamento della colpa),
per il fatto di aver immesso il bene sul mercato.
Il provvedimento comunitario stabilisce che l’onere della
prova spetta al consumatore (art. 4: “il danneggiato deve
provare il danno, il difetto e la connessione causale tra
difetto e danno”), e definisce difettoso il prodotto che “non
offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere
tenuto conto di tutte le circostanze” (art. 6), tra cui la
sua presentazione, l'uso al quale può essere ragionevolmente
destinato, il momento della messa in circolazione.
Campo d’applicazione: ogni prodotto fabbricato o importato nella Comunità che causi danni agli individui o alla proprietà privata. La direttiva pertanto si applica anche ai prodotti disciplinati dalle direttive del Nuovo approccio.
Responsabilità civile: a carico del produttore, il quale deve rimborsare i danni causati dal prodotto difettoso alle persone (morte, lesioni personali) ed alla proprietà (beni destinati ad uso personale).
Onere della prova: spetta al consumatore dimostrare di aver subito il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno; se la parte lesa concorre al danno, la responsabilità del produttore può essere ridotta o soppressa. Il danneggiato infine, non deve dimostrare la negligenza del produttore, in quanto la direttiva poggia sul principio della “responsabilità senza colpa” (il produttore non sarà esonerato neanche se dimostra di non essere stato negligente, che ha applicato norme e che il suo prodotto è stato sottoposto a prove).
Definizione di “prodotto”: ogni bene mobile, l'elettricità, le materie prime e i componenti del prodotto finale; sono esclusi i servizi.
Definizione di “produttore”: il fabbricante del prodotto finito o di un componente del prodotto finito, il produttore di una materia prima o qualsiasi persona si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione. Gli importatori da paesi extracomunitari, ai sensi della suddetta direttiva sono considerati produttori; quando non può essere individuato il produttore si considera tale il fornitore.
Attuazione della direttiva Responsabilità per danni da prodotti difettosi:il D.P.R. 224/88
L’attuazione della direttiva nei paesi membri poteva essere
effettuata mediante la tecnica dell’intervento con legge
speciale, mantenendo la centralità del codice civile e
arricchendo il novero delle leggi speciali, oppure con la
tecnica della novellazione, con la quale si acquisiscono i
principi di carattere generale, inseriti nel codice civile.
L’attuazione italiana è un esempio della prima tecnica.
L’art. 1 del d.p.r. 24.05.1988, n. 224, riprende quello della
direttiva: “Il produttore è responsabile del danno cagionato
da difetti del suo prodotto”; oltre che riecheggiare la
direttiva però, il dettato dell’art. 1 sembra voler
testimoniare - a differenza dell’orientamento tradizionale
della giurisprudenza italiana che fondava la responsabilità
sul presupposto soggettivo della colpa - che è il criterio
della responsabilità oggettiva del fabbricante a reggere il
dispositivo, in quanto nel d.p.r. in oggetto la colpa del
produttore non è mai menzionata, e le prove d’aver
diligentemente fabbricato il prodotto non sono ammesse.
Anche se il resto del dispositivo ricalca sostanzialmente la
direttiva, alcuni suoi aspetti delineano la peculiarità
dell’attuazione italiana. Nel disposto in cui si enunciano i
criteri per identificare il prodotto difettoso, dopo aver
ripreso l’art. 6 della direttiva, il d.p.r. rimanda anche
alle “caratteristiche palesi” del prodotto ed introduce
elementi maggiormente discrezionali per valutare il
comportamento dell’utente. In tal modo, rispetto al
provvedimento comunitario, il d.p.r. opera uno slittamento
dai criteri oggettivi delle “ragionevoli aspettative di
comportamenti ”e delle “destinazioni d’uso”, a criteri più
soggettivi, quali il “bagaglio di conoscenze e delle
esperienze dell’utente”.
Un’ultima annotazione: la direttiva 85/374/CEE non prevede
che gli Stati membri abroghino altre normative in materia di
responsabilità; il regime previsto dalla direttiva va dunque
a sommarsi alle normative nazionali in vigore: spetta alla
parte lesa decidere su quale base avviare l’azione legale.
La responsabilità nelle direttive del Nuovo
approccio
Il concetto di fabbricante previsto dalle direttive sulla
responsabilità per danni da prodotti difettosi e sulla
sicurezza generale dei prodotti è diverso da quello
introdotto dalle direttive del Nuovo approccio. In base alla
direttiva 85/374/CEE, il concetto di fabbricante (nella
direttiva il termine usato è produttore) comprende un numero
maggiore e diverso di persone rispetto alle direttive del
Nuovo approccio.
Riportiamo di seguito le figure rilevanti secondo le
direttive del nuovo approccio e gli obblighi relativi:
1. il fabbricante
- è la persona, fisica o giuridica, responsabile della progettazione e della fabbricazione di un prodotto al fine di immetterlo nel mercato comunitario a suo nome.
- è l’unico responsabile della conformità del proprio prodotto alle direttive applicabili, sia che abbia progettato e fabbricato personalmente il prodotto, sia che abbia semplicemente apposto il suo marchio o il suo nome.
- può utilizzare prodotti finiti, pezzi già pronti o componenti e può subappaltare in tutto o in parte le operazioni che gli competono. Egli deve, in ogni caso, mantenere il controllo globale ed assumersi le responsabilità del prodotto.
- ha la responsabilità di progettare e fabbricare il prodotto nel rispetto dei requisiti essenziali fissati dalle direttive, e di eseguire la valutazione della conformità secondo le forme e le procedure indicate dalle direttive. Per adempiere a questi obblighi, il fabbricante deve dimostrare di conoscere personalmente il progetto, anche nel caso in cui subappalta in tutto la realizzazione.
- deve prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire la conformità dei prodotti, per apporre la marcatura CE, per preparare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità.
- deve sottoporre il suo prodotto, qualora la direttiva applicabile lo preveda, alla valutazione di un organismo notificato per ottenerne la certificazione necessaria per l’immissione del prodotto sul mercato.
- deve apporre i suoi dati identificativi (ragione sociale,
sede ecc.) sul prodotto stesso (o sull’imballaggio, o sui
documenti d’accompagnamento ove non fosse possibile); qualora
non fosse possibile individuare il fabbricante, gli obblighi
del responsabile ricadono sulla persona che ha immesso il
prodotto sul mercato comunitario.
2. il rappresentante autorizzato
- la persona, fisica o giuridica, nominata dal fabbricante per agire a suo nome (il fabbricante però, rimane responsabile delle azioni che il rappresentante autorizzato svolge per suo conto). Il fabbricante delega le sue funzioni in maniera esplicita e per iscritto, definendo il contenuto delle sue funzioni e i limiti dei poteri di rappresentanza.
- per poter agire per conto del fabbricante deve essere stabilito nella Comunità (ma non è obbligatorio che il fabbricante nomini un rappresentante autorizzato nella Comunità per poter commercializzare il suo prodotto);
- può essere contattato dalle autorità degli Stati membri
al posto del fabbricante in merito ad obblighi spettanti a
quest’ultimo.
3. l’importatore
- è la persona , fisica o giuridica, responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato.
- è la persona stabilita nella Comunità che immette sul mercato un prodotto proveniente da un paese terzo.
- deve essere in grado di fornire all’autorità di controllo del mercato le informazioni necessarie sul prodotto (se il fabbricante non risiede nella Comunità e non ha nominato un rappresentante autorizzato);
- deve tenere a disposizione, per eventuali verifiche delle autorità di controllo, una copia della dichiarazione CE di conformità e conservare la documentazione tecnica;
- può essere considerato responsabile di alcuni aspetti
ascritti normalmente al fabbricante (ad esempio la verifica
dell’effettiva conformità del prodotto e dell’applicazione
della procedura di valutazione prescritta etc).
4. il distributore
- è colui il quale procede alle azioni commerciali successive all’immissione del prodotto sul mercato comunitario.
- deve agire con attenzione per evitare d’immettere sul mercato prodotti palesemente non conformi; deve inoltre poter dimostrare di aver agito in tal senso.
- deve conoscere i requisiti giuridici applicabili (prodotti per i quali è richiesta la marcatura CE e la dichiarazione di conformità, la lingua richiesta nelle istruzioni per l’uso, e gli elementi che indicano la mancata conformità).
- deve tutelare la conformità del prodotto.
5. il responsabile dell’assemblaggio e dell’installazione di un prodotto già immesso sul mercato
- deve garantire che il prodotto sia ancora conforme ai
requisiti di sicurezza al momento del primo utilizzo nella
Comunità (questo principio si applica ai prodotti per i quali
la direttiva competente prevede la messa in servizio).
6. il datore di lavoro
- è la persona fisica o giuridica che ha un rapporto d’assunzione con un dipendente e che è responsabile dell’impresa o dello stabilimento.
- è responsabile delle attrezzature di lavoro (sicurezza,
conformità,manutenzione).






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