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Responsabilità per danni da prodotti difettosi

Cenni preliminari
Fino ad un’epoca relativamente recente non esisteva in Europa un programma coerente relativo alla protezione dei consumatori. Il Trattato di Roma non prevedeva l'instaurazione di una politica in materia di consumo, e solo al vertice di Parigi nel 1972 i Capi di Stato e di Governo hanno manifestato per la prima volta una volontà politica in proposito.
In assenza di un corpus di norme specifiche - il concetto stesso di consumatore è stato inserito nel Trattato istitutivo della Comunità solo con l’Atto unico del 1° luglio 1987 - il delicato equilibrio tra tutela del pubblico e interessi dell’impresa, tra garanzie a salvaguardia della salute ed iniziativa economica privata, spesso ha trovato, nella pratica, soluzioni tendenti a limitare la responsabilità del fabbricante.
L’art. 1491 del codice civile italiano, ad esempio, prevede la responsabilità per danno del venditore solo nel caso in cui il prodotto presenti “vizi occulti”; se al momento della conclusione del contratto i vizi sono noti al compratore, o possono da questo essere “facilmente riconoscibili”, i vizi, per l’articolo suddetto, non possono costituire oggetto di garanzia legale da parte del venditore.
Dalla metà degli anni ‘70 la tendenza giurisprudenziale in materia di danni da prodotti difettosi si è orientata a stabilire un rapporto diretto tra fabbricante e consumatore, in modo da imputare direttamente sul primo la responsabilità. Ciò in sostanza ha implicato due dati:

  1. l’attenzione non è più focalizzata sul rapporto contrattuale tra acquirente e rivenditore (il cui ruolo nella società dei consumi di massa è sempre più marginale), ma vengono stabiliti nuovi oneri direttamente sul produttore;
  2. ad essere tutelato non è più l’acquirente ma l’utente, colui il quale, cioè, fa uso del prodotto anche se il possesso dello stesso non deriva direttamente da un contratto d’acquisto.

Indipendentemente dal fondamento giuridico - sia esso la responsabilità per colpa o il rischio d’impresa - in tutti i paesi occidentali si è affermata progressivamente una prassi tendente ad estendere la tutela dei diritti del consumatore. In Italia, ad esempio, questa base fu trovata nel concetto di negligente costruzione o progettazione, in base al quale è possibile identificare una colpa a carico del fabbricante (responsabilità extracontrattuale, art. 2043 c.c.); nei paesi della Common Law invece, non è stato il presupposto soggettivo della colpa, ma quello oggettivo del rischio d’impresa il cavallo di Troia sul quale si è fondato il concetto di responsabilità del produttore.

Direttiva 85/374/CEE (responsabilità per danni da prodotti difettosi)
È il dispositivo che all’interno dell’Unione ha dato un contenuto sostanziale, pur nelle differenti tradizioni giuridiche nazionali, al concetto di “diritto alla salute ed alla sicurezza dei consumatori”. La direttiva obbliga i produttori ad immettere sul mercato solo prodotti sicuri, fornendoli delle informazioni necessarie per evitare i rischi inerenti l’utilizzo. I produttori devono inoltre premunirsi contro tali rischi, prendendo le misure proporzionate in funzione delle caratteristiche dei prodotti, e, se necessario, devono ritirarli dal mercato qualora questi comportino un rischio per la salute e la sicurezza delle persone e della proprietà.
La direttiva stabilisce all’articolo 1 che “Il produttore è responsabile del danno causato da un difetto del suo prodotto”, fondando sul produttore una responsabilità oggettiva (perché prescinde dall’accertamento della colpa), per il fatto di aver immesso il bene sul mercato.
Il provvedimento comunitario stabilisce che l’onere della prova spetta al consumatore (art. 4: “il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno”), e definisce difettoso il prodotto che “non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze” (art. 6), tra cui la sua presentazione, l'uso al quale può essere ragionevolmente destinato, il momento della messa in circolazione.

Campo d’applicazione: ogni prodotto fabbricato o importato nella Comunità che causi danni agli individui o alla proprietà privata. La direttiva pertanto si applica anche ai prodotti disciplinati dalle direttive del Nuovo approccio.

Responsabilità civile: a carico del produttore, il quale deve rimborsare i danni causati dal prodotto difettoso alle persone (morte, lesioni personali) ed alla proprietà (beni destinati ad uso personale).

Onere della prova: spetta al consumatore dimostrare di aver subito il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno; se la parte lesa concorre al danno, la responsabilità del produttore può essere ridotta o soppressa. Il danneggiato infine, non deve dimostrare la negligenza del produttore, in quanto la direttiva poggia sul principio della “responsabilità senza colpa” (il produttore non sarà esonerato neanche se dimostra di non essere stato negligente, che ha applicato norme e che il suo prodotto è stato sottoposto a prove).

Definizione di “prodotto”: ogni bene mobile, l'elettricità, le materie prime e i componenti del prodotto finale; sono esclusi i servizi.

Definizione di “produttore”: il fabbricante del prodotto finito o di un componente del prodotto finito, il produttore di una materia prima o qualsiasi persona si presenti come tale apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione. Gli importatori da paesi extracomunitari, ai sensi della suddetta direttiva sono considerati produttori; quando non può essere individuato il produttore si considera tale il fornitore.

Attuazione della direttiva Responsabilità per danni da prodotti difettosi:il D.P.R. 224/88

L’attuazione della direttiva nei paesi membri poteva essere effettuata mediante la tecnica dell’intervento con legge speciale, mantenendo la centralità del codice civile e arricchendo il novero delle leggi speciali, oppure con la tecnica della novellazione, con la quale si acquisiscono i principi di carattere generale, inseriti nel codice civile. L’attuazione italiana è un esempio della prima tecnica.
L’art. 1 del d.p.r. 24.05.1988, n. 224, riprende quello della direttiva: “Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”; oltre che riecheggiare la direttiva però, il dettato dell’art. 1 sembra voler testimoniare - a differenza dell’orientamento tradizionale della giurisprudenza italiana che fondava la responsabilità sul presupposto soggettivo della colpa - che è il criterio della responsabilità oggettiva del fabbricante a reggere il dispositivo, in quanto nel d.p.r. in oggetto la colpa del produttore non è mai menzionata, e le prove d’aver diligentemente fabbricato il prodotto non sono ammesse.
Anche se il resto del dispositivo ricalca sostanzialmente la direttiva, alcuni suoi aspetti delineano la peculiarità dell’attuazione italiana. Nel disposto in cui si enunciano i criteri per identificare il prodotto difettoso, dopo aver ripreso l’art. 6 della direttiva, il d.p.r. rimanda anche alle “caratteristiche palesi” del prodotto ed introduce elementi maggiormente discrezionali per valutare il comportamento dell’utente. In tal modo, rispetto al provvedimento comunitario, il d.p.r. opera uno slittamento dai criteri oggettivi delle “ragionevoli aspettative di comportamenti ”e delle “destinazioni d’uso”, a criteri più soggettivi, quali il “bagaglio di conoscenze e delle esperienze dell’utente”.
Un’ultima annotazione: la direttiva 85/374/CEE non prevede che gli Stati membri abroghino altre normative in materia di responsabilità; il regime previsto dalla direttiva va dunque a sommarsi alle normative nazionali in vigore: spetta alla parte lesa decidere su quale base avviare l’azione legale.

La responsabilità nelle direttive del Nuovo approccio
Il concetto di fabbricante previsto dalle direttive sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi e sulla sicurezza generale dei prodotti è diverso da quello introdotto dalle direttive del Nuovo approccio. In base alla direttiva 85/374/CEE, il concetto di fabbricante (nella direttiva il termine usato è produttore) comprende un numero maggiore e diverso di persone rispetto alle direttive del Nuovo approccio.
Riportiamo di seguito le figure rilevanti secondo le direttive del nuovo approccio e gli obblighi relativi:
1. il fabbricante

  • è la persona, fisica o giuridica, responsabile della progettazione e della fabbricazione di un prodotto al fine di immetterlo nel mercato comunitario a suo nome.
  • è l’unico responsabile della conformità del proprio prodotto alle direttive applicabili, sia che abbia progettato e fabbricato personalmente il prodotto, sia che abbia semplicemente apposto il suo marchio o il suo nome.
  • può utilizzare prodotti finiti, pezzi già pronti o componenti e può subappaltare in tutto o in parte le operazioni che gli competono. Egli deve, in ogni caso, mantenere il controllo globale ed assumersi le responsabilità del prodotto.
  • ha la responsabilità di progettare e fabbricare il prodotto nel rispetto dei requisiti essenziali fissati dalle direttive, e di eseguire la valutazione della conformità secondo le forme e le procedure indicate dalle direttive. Per adempiere a questi obblighi, il fabbricante deve dimostrare di conoscere personalmente il progetto, anche nel caso in cui subappalta in tutto la realizzazione.
  • deve prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire la conformità dei prodotti, per apporre la marcatura CE, per preparare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità.
  • deve sottoporre il suo prodotto, qualora la direttiva applicabile lo preveda, alla valutazione di un organismo notificato per ottenerne la certificazione necessaria per l’immissione del prodotto sul mercato.
  • deve apporre i suoi dati identificativi (ragione sociale, sede ecc.) sul prodotto stesso (o sull’imballaggio, o sui documenti d’accompagnamento ove non fosse possibile); qualora non fosse possibile individuare il fabbricante, gli obblighi del responsabile ricadono sulla persona che ha immesso il prodotto sul mercato comunitario.

2. il rappresentante autorizzato

  • la persona, fisica o giuridica, nominata dal fabbricante per agire a suo nome (il fabbricante però, rimane responsabile delle azioni che il rappresentante autorizzato svolge per suo conto). Il fabbricante delega le sue funzioni in maniera esplicita e per iscritto, definendo il contenuto delle sue funzioni e i limiti dei poteri di rappresentanza.
  • per poter agire per conto del fabbricante deve essere stabilito nella Comunità (ma non è obbligatorio che il fabbricante nomini un rappresentante autorizzato nella Comunità per poter commercializzare il suo prodotto);
  • può essere contattato dalle autorità degli Stati membri al posto del fabbricante in merito ad obblighi spettanti a quest’ultimo.

3. l’importatore

 

  • è la persona , fisica o giuridica, responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato.
  • è la persona stabilita nella Comunità che immette sul mercato un prodotto proveniente da un paese terzo.
  • deve essere in grado di fornire all’autorità di controllo del mercato le informazioni necessarie sul prodotto (se il fabbricante non risiede nella Comunità e non ha nominato un rappresentante autorizzato);
  • deve tenere a disposizione, per eventuali verifiche delle autorità di controllo, una copia della dichiarazione CE di conformità e conservare la documentazione tecnica;
  • può essere considerato responsabile di alcuni aspetti ascritti normalmente al fabbricante (ad esempio la verifica dell’effettiva conformità del prodotto e dell’applicazione della procedura di valutazione prescritta etc).

4. il distributore

 

  • è colui il quale procede alle azioni commerciali successive all’immissione del prodotto sul mercato comunitario.
  • deve agire con attenzione per evitare d’immettere sul mercato prodotti palesemente non conformi; deve inoltre poter dimostrare di aver agito in tal senso.
  • deve conoscere i requisiti giuridici applicabili (prodotti per i quali è richiesta la marcatura CE e la dichiarazione di conformità, la lingua richiesta nelle istruzioni per l’uso, e gli elementi che indicano la mancata conformità).
  • deve tutelare la conformità del prodotto.

5. il responsabile dell’assemblaggio e dell’installazione di un prodotto già immesso sul mercato

 

  • deve garantire che il prodotto sia ancora conforme ai requisiti di sicurezza al momento del primo utilizzo nella Comunità (questo principio si applica ai prodotti per i quali la direttiva competente prevede la messa in servizio).

6. il datore di lavoro

  • è la persona fisica o giuridica che ha un rapporto d’assunzione con un dipendente e che è responsabile dell’impresa o dello stabilimento.
  • è responsabile delle attrezzature di lavoro (sicurezza, conformità,manutenzione).