L'armonizzazione delle legislazioni
Questa preoccupazione, della quale la Commissione si è fatta
più volte portatrice, non è una prerogativa storica della
Comunità europea (già alla fine del secolo scorso
l’esplosione dei commerci ne aveva evidenziato l’urgenza,
seppur per porzioni di territorio meno estese geograficamente
di quello europeo, e nei paesi industrializzati erano sorti
di conseguenza i primi enti di normazione tecnica nazionali),
ciò nondimeno, il principio dell’armonizzazione delle
normative tecniche nazionali ha rappresentato, e rappresenta
ancora, uno dei capisaldi dell’attività della
Commissione.
La necessità di adottare standard tecnici comuni è dettata da
due ragioni. La prima, appunto, è la spinta all’integrazione
europea: l’effettiva attuazione del libero transito delle
merci era spesso ostacolata da adempimenti tecnici
(obbligatori per poter immettere sul mercato di un paese
membro un determinato prodotto), che, in realtà, mal celavano
un intento protezionistico. Abbattute le barriere doganali ed
i contingentamenti, lo stesso intento può essere raggiunto
con la prescrizione di specifiche tecniche pensate per
scoraggiare o impedire l’importazione di un prodotto estero
(si pensi ad esempio alla tensione d’alimentazione degli
elettrodomestici). Il secondo motivo - legato al primo dal
principio della salvaguardia della concorrenza - che impone
l’adozione di norme comuni, è la necessità di salvaguardare
gli standard produttivi per evitare che il mercato comune
possa tradursi in un livellamento verso il basso della
sicurezza e della qualità dei prodotti.
A questo proposito, in Italia il primo dispositivo organico a
prescrivere i requisiti da rispettare per l’immissione di un
prodotto sul mercato, risale all’aprile del 1955. Il D.P.R.
547, “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”,
vietava agli operatori economici “la costruzione, la vendita,
il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di
macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in
genere, destinati al mercato interno, nonché l’installazione
di impianti, che non [fossero] rispondenti alle norme del
decreto stesso”. Com’è agevole notare, il raggio
d’applicazione della norma è praticamente illimitato,
difficile dunque era garantirne l’applicazione.
L’ente preposto alla vigilanza per rendere effettivo il
rispetto delle prescrizioni del decreto era l’ENPI. Tutti i
prodotti ricadenti nell’ambito del D.P.R. 547 dovevano
obbligatoriamente avere, prima dell’immissione sul mercato,
l’attestazione della conformità al decreto stesso rilasciato
dall’ente. E di competenza dell’ENPI erano anche i controlli
sui prodotti (dapprincipio sui grossi macchinari) già
liberamente circolanti sul mercato.
A metà degli anni ’70 però, il problema della vastità dei
controlli necessari, portò allo smembramento delle sue
funzioni, parte delle quali furono delegate all’ISPESL ed
altre alle USL. L’ISPESL operava i suoi controlli prima
dell’immissione sul mercato del nuovo prodotto, e, in caso
d’esito positivo, rilasciava l’attestazione di conformità; le
USL invece, operavano i controlli sui prodotti in
commercio.
Ma anche l’attività dell’ISPESL si rivelò ben presto
insufficiente, e l’idea di fare di un solo ente il
controllore di tutta l’attività produttiva, fallimentare.
L’ISPESL da solo non poteva esaminare tutti i nuovi prodotti,
ed il problema era tanto più urgente se si pensa che la sua
lentezza poteva rappresentare un freno per uno snodo
fondamentale dell’attività economica di ogni paese:
l’innovazione.
Fu per questa spinta dunque, che agli inizi degli anni ’80
nacquero i primi organismi di certificazione, istituti per lo
più privati ai quali i ministeri competenti delegarono la
funzione di testare la rispondenza dei prodotti alle
normative, comunitarie e nazionali.
Come i soggetti che li avevano preceduti, gli organismi di
certificazione erano stati abilitati per testare i prodotti,
la novità rispetto al passato è rappresentata dal fatto che
il “certificato di idoneità” rilasciato da questi organismi è
riconosciuto (al contrario di quanto avveniva con le
dichiarazioni di conformità dell’ISPESL) da tutti i paesi
aderenti alla Comunità europea.
Gli enti di certificazione, infatti, una volta autorizzati -
spetta agli Stati membri riconoscere gli organismi che
soddisfano i requisiti previsti dalle diverse direttive e
dagli stessi Stati membri - sono contemporaneamente
“notificati” alla Commissione europea, e dunque autorizzati
ad operare su tutto il territorio comunitario. E le
amministrazioni nazionali sono obbligate a riconoscere (e di
conseguenza a garantirne la circolazione), i prodotti -
contrassegnati dalla marcatura CE - ai quali gli organismi
hanno riconosciuto la conformità ai “requisiti essenziali di
sicurezza”.
Fino ai primi anni ’90 però, gli organismi di certificazione
non hanno avuto molto successo: le aziende trovavano più
conveniente provare la rispondenza dei propri prodotti alle
normative attraverso la semplice “dichiarazione di
conformità”, una sorta di autocertificazione (ma il termine è
improprio), fornita direttamente dal produttore.
La svolta si ebbe quando iniziò a concretizzarsi, in termini
di maggiori entrate, il ritorno d’immagine per le aziende che
avevano scelto di rivolgersi agli organismi abilitati. La
crescita del numero dei committenti interessati ad avere un
“prodotto di qualità” ha influito potentemente sul
cambiamento d’ottica da parte delle imprese: nel 1992 le
aziende certificate erano poche centinaia, nel 1999 il loro
numero è cresciuto fino a sfiorare quota 40.000. Per
l’attività economica in generale e per la causa del
consumatore in particolare, l’indirizzo dell’Unione europea
si è tradotto in uno scossone positivo, in quanto il sistema
della certificazione, pur con i suoi difetti, ha consentito
di migliorare la qualità dei prodotti circolanti sul
mercato.
Un sostanziale passo in avanti verso la realizzazione di un
disegno normativo organico sulla prevenzione fu compiuto
grazie ad una risoluzione del Consiglio (dell’otto maggio del
1985) che istituì una nuova tecnica regolamentare in materia
di armonizzazione tecnica e normalizzazione. Già sperimentato
con la direttiva cosiddetta “bassa tensione”, del 1973, la
risoluzione inaugurò il “Nuovo Approccio comunitario”. Fino
ai primi anni ’80, l’eliminazione degli ostacoli tecnici alla
circolazione delle merci era affidata a direttive che
stabilivano minuziosamente le regole tecniche alle quali
dovevano conformarsi i prodotti per circolare liberamente.
Questo sistema si era però dimostrato inefficiente per almeno
due ordini di ragioni. Da una parte, il veloce evolversi del
progresso tecnico era difficilmente compatibile con le lente
e difficili procedure d’adozione delle direttive; dall’altra
c’era il problema dell’ostruzione operata dagli Stati membri
che, di fatto, impediva l’armonizzazione delle legislazioni.
La previsione di norme dettagliate era un’ipotesi
irrealistica considerato il quorum necessario (era richiesta
l’unanimità) per approvare in sede di Consiglio le direttive
d’armonizzazione tecnica. Ogni rappresentanza nazionale aveva
buon gioco, nei limiti dei meccanismi del voto,
nell’interrompere gli iter legislativi con le giustificazioni
più disparate ma tutte tendenti a proteggere le aree
sensibili dell’attività economica nazionale. Fu anche per
uscire da quest’impasse dunque, che, nella seconda metà degli
anni ’80, si affermò il nuovo approccio
all’armonizzazione tecnica.
Il nuovo approccio limita l’ambito delle direttive
comunitarie ai requisiti essenziali d’interesse collettivo -
salute, ambiente, sicurezza, risparmio energetico - intorno
ai quali è più facile raccogliere consenso, rinviando a norme
tecniche (il cui rispetto, nella maggior parte dei casi,
costituisce la precondizione per il rilascio della marcatura
di conformità CE), per le previsioni particolareggiate. Per
gli organismi europei è quindi molto più semplice rispetto al
passato fare approvare ai membri le direttive, e, come
conseguenza del mutamento di metodo intervenuto in merito
all’armonizzazione, sono cresciute anche le previsioni
tecniche che si richiamano alle direttive. Gli standard
pubblicati dal CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) tra
il 1961 ed il 1985 erano solo 250, nel 1996 il suo catalogo
contava 6100 norme tecniche.
Un altro punto importante in tema di prevenzione è
rappresentato dalla direttiva 89/392/CEE, la direttiva
“Macchine”. Emanata dal Consiglio europeo nel 1989, la norma
fu recepita dall’ordinamento italiano solo nel 1996, ma gli
effetti sul sistema produttivo dovevano comunque rivelarsi di
vasta portata. La direttiva, infatti, riprendendo la
disposizione della direttiva 89/391 (“misure volte a
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro”), sanciva l’obbligatorietà
dell’attestazione di conformità rilasciata dagli organismi
autorizzati, per un gruppo di macchine espressamente
riportate in un elenco allegato alla direttiva stessa. Tutte
le macchine rispondenti ai tipi menzionati in quell’elenco,
prima di poter essere immesse sul mercato devono avere
l’attestazione di conformità da parte di un organismo
autorizzato, non più come libera scelta, ma
obbligatoriamente. Ne discende che l’attività di questi
organismi (in Italia autorizzati dal Ministero competente per
materia, con efficacia dalla pubblicazione del decreto sulla
Gazzetta Ufficiale), nel corso degli anni è diventata sempre
più importante, specie se si pensa che sono loro a stabilire
quando un prodotto può essere immesso sul mercato o
meno.
Ma qual’è dunque, la loro attività? E, più in generale, cos’è
la certificazione? Molto semplicemente, attraverso la
certificazione un organismo esterno all’impresa (ecco,
dunque, perché è erroneo parlare di “autocertificazione”)
attesta che un prodotto, un processo o un servizio è conforme
agli obiettivi o requisiti essenziali fissati dalle direttive
di armonizzazione tecnica, in particolare in materia di
sicurezza, di salute e di tutela dei consumatori.
Le procedure di conformità previste dalle direttive
comunitarie variano a seconda del grado di pericolosità del
prodotto. Nei casi meno problematici è sufficiente la
dichiarazione di conformità redatta e firmata dallo stesso
fabbricante. A seconda dei casi, la dichiarazione di
conformità può essere rilasciata direttamente oppure essere
preceduta da prove o esami effettuati da laboratori. In
questo caso, comunque, è il fabbricante (o l’importatore) che
dichiara - sotto la propria responsabilità - che un prodotto
è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza che lo
concernono. La certificazione rilasciata dagli organismi
notificati invece, va dall’Esame del tipo (la semplice
verifica della conformità del prodotto
alle prescrizioni del progetto attraverso un collaudo
finale), al più completo test della Garanzia totale della
qualità (in questo caso in esame sono tutte le attività che
influenzano la qualità di un prodotto o di un servizio,
dall’individuazione del bisogno del cliente al suo
soddisfacimento).
Questi moduli di valutazione hanno l’indiscutibile merito,
almeno in linea teorica, di veicolare l’attenzione
dell’impresa sulla prevenzione più che sull’accertamento.
Mettendo sotto osservazione le attività prim’ancora del
prodotto finale (la valutazione della conformità avviene
generalmente in due tappe che riguardano la fase di
progettazione del prodotto e la fase della sua
fabbricazione), il sistema della certificazione introdotto
dall’Unione europea ha rappresentato certamente uno scossone
positivo. Terminata la procedura che attesta la conformità
del prodotto ai “requisiti essenziali di sicurezza”, il
fabbricante appone sullo stesso, o sulla confezione (se la
direttiva corrispondente rientra tra quelle del nuovo
approccio che ne impongono l’obbligo), la “marcatura CE” che
ne sancisce il diritto alla libera circolazione in tutto il
territorio comunitario, vincolando le amministrazioni
nazionali al suo riconoscimento.
Non tutti i prodotti richiedono il certificato di conformità.
Le direttive del nuovo approccio si limitano a fissare i
requisiti essenziali, vincolanti, che i prodotti nella
Comunità devono rispettare per poter essere immessi sul
mercato. I prodotti fabbricati nel rispetto delle norme
armonizzate (le specifiche tecniche che rispondono ai
requisiti essenziali fissati nelle
direttive) sono ritenuti conformi ai corrispondenti requisiti
essenziali, ma l’applicazione di norme armonizzate o di altro
genere rimane volontaria e il fabbricante può sempre
applicare altre specifiche tecniche per soddisfare i predetti
requisiti. Le direttive del nuovo approccio che impongono la
marcatura CE, come detto poc’anzi, possono prescrivere
l’obbligo della certificazione (generalmente in questo caso
nella stessa direttiva vi sarà riportato un allegato con
l’elenco dei prodotti per i quali è necessaria la
certificazione), ma anche ritenere sufficiente la
dichiarazione di conformità del fabbricante. In questo caso
la certificazione è volontaria. È importante sottolineare che
la marcatura CE non potrà figurare sui prodotti per i quali
la direttiva competente non ne fa esplicito obbligo (non
tutte le direttive del nuovo approccio impongono la
marcatura.






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