La marcatura CE
- Attesta che il prodotto è stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformità;
- attesta la conformità del prodotto a tutti i requisiti comunitari applicabili imposti al fabbricante
- non può essere apposta se non a controlli ultimati;
- conferisce al prodotto il diritto alla commercializzazione, alla libera circolazione e all'utilizzazione nel territorio comunitario;
- deve essere apposta dal fabbricante;
- è composta dalla sigla CE e, nel caso un organismo notificato intervenga nella fase del controllo della produzione, dal numero d’identificazione dell’organismo o degli organismi (si veda figura in basso);
- deve essere visibile, leggibile e indelebile e deve figurare direttamente sul prodotto (qualora ragioni tecniche lo rendessero impossibile, la marcatura può essere apposta sull'imballaggio o sui documenti d’accompagnamento);
- non può essere apposta se il prodotto non rientra tra
quelli oggetto di una direttiva di nuovo approccio;
è obbligatoria
- per tutti i prodotti nuovi, fabbricati nella Comunità o nei Paesi terzi, ricadenti nell’ambito d’applicazione delle direttive del nuovo approccio;
- per i prodotti usati importati da Paesi terzi;
- per i prodotti che hanno subito modifiche rilevanti tali
da configurarli prodotti nuovi.
Le direttive di nuovo approccio possono escludere
l’applicazione della marcatura CE per alcuni prodotti.
Questi possono circolare liberamente se:
- sono provvisti della dichiarazione di conformità;
- sono provvisti di dichiarazione di totale responsabilità del fabbricante;
- sono provvisti di certificato di conformità;
- recano il nome del fabbricante e l’indicazione della capacità massima;
- sono fabbricati secondo una buona pratica di
costruzione.
La marcatura CE di conformità è disciplinata dalla Decisione
93/465/CEE del Consiglio (del 22 luglio 1993).
Il dispositivo comunitario fornisce il dettaglio dei moduli
relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione
della conformità e le norme per l'apposizione e
l'utilizzazione della marcatura CE, da utilizzare nelle
direttive di armonizzazione tecnica .
È vietato apporre sul prodotto marcature o iscrizioni che
possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul
simbolo grafico della marcatura CE.
Sull'apparecchio o sulla targa di identificazione può essere
apposto ogni altro marchio – quali ad esempio i marchi di
conformità a norme nazionali o europee, oppure il marchio di
qualità dell’organismo di certificazione abilitato - purché
questo non limiti la visibilità e la leggibilità della
marcatura CE.
In caso di riduzione o di ingrandimento del simbolo grafico
CE devono essere rispettate le proporzioni indicate nella
figura sopra.






Fatti riconoscere