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La marcatura CE

  • Attesta che il prodotto è stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformità;
  • attesta la conformità del prodotto a tutti i requisiti comunitari applicabili imposti al fabbricante
  • non può essere apposta se non a controlli ultimati;
  • conferisce al prodotto il diritto alla commercializzazione, alla libera circolazione e all'utilizzazione nel territorio comunitario;
  • deve essere apposta dal fabbricante;
  • è composta dalla sigla CE e, nel caso un organismo notificato intervenga nella fase del controllo della produzione, dal numero d’identificazione dell’organismo o degli organismi (si veda figura in basso);
  • deve essere visibile, leggibile e indelebile e deve figurare direttamente sul prodotto (qualora ragioni tecniche lo rendessero impossibile, la marcatura può essere apposta sull'imballaggio o sui documenti d’accompagnamento);
  • non può essere apposta se il prodotto non rientra tra quelli oggetto di una direttiva di nuovo approccio;

è obbligatoria

  • per tutti i prodotti nuovi, fabbricati nella Comunità o nei Paesi terzi, ricadenti nell’ambito d’applicazione delle direttive del nuovo approccio;
  • per i prodotti usati importati da Paesi terzi;
  • per i prodotti che hanno subito modifiche rilevanti tali da configurarli prodotti nuovi.

Le direttive di nuovo approccio possono escludere l’applicazione della marcatura CE per alcuni prodotti.
Questi possono circolare liberamente se:

  • sono provvisti della dichiarazione di conformità;
  • sono provvisti di dichiarazione di totale responsabilità del fabbricante;
  • sono provvisti di certificato di conformità;
  • recano il nome del fabbricante e l’indicazione della capacità massima;
  • sono fabbricati secondo una buona pratica di costruzione.

La marcatura CE di conformità è disciplinata dalla Decisione 93/465/CEE del Consiglio (del 22 luglio 1993).
Il dispositivo comunitario fornisce il dettaglio dei moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica .

È vietato apporre sul prodotto marcature o iscrizioni che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE.
Sull'apparecchio o sulla targa di identificazione può essere apposto ogni altro marchio – quali ad esempio i marchi di conformità a norme nazionali o europee, oppure il marchio di qualità dell’organismo di certificazione abilitato - purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
In caso di riduzione o di ingrandimento del simbolo grafico CE devono essere rispettate le proporzioni indicate nella figura sopra.