Il Nuovo Approccio
DIRETTIVE DI “NUOVO APPROCCIO”: ALCUNE INFORMAZIONI UTILI
Fino ai primi anni ‘80 l’eliminazione degli ostacoli tecnici alla circolazione dei prodotti era affidata a delle direttive che stabilivano minuziosamente le regole tecniche alle quali dovevano conformarsi i prodotti per poter circolare liberamente. Quel sistema però non era in grado di raggiungere il risultato che si era prefisso, dal momento che il veloce evolversi del progresso tecnico era difficilmente compatibile con le lente e difficili procedure di adozione di atti come le direttive. Per superare tale ostacolo si è perciò affermato, con la Risoluzione del Consiglio dell’8 maggio 1985, un nuovo approccio all’armonizzazione tecnica. Il nuovo approccio, in estrema sintesi, è incentrato su direttive più agili rispetto ai documenti dello stesso tipo prodotti in passato, basate sulla previsione di “requisiti essenziali di sicurezza” e sull’obbligo di riconoscimento dei prodotti conformi a tali requisiti da parte delle amministrazioni nazionali. In altre parole, le direttive fissano i requisiti essenziali che devono rispettarsi obbligatoriamente, ogni produttore però è libero di decidere in che modo e con quali mezzi conformarsi a quei requisiti.
Principi fissati dalla risoluzione del Consiglio dell’8 maggio 1985
- L’armonizzazione legislativa si limita ai requisiti essenziali che i prodotti immessi sul mercato comunitario devono rispettare per poter circolare liberamente.
- Le specifiche tecniche dei prodotti che rispondono ai requisiti essenziali fissati nelle direttive vengono definite in norme armonizzate.
- L’applicazione di norme armonizzate o di altro genere rimane volontaria e il fabbricante può sempre applicare altre specifiche tecniche per soddisfare i predetti requisiti.
- I prodotti fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate sono ritenuti conformi ai corrispondenti requisiti essenziali.
- I fabbricanti possono scegliere tra le varie procedure di valutazione della conformità previste dalla direttiva applicabile.
- Solo i prodotti che rispettano i requisiti essenziali possono essere immessi sul mercato.
Le direttive “nuovo approccio”
- Sono fondate sull’art. 95 del trattato CE;
- Sono direttive di armonizzazione totale (prevalgono su qualsiasi norma interna),
- Comportano per gli Stati membri della UE l’obbligo di recepirle.
Elementi standard
- Campo di applicazione: elenco dei prodotti coperti dalla direttiva o indicazione degli elementi per identificarli.
- Obblighi generali: possono essere immessi sul mercato comunitario solo i prodotti che non pregiudichino la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Responsabile dell’immissione sul mercato di prodotti sicuri è il fabbricante o un suo mandatario o l’importatore stabilito nella Comunità (a questo proposito si veda anche la direttiva 85/374/CEE).
- Requisiti essenziali di sicurezza: ogni direttiva definisce in maniera puntuale i requisiti che ogni prodotto ricadente nel suo ambito d’applicazione deve soddisfare per poter essere immesso sul mercato.
- Valutazione della conformità: ciascuna direttiva stabilisce le procedure alle quali vanno sottoposti i prodotti per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza; in ogni caso, qualunque sia il procedimento utilizzato, il fabbricante deve redigere una dichiarazione di conformità per poter immettere il suo prodotto sul mercato.
- Norme armonizzate: beneficiano della presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva i prodotti conformi alle norme armonizzate elaborate dagli organismi di normalizzazione europei su mandato della Commissione europea; nel caso in cui la norma tecnica non venga applicata - o perché non esiste o perché il costruttore decide di adottare una scelta tecnica differente - il produttore dovrà dimostrare di avere soddisfatto i requisiti essenziali di sicurezza della direttiva.
- Organismi notificati: sono parti terze (rispetto al fabbricante e al dettagliante), alle quali spettano i compiti di eseguire le prove, le ispezioni e gli altri tipi di verifica della conformità previsti dalle diverse direttive; per poter effettuare le certificazioni, tali organismi devono essere autorizzati dagli Stati membri e notificati alla Commissione europea.
- Fascicolo tecnico: è costituito dalla documentazione tecnica utile a dimostrare la conformità del prodotti ai requisiti della direttiva; la sua importanza è legata alla procedura di valutazione della conformità richiesta dalla direttiva: quando il fabbricante produce la sola dichiarazione di conformità, senza l’intervento di un organismo di certificazione nel processo, il fascicolo tecnico costituisce l’elemento chiave a disposizione delle autorità di controllo degli Stati membri per poter valutare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza.
- Marcatura CE: è un grafismo che attesta la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza della direttiva; l’impiego della marcatura CE, obbligatorio per i prodotti rientranti nell’ambito delle direttive di “nuovo approccio”, è invece vietata per tutti gli altri prodotti; nel caso in cui un prodotto rientri nel campo di applicazione di più direttive, la marcatura CE indicherà la conformità del prodotto a tutte le direttive applicabili.
- Libera circolazione: gli Stati membri non possono impedire la circolazione dei prodotti sui quali sia stata apposta la marcatura CE.
- Clausola di salvaguardia: ogni direttiva fondata sul nuovo approccio stabilisce una clausola di portata generale, applicabile ai prodotti di consumo non conformi alla regolamentazione comunitaria o nazionale e che rischiano di compromettere la salute e la sicurezza dei consumatori; in base a questa regolamentazione, ciascuno Stato membro può adottare misure restrittive nei confronti dei prodotti ritenuti non conformi, informando al tempo stesso la Commissione cui spetta l'emissione di un parere sull'opportunità delle misure adottate.
- Periodo transitorio: è il periodo di tempo durante il
quale il fabbricante può scegliere se immettere sul mercato
prodotti conformi alla direttiva o alla legislazione
nazionale preesistente. Al termine del periodo transitorio si
applicherà invece la normativa comunitaria (o più
precisamente - trattandosi di direttive - le norme nazionali
che recepiscono il contenuto della direttiva).






Fatti riconoscere