Clausola di salvaguardia
Si applica ai prodotti che:
- sono disciplinati dalle direttive del nuovo approccio;
- sono muniti di marcatura CE;
- rappresentano un rischio per la sicurezza anche se usati
in maniera conforme alle prescrizioni d’uso;
La clausola di salvaguardia è disciplinata dalla decisione
93/465/CEE e le sue prescrizioni sono riportate in tutte le
direttive del nuovo approccio.
Essa si applica ai prodotti di consumo non conformi alla
regolamentazione comunitaria o nazionale e che rischiano di
compromettere la salute e la sicurezza dei consumatori; non è
necessario che i prodotti in questione costituiscano un
pericolo grave e immediato, né che vi sia una procedura
equivalente sul piano comunitario per limitarne o vietarne la
commercializzazione.
Ciascuno Stato membro può adottare misure restrittive nei
confronti dei prodotti considerati insicuri, informando
immediatamente la Commissione cui spetta l'emissione di un
parere sull'opportunità delle misure adottate. Se si tratta
di un errore di fabbricazione isolato, circoscritto al
territorio dello Stato membro che ha rilevato l’infrazione,
non è necessario invocare la clausola per vietare,
all’interno dello Stato stesso, la circolazione del prodotto
incriminato.






Fatti riconoscere