Certificazione Volontaria
Nell’ambito della Comunità europea prodotti e servizi sono riconducibili a due settori regolati da documenti normativi che ne diversificano la modalità di commercializzazione e d’uso:
- Settore regolamentato o obbligatorio o legislativo*, che prevede degli obblighi specifici da ottemperare per l’immissione sul mercato e la messa in servizio di un prodotto
- Settore volontario o consensuale, per il quale
l’applicazione dei documenti normativi emessi da enti di
normalizzazione nazionali o internazionali è volontaria
Mentre la conformità nel settore regolamentato si deve
esplicitare obbligatoriamente tramite una
dichiarazione la cui forma è strettamente disciplinata,
nel settore volontario il fabbricante può optare tra i
diversi moduli esistenti, dalla certificazione tipo (ossia il
modulo tradizionale) fino a schemi di certificazione che
comprendano più moduli.
La certificazione volontaria è intesa ad assicurare la
conformità dei prodotti ai requisiti stabiliti dalle norme
tecniche volontarie o altri documenti tecnici equivalenti. Le
norme tecniche volontarie sono documenti che forniscono
prescrizioni in ordine ad una determinata attività (processo)
o rispetto ai suoi risultati (prodotto o servizio); sono
prodotte attraverso il consenso di tutte le parti interessate
ed emesse dai competenti
organismi di normalizzazione nazionali ed internazionali
o da altri enti tecnici e scientifici di riconosciuta
competenza e prestigio.
Gli schemi di certificazione volontari possono anche fare
riferimento a requisiti cogenti, purché presentino un valore
aggiunto rispetto alla sola certificazione obbligatoria, sia
tramite l'inserimento di requisiti aggiuntivi, sia in virtù
di un procedimento di valutazione della conformità
maggiormente articolato rispetto a quanto espressamente
prescritto per legge.






Fatti riconoscere