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Certificazione Volontaria

Nell’ambito della Comunità europea prodotti e servizi sono riconducibili a due settori regolati da documenti normativi che ne diversificano la modalità di commercializzazione e d’uso:

  • Settore regolamentato o obbligatorio o legislativo*, che prevede degli obblighi specifici da ottemperare per l’immissione sul mercato e la messa in servizio di un prodotto
  • Settore volontario o consensuale, per il quale l’applicazione dei documenti normativi emessi da enti di normalizzazione nazionali o internazionali è volontaria

Mentre la conformità nel settore regolamentato si deve esplicitare obbligatoriamente tramite una dichiarazione la cui forma è strettamente disciplinata, nel settore volontario il fabbricante può optare tra i diversi moduli esistenti, dalla certificazione tipo (ossia il modulo tradizionale) fino a schemi di certificazione che comprendano più moduli.
La certificazione volontaria è intesa ad assicurare la conformità dei prodotti ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche volontarie o altri documenti tecnici equivalenti. Le norme tecniche volontarie sono documenti che forniscono prescrizioni in ordine ad una determinata attività (processo) o rispetto ai suoi risultati (prodotto o servizio); sono prodotte attraverso il consenso di tutte le parti interessate ed emesse dai competenti organismi di normalizzazione nazionali ed internazionali o da altri enti tecnici e scientifici di riconosciuta competenza e prestigio.
Gli schemi di certificazione volontari possono anche fare riferimento a requisiti cogenti, purché presentino un valore aggiunto rispetto alla sola certificazione obbligatoria, sia tramite l'inserimento di requisiti aggiuntivi, sia in virtù di un procedimento di valutazione della conformità maggiormente articolato rispetto a quanto espressamente prescritto per legge.