Cosa fare in caso di ricezione di una cartella di pagamento
Entro 60 gg. dalla notifica della cartella occorre effettuare il pagamento, attenendosi alle “istruzioni per il pagamento” indicate sulla cartella stessa (presso gli sportelli dell’Agente della riscossione, o presso le agenzie postali o tramite internet, ecc.).
Dilazione del pagamento della cartella
L'Agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili (art. 19, D.P.R. 602/1973). Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso del 4% annuo (art. 21, D.P.R. 602/1973).
Occorre tenere presente che, in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può più essere rateizzato.
Mancato pagamento della cartella
Qualora non venga effettuato il pagamento entro i termini (60 gg. dalla notifica della cartella):
- sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi;
- l’Agente per la riscossione procede ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo, e può altresì promuovere azioni cautelari e conservative (avvisi e solleciti di pagamento, fermi auto, ecc.) nonché ogni altra azione (ad es.: iscrizione di ipoteca, pignoramento dello stipendio ecc.), prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore (art. 49, D.P.R. 602/1973).
Richiesta di sgravio della cartella di pagamento
Qualora l’interessato ritenga che le somme iscritte a ruolo non siano dovute o siano dovute solo in parte in quanto è stato già effettuato il pagamento sulla base dell’ordinanza-ingiuntiva indicata nella cartella o sulla base del verbale di accertamento della violazione amministrativa, può presentare istanza in carta semplice, accompagnata dall’originale della ricevuta di avvenuto pagamento, all’Ufficio Diritto Annuale della Camera di Commercio di Bologna, affinché, nell’esercizio del potere di autotutela, venga disposto lo sgravio amministrativo.
Ricorso avverso la cartella di pagamento
Nel caso in cui l’interessato ritenga che esistano i presupposti per avvalersi della tutela giurisdizionale, può proporre:
- opposizione agli atti esecutivi nelle forme ordinarie regolate dall’art. 617 c.p.c., per vizi di regolarità formale della cartella esattoriale, entro 20 giorni dalla notifica della stessa, dinanzi al Giudice di pace o al Tribunale competenti per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione in base all’art. 22-bis della L. 689/81;
- opposizione all’esecuzione nelle forme ordinarie regolate dall’art. 615 c.p.c., non soggetta a termine di decadenza, per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, dinanzi al Giudice di pace o al Tribunale competenti per l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione in base all’art. 22-bis della L. 689/81.
Nota bene: come per l’ordinanza, il ricorso non è sospensivo
del procedimento di esecuzione forzata, a meno che la
sospensione non venga disposta dal Giudice a cui è rivolta
l’istanza.






Fatti riconoscere