Utilità e Design
Cos’è un modello di utilità
Il modello di utilità, secondo la legge italiana, è un’invenzione “atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili o oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego”. Riguarda l’aspetto tecnico e quindi è affine al brevetto di invenzione. I requisiti sono gli stessi dell’invenzione (novità, originalità o attività inventiva, industrialità, liceità), tenendo presente che la novità e l’originalità devono essere riferiti solo alla particolare efficacia di applicazione o comodità di impiego di macchine, strumenti, utensili o oggetti.
È consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale di presentare contemporaneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.
Cosa sono disegni e modelli ( ex modello ornamentale)
Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. Per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
Affinché disegni e modelli ornamentali possano essere registrati è necessario che essi presentino i seguenti requisiti:
- novità: un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione,
- carattere individuale: un disegno o modello ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione;
- industrialità: un disegno o modello è suscettibile di applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola;
- liceità: l’attuazione del disegno o modello non deve essere contraria all'ordine pubblico o al buon costume.
Disegni e Modelli Comunitari e Internazionali
A partire dal 1° Gennaio 2003, è possibile depositare la domanda di disegno o modello anche a livello comunitario (questo grazie all'emanazione del Regolamento esecutivo su questa materia, da parte della Commissione della Comunità Europea, del 21/10/2002).
La procedura di registrazione è unica e si svolge presso l'Uami ( Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno). Con la registrazione, il titolare acquisisce un diritto valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.
La domanda di registrazione può essere indirizzata direttamente all'Uami, analogamente a quanto avviene per la richiesta di registrazione di un marchio comunitario.
E' inoltre possibile ottenere la tutela di disegni e modelli nel territorio di Stati europei ed extraeuropei aderenti all'Accordo dell' Aja mediante un deposito Internazionale.
Per la procedura di deposito di Disegni e Modello Comunitari (Modulistica, costi ed informazioni) si rinvia al sito dell' Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI); mentre per quanto riguarda il deposito Disegni e Modelli Internazionali le informazioni sono disponibili sul sito dell' Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (WIPO).
Ai sensi dell'art. 27-quater della Tabella Allegato B al
D.P.R. 642/1972, introdotto dall'art. 1, comma 352, della L.
23/12/2005, n. 266, sono esenti in modo assoluto dall'imposta
di bollo le istanze, atti e provvedimenti relativi al
riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni
industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti
per modelli e disegni ornamentali. Pertanto, l'imposta di
bollo è dovuta solo qualora la domanda contenga documenti che
per loro natura vi sono soggetti (lettera d'incarico,
richiesta/rilascio di copia autentica del verbale di
deposito, ecc.).
Con circolare n. 583 del 11.06.2012, il Ministero dello
sviluppo economico -Direzione generale per la lotta alla
contraffazione-UIBM, ha chiarito che, a parziale rettifica
della circolare n. 474 del 01.02.2006, le copie
conformi degli attestati di brevetto per invenzione e modelli
di utilità e di registrazione di disegni e modelli consegnate
dalle Camere di commercio ai sensi dell'art. 185, comma 4,
del Codice della proprietà industriale, sono soggette
all'imposta di bollo.
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Circolare n. 583/2012







Fatti riconoscere