Vigilanza sugli adempimenti in materia informazione su consumo di carburante ed emissione di CO2 autovetture nuove
GUIDA SUL RISPARMIO DI CARBURANTE E SULLE EMISSIONI
DI CO2 DELLE AUTOVETTURE
Nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia in materia di
riduzione delle emissioni di anidride carbonica e di
risparmio energetico, il Ministero dello Sviluppo Economico
ha pubblicato una nuova edizione della
Guida sul risparmio di carburante e sulle
emissioni di CO2 delle autovetture, destinata
ad informare i consumatori al fine di indirizzarli verso un
acquisto consapevole di autovetture nuove, secondo criteri di
efficienza energetica e di tutela della qualità
dell'aria.
La pubblicazione della Guida è parte di una più ampia
politica di informazione al consumatore, delineata dalla
direttiva europea 1999/94/CEE, recepita in Italia con il
D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, alla cui attuazione le Camere
di Commercio sono coinvolte, da un lato come soggetti
vigilanti, dall'altro per promuovere la conoscenza degli
strumenti previsti dalla normativa.
La Guida può essere richiesta all'Ufficio Ispettivo della
Camera di Commercio di Bologna, oppure è scaricabile dal sito
del
Ministero dello Sviluppo Economico.
Per maggiori informazioni: Ufficio Ispettivo/Sportello
Sicurezza Prodotto - Tel. 051.6093858/856 Fax 051.6093855
e-mail: sicurezza.prodotto@bo.camcom.it
Il D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, pubblicato nella G.U. n.
92 del 19 aprile 2003, ha introdotto ulteriori strumenti di
informazione a tutela dei consumatori e, più in generale di
tutti i cittadini.
La nuova normativa, che rappresenta il regolamento della
direttiva europea n. 94 del 1999, prevede infatti l’obbligo
per i costruttori e rivenditori di autovetture, di informare
tutti i potenziali clienti circa le caratteristiche in
termini di consumo di carburante e di emissione di CO2, delle
autovetture nuove esposte od offerte in vendita o
leasing.
Le autovetture alle quali si applica il regolamento sono
tutti i veicoli a motore di categoria internazionale M1, cioè
quelli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente. Sono
esclusi i veicoli a motore a 2 o 3 ruote e i veicoli
speciali.
Gli strumenti attraverso i quali si realizzerà l’informazione
sono quattro:
- La guida, redatta annualmente dal Ministero delle Attività Produttive in base ai dati forniti dai costruttori, sarà resa disponibile, oltre che sul sito internet dello stesso Ministero, su quelli del Ministero dell’Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; la guida sarà anche reperibile gratuitamente presso i punti vendita di autovetture e presso le Camere di Commercio;
- Un’etichetta che i punti vendita dovranno apporre sopra o vicino ad ogni autovettura; (Allegato I e relativa Appendice)
- I dati di consumi ed emissioni inquinanti, per ogni marca di autovetture, dovranno essere visualizzati in ogni punto vendita attraverso un manifesto o uno schermo; il manifesto o il supporto da visualizzare dovranno essere forniti ai punti vendita dai costruttori (Allegato III);
- Tutto il materiale promozionale, inteso non solo come pubblicità, ma anche i manuali tecnici, dovranno riportare i dati obbligatori. (Allegato IV).
E’ espressamente vietato utilizzare, sugli strumenti
informativi indicati dal decreto, marchi, simboli o diciture
relativi al consumo di carburante o alle emissioni di CO2,
non conformi a quanto disposto dal regolamento stesso.
Il D.P.R. 84/2003 affida alle Camere di Commercio competenti
per territorio la vigilanza sugli adempimenti descritti; di
tale attività le Camere di Commercio riferiranno
periodicamente al Ministero delle Attività Produttive,
responsabile dell’attuazione del programma di informazione ai
consumatori.
In attuazione di quanto disposto dal regolamento, la Camera
di Commercio di Bologna inserirà nel suo programma annuale di
ispezioni, i controlli presso i punti vendita di autovetture
della provincia, non senza avere prima dato la maggior
informazione possibile agli operatori del settore ed alle
associazioni di categoria e dei consumatori.






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