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Tutela del consumatore: nuove norme in tema di multiproprietà

Il 21 giugno 2011 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 79/11 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo” che modifica il Decreto legislativo n. 206/2005 “Codice del Consumo”, sostituendo l’originario Capo I del Titolo IV sulla multiproprietà con l’attuale, comprendente gli articoli da 69 a 81-bis.
Il provvedimento attua la direttiva 2008/122/CE, che aggiorna e sostituisce la precedente del 1994 al fine di disciplinare i nuovi prodotti per vacanze analoghi alla multiproprietà che nell’arco dell’ultimo quindicennio hanno fatto la loro comparsa sul mercato.
L’oggetto della disciplina della multiproprietà viene pertanto ampliato a nuove transazioni commerciali tra professionista e consumatore, ossia: contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, di durata superiore a un anno, con cui il consumatore acquisisce il diritto a sconti o altri vantaggi relativi ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o altri servizi;  contratti di rivendita, con cui il consumatore viene assistito a titolo oneroso da un operatore nella vendita o nell’acquisto di una multiproprietà o di un prodotto per vacanze di lungo termine; contratti di scambio, con cui il consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambi di alloggi in multiproprietà. Inoltre i contratti di multiproprietà vengono ridefiniti come contratti di durata superiore a un anno tramite il quali il consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o più alloggi per più di un periodo di occupazione. Oggetto della multiproprietà non sono più solo i beni immobili, ma anche chiatte, roulotte e navi da crociera.
Viene anche dettata una nuova disciplina in tema di pubblicità, informazioni precontrattuali e contenuto del contratto, introducendo l’obbligo di consegnare al consumatore un apposito formulario informativo, uno per ciascuna tipologia contrattuale (allegato al decreto), che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.
Agli artt. 73 e ss. viene ridefinito il diritto di recesso, estendendo a quattordici giorni il termine in cui può essere esercitato senza obbligo di specificare il motivo e senza spese o penalità, con esplicito divieto a versare acconti prima della fine del periodo, e definendo il giorno da cui inizia a decorrere e le modalità di esercizio, tramite comunicazione scritta su carta o altro supporto durevole. Le relative clausole contrattuali sul diritto di recesso devono essere sottoscritte separatamente dal consumatore. Il contratto deve includere un formulario separato di recesso, inteso ad agevolare l’esercizio del diritto da parte del consumatore.

Nel codice del turismo (D.Lgs. 25/05/2011 n. 79) sono contenute, con integrazioni e modifiche, anche le norme di tutela del consumatore di pacchetto turistico (artt. 32 e ss.), con la conseguente abrogazione dei corrispondenti articoli del Codice del consumo (dall’art. 82 all’art. 100) dedicati ai servizi turistici.

Clicca qui per visualizzare il Codice del Consumo aggiornato giugno 2011.

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