Tutela del consumatore: nuove norme in tema di multiproprietà
Il 21 giugno 2011 è entrato in vigore il Decreto legislativo
n. 79/11 “Codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo” che modifica il Decreto
legislativo n. 206/2005 “Codice del Consumo”, sostituendo
l’originario Capo I del Titolo IV sulla multiproprietà con
l’attuale, comprendente gli articoli da 69 a 81-bis.
Il provvedimento attua la direttiva 2008/122/CE, che aggiorna
e sostituisce la precedente del 1994 al fine di disciplinare
i nuovi prodotti per vacanze analoghi alla multiproprietà che
nell’arco dell’ultimo quindicennio hanno fatto la loro
comparsa sul mercato.
L’oggetto della disciplina della multiproprietà viene
pertanto ampliato a nuove transazioni commerciali tra
professionista e consumatore, ossia: contratti
relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine,
di durata superiore a un anno, con cui il consumatore
acquisisce il diritto a sconti o altri vantaggi relativi ad
un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o altri
servizi; contratti di rivendita, con
cui il consumatore viene assistito a titolo oneroso da un
operatore nella vendita o nell’acquisto di una multiproprietà
o di un prodotto per vacanze di lungo termine;
contratti di scambio, con cui il consumatore
partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambi di alloggi
in multiproprietà. Inoltre i contratti di
multiproprietà vengono ridefiniti come contratti di
durata superiore a un anno tramite il quali il consumatore
acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o
più alloggi per più di un periodo di occupazione. Oggetto
della multiproprietà non sono più solo i beni immobili, ma
anche chiatte, roulotte e navi da crociera.
Viene anche dettata una nuova disciplina in tema di
pubblicità, informazioni precontrattuali e contenuto del
contratto, introducendo l’obbligo di consegnare al
consumatore un apposito formulario informativo, uno per
ciascuna tipologia contrattuale (allegato al decreto), che
costituisce parte integrante e sostanziale del
contratto.
Agli artt. 73 e ss. viene ridefinito il diritto di recesso,
estendendo a quattordici giorni il termine in cui può essere
esercitato senza obbligo di specificare il motivo e senza
spese o penalità, con esplicito divieto a versare acconti
prima della fine del periodo, e definendo il giorno da cui
inizia a decorrere e le modalità di esercizio, tramite
comunicazione scritta su carta o altro supporto durevole. Le
relative clausole contrattuali sul diritto di recesso devono
essere sottoscritte separatamente dal consumatore. Il
contratto deve includere un formulario separato di recesso,
inteso ad agevolare l’esercizio del diritto da parte del
consumatore.
Nel codice del turismo (D.Lgs. 25/05/2011 n. 79) sono contenute, con integrazioni e modifiche, anche le norme di tutela del consumatore di pacchetto turistico (artt. 32 e ss.), con la conseguente abrogazione dei corrispondenti articoli del Codice del consumo (dall’art. 82 all’art. 100) dedicati ai servizi turistici.
Clicca qui per visualizzare il Codice del Consumo aggiornato giugno 2011.






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