Prestazioni di servizi finanziari e valori mobiliari
| Argomenti |
Vessatorietà in assenza di conformità al disposto del D.Lgs. 206/05 |
Descrizione art. |
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Contratti relativi a valori mobiliari e strumenti finanziari: deroghe relative a modifiche unilaterali, prezzo, recesso |
art. 33, comma 5 |
Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano
ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera. |
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Indicizzazione dei prezzi: deroghe |
art. 33, comma 6 |
Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano
alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte. |
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Modifica delle condizioni contrattuali per servizi finanziari a tempo indeterminato |
art. 33, comma 3, lett. b) |
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di
servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2, modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto. |
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Recesso per servizi finanziari a tempo indeterminato |
art. 33, comma 3, lett. a) |
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi
finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2, recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore. |
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Tasso interesse per servizi finanziari: modifica |
art. 33, comma 4 |
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi
finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto. |
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Testo clausola non chiaro e comprensibile per il consumatore |
art. 35, comma 1 |
Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune
clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. |






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