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Prestazioni di servizi finanziari e valori mobiliari

Argomenti Vessatorietà in assenza
di conformità al disposto
del D.Lgs. 206/05
Descrizione art.
Contratti relativi a valori mobiliari
e strumenti finanziari: deroghe
relative a modifiche unilaterali,
prezzo, recesso
art. 33, comma 5
Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi
ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi
il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o
di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista,
nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di
vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.
Indicizzazione dei prezzi: deroghe
art. 33, comma 6  Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di
indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione
che le modalità di variazione siano espressamente descritte.
Modifica delle condizioni
contrattuali per servizi finanziari
a tempo indeterminato
art. 33, comma 3, lett. b)  Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi
finanziari a tempo indeterminato il professionista può,
in deroga alle lettere h) e m) del comma 2, modificare,
qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto,
preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha
diritto di recedere dal contratto.
Recesso per servizi finanziari
a tempo indeterminato
 art. 33, comma 3, lett. a) Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari
a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere
h) e m) del comma 2, recedere, qualora vi sia un giustificato motivo,
senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore.
Tasso interesse per servizi
finanziari: modifica
art. 33, comma 4
Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista
può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo
in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo
di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente
convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di
recedere dal contratto.
Testo clausola non chiaro e comprensibile
per il consumatore
art. 35, comma 1
Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano
proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre
essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
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