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Pareri della Commissione - Vendita gas

Testo della clausola Motivi di vessatorietà
ed eventuali modifiche
consigliate e/o accolte
Norma di riferimento
Codice di Consumo
D.Lgs. 6/9/05 n. 206
“Il prezzo potrà essere variato dalla società
al variare del valore degli elementi principali
del costo del GPL.”

- La clausola non è redatta in modo
chiaro perché non indica quali elementi
del costo del GPL possano essere ritenuti “principali”.
Art. 35 p.1
“A carico dell’utente che entro 60 giorni
dalla scadenza della bolletta non abbia
provveduto al pagamento sarà applicata
una penale nella misura del 10% dell’importo
complessivo esposto in bolletta e saranno
addebitati interessi di mora nella misura
del 10% annuo, rapportati al periodo di
effettivo ritardo.”
- Impone al consumatore, in caso di ritardo
nell’adempimento, una penale per gli interessi
di mora nella misura del 10%.
Questo comporta il pagamento di una somma di denaro,
a titolo di risarcimento, di importo manifestamente eccessivo.
Art. 33 p. 1 lett. f)
”Nel caso in cui il rapporto di cui al presente
contratto termini prima della data di scadenza
prevista per recesso dell’utente, questi dovrà
corrispondere alla società la somma di euro
….. a titolo di penale, fermo restando il diritto
al risarcimento del danno ulteriore.”
- L’articolo, per come è formulato, impedisce
un controllo sulla nullità della clausola penale,
poiché “non è indicata alcuna somma” che possa
considerarsi di importo manifestamente eccessivo
ai sensi dell’art. 33 lett. f) del Codice del consumo.
Considerando inoltre che, oltre alla penale, la predetta
clausola contempla anche l’obbligo di risarcimento
del danno ulteriore, c’è il sospetto che con ciò
si voglia eludere la normativa vigente; dunque,
il sospetto di vessatorietà della clausola.
Art. 33 lett. f)
“La società avrà facoltà di risolvere il contratto di somministrazione GPL nei seguenti casi:
a) ritardi reiterati anche se non gravi nel pagamento da parte dell’utente;
b)…
c) mancato consumo del gas per un periodo ininterrotto di almeno 6 mesi, senza preavviso alla società;
d) difficoltà finanziarie dell’utente evidenziato da pubblicazione sul bollettino dei protesti o da procedura esecutiva.”
- Considerato che il contratto è a termine
e non a tempo indeterminato e poiché viene
attribuito al professionista un diritto di recesso
non sufficientemente supportato da una
“giusta causa” in relazione alle singole ipotesi
indicate nelle lettere precitate, le dette lettere a), c), d) sono vessatorie.
Art. 33 p.1
“Foro competente territorialmente
a decidere sulle controversie …
sarà esclusivamente il foro di Brescia
con esclusione di qualsiasi altro Foro.”
- Stabilisce come sede del foro
competente sulle controversie,
località diversa da quella di residenza
o domicilio elettivo del consumatore.
Art. 33 p. 2 lett. u)
“Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C.
 dichiaro di approvare, dopo averne presa
piena conoscenza, le seguenti clausole:
1)…
2)…
….
9)…
- La clausola salvaclausole (doppia sottoscrizione)
è una clausola di mera informazione, senza
possibilità di trattativa. Perciò essa è nulla
(sent. Cassazione n. 13890 del 28/06/05).
Ciò è stabilito inoltre anche dall’art. 1341 c.c.
che asserisce che il richiamo cumulativo di tutte
le clausole vessatorie o onerose rende nulla
la clausola salvaclausole.
La nullità è pure dichiarata dall’art. 143 del D.Lgs. 6/9/05 n. 206
che dice che “è nulla ogni pattuizione in contrasto con il codice civile”.
Pertanto la clausola salvaclausole deve essere eliminata dal contratto.
Art. 143, comma 1
e art. 1341 C.C.
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