Pareri della Commissione - Vendita gas
| Testo della clausola |
Motivi di vessatorietà ed eventuali modifiche consigliate e/o accolte |
Norma di riferimento Codice di Consumo D.Lgs. 6/9/05 n. 206 |
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“Il prezzo potrà essere variato dalla società al variare del valore degli elementi principali del costo del GPL.” |
- La clausola non è redatta in modo chiaro perché non indica quali elementi del costo del GPL possano essere ritenuti “principali”. |
Art. 35 p.1 |
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“A carico dell’utente che entro 60 giorni dalla scadenza della bolletta non abbia provveduto al pagamento sarà applicata una penale nella misura del 10% dell’importo complessivo esposto in bolletta e saranno addebitati interessi di mora nella misura del 10% annuo, rapportati al periodo di effettivo ritardo.” |
- Impone al consumatore, in caso di ritardo nell’adempimento, una penale per gli interessi di mora nella misura del 10%. Questo comporta il pagamento di una somma di denaro, a titolo di risarcimento, di importo manifestamente eccessivo. |
Art. 33 p. 1 lett. f) |
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”Nel caso in cui il rapporto di cui al
presente contratto termini prima della data di scadenza prevista per recesso dell’utente, questi dovrà corrispondere alla società la somma di euro ….. a titolo di penale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno ulteriore.” |
- L’articolo, per come è formulato, impedisce un controllo sulla nullità della clausola penale, poiché “non è indicata alcuna somma” che possa considerarsi di importo manifestamente eccessivo ai sensi dell’art. 33 lett. f) del Codice del consumo. Considerando inoltre che, oltre alla penale, la predetta clausola contempla anche l’obbligo di risarcimento del danno ulteriore, c’è il sospetto che con ciò si voglia eludere la normativa vigente; dunque, il sospetto di vessatorietà della clausola. |
Art. 33 lett. f) |
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“La società avrà facoltà di risolvere il contratto
di somministrazione GPL nei seguenti casi: a) ritardi reiterati anche se non gravi nel pagamento da parte dell’utente; b)… c) mancato consumo del gas per un periodo ininterrotto di almeno 6 mesi, senza preavviso alla società; d) difficoltà finanziarie dell’utente evidenziato da pubblicazione sul bollettino dei protesti o da procedura esecutiva.” |
- Considerato che il contratto è a termine e non a tempo indeterminato e poiché viene attribuito al professionista un diritto di recesso non sufficientemente supportato da una “giusta causa” in relazione alle singole ipotesi indicate nelle lettere precitate, le dette lettere a), c), d) sono vessatorie. |
Art. 33 p.1 |
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“Foro competente territorialmente a decidere sulle controversie … sarà esclusivamente il foro di Brescia con esclusione di qualsiasi altro Foro.” |
- Stabilisce come sede del foro competente sulle controversie, località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. |
Art. 33 p. 2 lett. u) |
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“Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342
C.C. dichiaro di approvare, dopo averne presa piena conoscenza, le seguenti clausole: 1)… 2)… …. 9)… |
- La clausola salvaclausole (doppia
sottoscrizione) è una clausola di mera informazione, senza possibilità di trattativa. Perciò essa è nulla (sent. Cassazione n. 13890 del 28/06/05). Ciò è stabilito inoltre anche dall’art. 1341 c.c. che asserisce che il richiamo cumulativo di tutte le clausole vessatorie o onerose rende nulla la clausola salvaclausole. La nullità è pure dichiarata dall’art. 143 del D.Lgs. 6/9/05 n. 206 che dice che “è nulla ogni pattuizione in contrasto con il codice civile”. Pertanto la clausola salvaclausole deve essere eliminata dal contratto. |
Art. 143, comma 1 e art. 1341 C.C. |






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