Pareri della Commissione - Settori vari
| Testo della clausola |
Motivi di vessatorietà ed eventuali modifiche consigliate e/o accolte |
Norma di riferimento Codice di Consumo D.Lgs. 6/9/05 n. 206 |
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“Per ogni controversia comunque derivante dal contratto, sarà esclusivamente competente il foro di ………….” |
Deve essere espressamente indicato che il foro competente, anche in caso di controversie, è quello di residenza del consumatore. Infatti le clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro. |
art. 33 p. 2 lett. n) art. 35 p. 1 |
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“Ai sensi e per l’effetto degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di avere preso visione e di approvare specificamente ognuna delle seguenti clausole del presente contratto: 2) Oggetto, 3) Durata, 4) Corrispettivo, 5) Informativa Privacy, 6) Responsabilità, 7) Foro competente.” |
La clausola salvaclausole va eliminata perché è
nulla. Il richiamo cumulativo di tutte le clausole vessatorie rende nulla la clausola salvaclausole. La clausola salvaclausole è una clausola di mera informazione, senza possibilità di trattativa. Perciò è nulla. |
art. 143 art. 1341 c.c. Sent. Cassazione Civile n. 13890 del 28/6/05 |
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“Qualora l’istituto finanziario non conceda il finanziamento/leasing o non effettui il saldo nel termine sopraindicato, il Cliente potrà provvedervi direttamente o potrà recedere dal contratto di compravendita, avendo l’impresa venditrice la facoltà di trattenere la caparra.” |
Prevede, a carico del consumatore, l’assunzione dell’obbligo di provvedere direttamente al pagamento o in alternativa l’obbligo di recedere dal contratto. Questi obblighi sono subordinati alla mera volontà dell’Istituto finanziario di concedere il finanziamento o di effettuare il saldo e alla mera facoltà della società XXX di trattenere la caparra in caso di recesso del consumatore. Determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. |
Art. 33, comma 2, lett. v) Art. 33, comma 1 |
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“Qualsiasi eventuale controversia … verrà sottoposta ad un tentativo di conciliazione … La procedura di conciliazione avrà luogo … nella zona in cui ha sede l’Home Club del Socio (nella sede della società XXX presso cui il Cliente è iscritto)” |
È indicata come sede del foro competente per il componimento bonario una sede diversa da quella di residenza del socio (in questo caso, cliente). La relativa memoria presentata dalla società non è stata accettata. Infatti le tendenze più recenti della giurisprudenza considerano vessatorie qualsiasi tipo di clausole che possano essere assimilate ad un arbitrato. Di conseguenza tutto l’articolo del nuovo regolamento è vessatorio ai sensi dell’art. 33 p. 2 lett. t). |
Art. 33 p. 2 lett. t) |
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I caratteri usati per la scrittura del Contratto
sono piccolissimi. |
La forma di redazione del Contratto non è chiara perché non è leggibile e conseguentemente non è comprensibile. |
Art. 5, comma 3 Art. 35, comma 1 |
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“Le parti espressamente convengono 1 che tre quarti dell’importo complessivamente pattuito verrà versato a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell’art. 1385 del codice civile.” |
L’importo della caparra, stabilito in ¾
dell’intero prezzo pattuito, è manifestamente eccessivo. |
Art. 33, c. 2, lett. f) Art. 33, c. 1 |
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“Il contraente che rilascia a garanzia delle
tratte accettate, autorizza espressamente la società XXX a porle all’incasso nel caso di inadempimento anche di un solo versamento.“ |
Determina a carico del consumatore, un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. |
Art. 33, comma 1 |
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“Qualsiasi controversia dovesse insorgere, le parti convengono di eleggere quale Foro competente ed esclusivo Bologna.” |
Stabilisce come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. |
Art. 33, comma 2, lett. u) |
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“Il Locatore … conferisce all’Agente l’incarico esclusivo di procurare la conclusione di un contratto di locazione dell’immobile posto in …” |
“Incarico esclusivo” L’esclusività dell’incarico comporta una restrizione della libertà contrattuale del locatore, in quanto questi, durante il periodo di efficacia del contratto, non può concludere in proprio l’affare per altri canali, né, tanto meno, incaricare un altro intermediario. L’”esclusiva”, in tal senso, lede i principi della libera concorrenza tra i professionisti e quelli della tutela della buona fede nei rapporti con i clienti (artt. 1337 e 1338 cc). L’iniquità della clausola in esame può essere esclusa soltanto dalla trattativa individuale, il che presuppone l’esistenza di un altro modello contrattuale privo di esclusività. |
Art. 33, comma 2, lett. t) |
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“L’Agente, considerata la esclusività dell’incarico conferitogli, e tenuto conto che in vista di tale esclusività ha effettuato una visita e una valutazione …” “L’Agente, in considerazione dell’esclusività, si accolla tutte le spese relative alla propria attività.” |
Dopo la prima virgola, occorre eliminare la frase “considerata l’esclusività dell’incarico conferitogli” e “tenuto conto che in vista di tale esclusività”. Dopo la prima virgola, occorre eliminare la frase “in considerazione dell’esclusività”. Tanto, in considerazione di quanto già sopra esposto. |
Art. 33, comma 2, lett. t) Art. 33, comma 2, lett. t) |
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“Il compenso di mediazione sarà dovuto all’Agente anche nel caso di conclusione della locazione di che trattasi in un momento successivo alla scadenza dell’incarico e/o suoi rinnovi, qualora il contratto di locazione venga concluso con un conduttore già contattato o segnalato dall’Agente durante il periodo di validità dell’incarico.” |
Con esse viene stabilito che il compenso è dovuto al mediatore anche qualora, dopo la scadenza dell’incarico di mediazione, il contratto di locazione venga concluso, implicitamente a tempo indeterminato, direttamente tra il locatore e il conduttore già segnalato dall’Agente. In tal caso, se non viene fissato un congruo termine, successivo alla scadenza dell’incarico, si determina: 1) un parziale squilibrio, a carico del consumatore, dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; 2) una restrizione della libertà contrattuale dello stesso nei rapporti con i terzi. |
Art. 33, comma 1 e Art. 33, comma 2, lett. t) |
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“Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di Bologna …” “…arbitrato unico in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Immobiliare di Bologna…” |
Tale periodo stabilisce che le controversie verranno risolte secondo il Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Bologna. Il 2° periodo stabilisce che in caso di insuccesso della Conciliazione le controversie saranno definite dalla Camera Arbitrale Immobiliare di Bologna. È da rilevare al riguardo che il fallito esperimento del tentativo di conciliazione comporta l’acquisizione della controversia alla Giurisdizione ordinaria presso il Foro di residenza del consumatore. |
Art. 33, comma 2, lett. u) Art. 33, comma 2, lett. t) |
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“Il compenso di mediazione sarà dovuto all’Agente anche nel caso di conclusione di locazione, oggetto del presente incarico, qualora venga conclusa direttamente tra locatore e conduttore in un momento successivo alla scadenza del presente incarico.” |
Tale comma stabilisce che “Il compenso di mediazione sarà dovuto anche nel caso che il contratto di locazione venga concluso direttamente tra le parti e anche in un tempo successivo (e implicitamente indeterminato) alla scadenza dell’incarico di mediazione. Se non viene fissato un congruo termine, successivo alla scadenza dell’incarico, si rileva vessatorietà in quanto viene determinato a carico del conduttore un parziale squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed una restrizione della libertà contrattuale dello stesso nei rapporti con i terzi. |
Art. 33, comma 1 e Art. 33, comma 2, lett. t) |
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“Il Venditore conferisce all’Agente
l’incarico esclusivo ed irrevocabile di reperire un Acquirente dell’immobile posto in …” |
L’articolo afferma che l’incarico di mediazione è “esclusivo ed irrevocabile”. Tali aggettivi “esclusivo ed irrevocabile” sono da eliminare perché vessatori. |
Art. 33, comma 2, lett. t) e Art. 33, comma 2, lett. g) |
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“Irrevocabilità e facoltà di recesso: entrambe le Parti si riservano la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, verso corresponsione della somma di €…..” |
L’articolo recita nel titolo: “irrevocabilità e facoltà di recesso”. Vi è contrasto tra le due diciture. Infatti l’una esclude l’altra. Pertanto è da eliminare solo la dicitura “irrevocabilità” perché è vessatoria. |
Art. 33, comma 2, lett. t) e Art. 33, comma 2, lett. g) |
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“Il compenso di mediazione sarà dovuto all’Agente anche nel caso di conclusione della compravendita di che trattasi in un momento successivo alla scadenza del presente incarico e/o suoi eventuali rinnovi qualora la vendita venga conclusa con un Acquirente già contattato o segnalato dall’Agente durante il periodo di validità dell’incarico.” |
Con tale comma viene stabilito che il compenso è dovuto al mediatore anche qualora, dopo la scadenza del contratto di mediazione, la compravendita venga conclusa, implicitamente a tempo indeterminato, direttamente tra il venditore e un acquirente già segnalato dal mediatore. In tal caso, se non viene fissato un congruo termine, successivo alla scadenza dell’incarico, si determina una restrizione della libertà contrattuale del venditore dell’immobile nei rapporti con i terzi. |
Art. 33, comma 2, lett. t) |
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“… Prendo quindi atto di essere divenuto socio dell’organizzazione …” |
- Il termine “socio” per definire il cliente è inesatto e vessatorio. Occorre eliminare tale termine dal modulo contrattuale, poiché la permanenza della detta dicitura esclude l’applicazione delle disposizioni previste per i contratti conclusi tra il professionista ed il consumatore. |
Art. 34, comma 2 |
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“L’obbligo di pagamento integrale del prezzo permane anche in caso di interruzione anticipata del servizio da me voluta per qualsivoglia ragione.” |
- E’ abusivo perché andrebbe a realizzare una pena per il recesso, contraria a quanto stabilito dall’art. 66 del D.Lgs. 206/05. |
Art. 33, comma 2, lett. b) e r) e Art. 33, comma 1 |
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“l’Agenzia avrà il diritto di esercitare la
facoltà di interrompere ogni prestazione con effetto immediato, fermo restando il mio obbligo di versare l’intero prezzo pattuito.” |
- Esclude l’opponibilità dell’eccezione di
inadempimento da parte del consumatore. Ciò determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto nella parte in cui l’articolo consente all’Agenzia la facoltà di interrompere ogni prestazione con effetto immediato, fermo restando l’obbligo del consumatore di continuare a versare il prezzo pattuito per intero. |
Art. 33, comma 2, lett. b) e r) e Art. 33, comma 1 |
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“Anche nel caso i cui il cliente abbia
richiesto alla soc. XX, fornitrice dei mobili, di effettuare le misurazioni dei luoghi di alloggiamento delle merci, il cliente resta esclusiva-mente responsabile per gli eventuali interventi (demolizioni, allargamenti, ecc.) da sostenere nei locali di destinazione dei beni commissionati per adeguarli agli stessi, con esonero della soc. XX, cui nullo potrà essere opposto ai fini dell’esecuzione del contratto e consegna della merce. È in definitiva esatto l’adempimento della soc. XX qualora i beni siano conformi alle misurazioni trasmesse dal cliente o rilevate all’atto della commissione”. |
Si configura la violazione dell’art. 33, c. 2,
lett. b) del D.Lgs. 206/2005, anche in relazione all’art. 34, comma 2 dello stesso decreto. Pertanto, la Commissione chiede la riformulazione della clausola in oggetto, chiarendo, con particolare riferimento all’ultimo periodo, l’ipotesi di inesatto adempimento da parte della società venditrice nel caso di errata fornitura dei beni dovuta a misurazioni sbagliate effettuate dalla stessa società. |
Art. 33 c. 2 lett. b) Art. 34 c. 2 |
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“Salvo particolari esigenze specificamente formalizzate nella commissione e riconosciute dalla soc. XX, la data prevista per la consegna della merce è indicativa e non tassativa, potendosi verificare ritardi per fatto di terzi (produttori, fornitori, ecc.) ovvero per esaurimento delle scorte”. |
- Si ravvisa la violazione dell’art. 33, c. 2, lett.
d) del D.Lgs. 206/2005. Pertanto la Commissione chiede che la clausola venga integrata prevedendo la facoltà di recesso dell’acquirente decorso un congruo termine dalla data prevista per la consegna della merce. |
Art. 33 c. 2 lett. d) |






Fatti riconoscere