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Pareri della Commissione - Settori vari

Testo della clausola Motivi di vessatorietà
ed eventuali modifiche
consigliate e/o accolte
Norma di riferimento
Codice di Consumo
D.Lgs. 6/9/05 n. 206
“Per ogni controversia comunque
derivante dal contratto, sarà esclusivamente
competente il foro di ………….”
Deve essere espressamente indicato
 che il foro competente, anche in caso
di controversie, è quello di residenza del consumatore.


Infatti le clausole devono essere sempre
redatte in modo chiaro.
art. 33 p. 2 lett. n)



art. 35 p. 1
“Ai sensi e per l’effetto degli
artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano
di avere preso visione e di approvare
specificamente ognuna delle seguenti
clausole del presente contratto: 2) Oggetto, 3) Durata,
4) Corrispettivo, 5) Informativa Privacy,
6) Responsabilità, 7) Foro competente.”
La clausola salvaclausole va eliminata perché è nulla.

Il richiamo cumulativo di tutte le clausole
vessatorie rende nulla la clausola salvaclausole.

La clausola salvaclausole è una clausola
di mera informazione, senza possibilità di trattativa. Perciò è nulla.
 
art. 143

art. 1341 c.c.


Sent. Cassazione Civile
n. 13890 del 28/6/05


“Qualora l’istituto finanziario non conceda
il finanziamento/leasing o non effettui il saldo
nel termine sopraindicato, il Cliente potrà provvedervi
direttamente o potrà recedere dal contratto
di compravendita, avendo l’impresa venditrice
la facoltà di trattenere la caparra.”
Prevede, a carico del consumatore,
l’assunzione dell’obbligo di provvedere
direttamente al pagamento o in alternativa
l’obbligo di recedere dal contratto.
Questi obblighi sono subordinati alla mera volontà
dell’Istituto finanziario di concedere il finanziamento
o di effettuare il saldo e alla mera facoltà della
società XXX di trattenere la caparra in caso
di recesso del consumatore.


Determina a carico del consumatore un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto.
Art. 33, comma 2, lett. v)







Art. 33, comma 1
“Qualsiasi eventuale controversia …
verrà sottoposta ad un tentativo di conciliazione …
La procedura di conciliazione avrà luogo …
nella zona in cui ha sede l’Home Club del Socio
(nella sede della società XXX presso cui il Cliente è iscritto)”
È indicata come sede del foro competente
per il componimento bonario una sede diversa
da quella di residenza del socio (in questo caso, cliente).
 
La relativa memoria presentata dalla società non è stata accettata.
 
Infatti le tendenze più recenti della giurisprudenza considerano
vessatorie qualsiasi tipo di clausole che possano
essere assimilate ad un arbitrato.
Di conseguenza tutto l’articolo del nuovo regolamento
è vessatorio ai sensi dell’art. 33 p. 2 lett. t).
Art. 33 p. 2 lett. t)
I caratteri usati per la scrittura del Contratto sono piccolissimi.
La forma di redazione del Contratto non è chiara
perché non è leggibile e conseguentemente
non è comprensibile.
Art. 5, comma 3
Art. 35, comma 1
“Le parti espressamente convengono 1
che tre quarti dell’importo complessivamente
pattuito verrà versato a titolo di caparra confirmatoria
ai sensi dell’art. 1385 del codice civile.”
L’importo della caparra, stabilito in ¾ dell’intero
prezzo pattuito, è manifestamente eccessivo.
Art. 33, c. 2, lett. f)
Art. 33, c. 1
“Il contraente che rilascia a garanzia delle tratte
accettate, autorizza espressamente la società
XXX a porle all’incasso nel caso di inadempimento
anche di un solo versamento.“
Determina a carico del consumatore, un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Art. 33, comma 1
“Qualsiasi controversia dovesse insorgere,
le parti convengono di eleggere quale Foro
competente ed esclusivo Bologna.”
Stabilisce come sede del foro competente sulle
controversie località diversa da quella di residenza
o domicilio elettivo del consumatore.
Art. 33, comma 2, lett. u)
“Il Locatore … conferisce all’Agente
l’incarico esclusivo di procurare la
conclusione
di un contratto di locazione
dell’immobile posto in …”
“Incarico esclusivo”
L’esclusività dell’incarico comporta una restrizione
della libertà contrattuale del locatore, in quanto questi,
durante il periodo di efficacia del contratto,
non può concludere in proprio l’affare per altri canali, né,
tanto meno, incaricare un altro intermediario.
L’”esclusiva”, in tal senso, lede i principi della libera
concorrenza tra i professionisti e quelli della tutela
della buona fede nei rapporti con i clienti (artt. 1337 e 1338 cc).
 
L’iniquità della clausola in esame può essere
esclusa soltanto dalla trattativa individuale,
il che presuppone l’esistenza di un altro modello
contrattuale privo di esclusività.
Art. 33, comma 2, lett. t)
“L’Agente, considerata la esclusività
dell’incarico conferitogli, e tenuto conto
che in vista di tale esclusività ha effettuato
una visita e una valutazione …”
 
“L’Agente, in considerazione dell’esclusività,
si accolla tutte le spese relative alla propria attività.”
Dopo la prima virgola, occorre eliminare
 la frase “considerata l’esclusività dell’incarico conferitogli”
e “tenuto conto che in vista di tale esclusività”.

Dopo la prima virgola, occorre eliminare
la frase “in considerazione dell’esclusività”.
 
 
Tanto, in considerazione di quanto già sopra esposto.
Art. 33, comma 2, lett. t)
 
 
 
Art. 33, comma 2, lett. t)

 
 “Il compenso di mediazione sarà dovuto
all’Agente anche nel caso di conclusione
della locazione di che trattasi in un momento
successivo alla scadenza dell’incarico e/o
 suoi rinnovi, qualora il contratto di locazione
venga concluso con un conduttore già
contattato o segnalato dall’Agente
durante il periodo di validità dell’incarico.”
Con esse viene stabilito che il compenso è dovuto
al mediatore anche qualora, dopo la scadenza
 dell’incarico di mediazione, il contratto di locazione
venga concluso, implicitamente a tempo indeterminato,
direttamente tra il locatore e il conduttore già
segnalato dall’Agente.
In tal caso, se non viene fissato un congruo termine,
successivo alla scadenza dell’incarico, si determina:
1)  un parziale squilibrio, a carico del consumatore,
dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;
2)   una restrizione della libertà contrattuale dello
stesso nei rapporti con i terzi.
Art. 33, comma 1
e
Art. 33, comma 2, lett. t)
 
“Tutte le controversie nascenti dal presente
contratto verranno deferite alla Camera di
Commercio di Bologna …”
 
 
“…arbitrato unico in conformità al
Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale
Immobiliare di Bologna…”
Tale periodo stabilisce che le controversie
verranno risolte secondo il Regolamento di
Conciliazione della Camera di Commercio di Bologna.
 
 
Il 2° periodo stabilisce che in caso di insuccesso
della Conciliazione le controversie saranno definite
dalla Camera Arbitrale Immobiliare di Bologna.
È da rilevare al riguardo che il fallito esperimento
del tentativo di conciliazione comporta l’acquisizione
della controversia alla Giurisdizione ordinaria presso
il Foro di residenza del consumatore.
Art. 33, comma 2, lett. u)
 
 
Art. 33, comma 2, lett. t)
“Il compenso di mediazione sarà
dovuto all’Agente anche nel caso di
conclusione di locazione, oggetto del
presente incarico, qualora venga
conclusa direttamente tra locatore e
conduttore in un momento successivo
alla scadenza del presente incarico.”
Tale comma stabilisce che “Il compenso di
 mediazione sarà dovuto anche nel caso
che il contratto di locazione venga concluso
direttamente tra le parti e anche in un tempo
 successivo (e implicitamente indeterminato)
 alla scadenza dell’incarico di mediazione.
Se non viene fissato un congruo termine,
successivo alla scadenza dell’incarico,
si rileva vessatorietà in quanto viene
determinato a carico del conduttore
un parziale squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto ed una restrizione
della libertà contrattuale dello stesso nei rapporti con i terzi.
Art. 33, comma 1
e
Art. 33, comma 2, lett. t)
“Il Venditore conferisce all’Agente l’incarico
esclusivo ed irrevocabile di reperire
un Acquirente dell’immobile posto in …”
L’articolo afferma che l’incarico di
mediazione è “esclusivo ed irrevocabile”.
Tali aggettivi “esclusivo ed irrevocabile”
sono da eliminare perché vessatori.
Art. 33, comma 2, lett. t)
e
Art. 33, comma 2, lett. g)
“Irrevocabilità e facoltà di recesso:
entrambe le Parti si riservano la facoltà
di recedere in qualsiasi momento
dal presente contratto, verso corresponsione
della somma di €…..”
L’articolo recita nel titolo:
“irrevocabilità e facoltà di recesso”.
Vi è contrasto tra le due diciture.
Infatti l’una esclude l’altra.
Pertanto è da eliminare solo la dicitura
“irrevocabilità” perché è vessatoria.
Art. 33, comma 2, lett. t)
e
Art. 33, comma 2, lett. g)
“Il compenso di mediazione sarà dovuto
all’Agente anche nel caso di conclusione
della compravendita di che trattasi in un momento
successivo alla scadenza del presente incarico
e/o suoi eventuali rinnovi qualora la vendita venga
conclusa con un Acquirente già contattato o segnalato
dall’Agente durante il periodo di validità dell’incarico.”
Con tale comma viene stabilito che il compenso
è dovuto al mediatore anche qualora, dopo la
scadenza del contratto di mediazione, la compravendita
venga conclusa, implicitamente a tempo indeterminato,
direttamente tra il venditore e un acquirente
già segnalato dal mediatore.
In tal caso, se non viene fissato un congruo termine,
successivo alla scadenza dell’incarico, si determina
una restrizione della libertà contrattuale del venditore
dell’immobile nei rapporti con i terzi.
Art. 33, comma 2, lett. t)
“… Prendo quindi atto di essere
divenuto socio dell’organizzazione …”
- Il termine “socio” per definire il cliente
è inesatto e vessatorio.
Occorre eliminare tale termine dal modulo
contrattuale, poiché la permanenza
della detta dicitura esclude l’applicazione
delle disposizioni previste per i contratti
conclusi tra il professionista ed il consumatore.
Art. 34, comma 2
“L’obbligo di pagamento integrale del prezzo
permane anche in caso di interruzione anticipata
del servizio da me voluta per qualsivoglia ragione.”
- E’ abusivo perché andrebbe a realizzare
una pena per il recesso, contraria a quanto
stabilito dall’art. 66 del D.Lgs. 206/05.
Art. 33, comma 2, lett. b) e r)
e
Art. 33, comma 1
“l’Agenzia avrà il diritto di esercitare la facoltà
di interrompere ogni prestazione con effetto
immediato, fermo restando il mio obbligo di versare
l’intero prezzo pattuito.”
- Esclude l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento
da parte del consumatore.
Ciò determina un significativo squilibrio dei diritti
e degli obblighi derivanti dal contratto nella parte
in cui l’articolo consente all’Agenzia la facoltà
di interrompere ogni prestazione con effetto immediato,
fermo restando l’obbligo del consumatore
di continuare a versare il prezzo pattuito per intero.
Art. 33, comma 2, lett. b) e r)
e
Art. 33, comma 1
“Anche nel caso i cui il cliente abbia richiesto
alla soc. XX, fornitrice dei mobili, di effettuare
le misurazioni dei luoghi di alloggiamento delle merci,
il cliente resta esclusiva-mente responsabile
per gli eventuali interventi (demolizioni, allargamenti, ecc.)
da sostenere nei locali di destinazione dei beni
commissionati per adeguarli agli stessi, con
esonero della soc. XX, cui nullo potrà essere
opposto ai fini dell’esecuzione del contratto
e consegna della merce.
È in definitiva esatto l’adempimento
della soc. XX qualora i beni siano
conformi alle misurazioni trasmesse
dal cliente o rilevate all’atto della commissione”.
 Si configura la violazione dell’art. 33, c. 2, lett. b)
 del D.Lgs. 206/2005, anche in relazione all’art. 34,
comma 2 dello stesso decreto. Pertanto, la Commissione
chiede la riformulazione della clausola in oggetto, chiarendo,
con particolare riferimento all’ultimo periodo, l’ipotesi di inesatto
adempimento da parte della società venditrice
nel caso di errata fornitura dei beni dovuta
a misurazioni sbagliate effettuate dalla stessa società.
Art. 33 c. 2 lett. b)
Art. 34 c. 2
“Salvo particolari esigenze specificamente
formalizzate nella commissione e riconosciute
dalla soc. XX, la data prevista per la consegna
della merce è indicativa e non tassativa,
potendosi verificare ritardi per fatto di terzi
(produttori, fornitori, ecc.) ovvero per esaurimento delle scorte”.
- Si ravvisa la violazione dell’art. 33, c. 2, lett. d)
del D.Lgs. 206/2005. Pertanto la Commissione
chiede che la clausola venga integrata prevedendo
la facoltà di recesso dell’acquirente decorso
un congruo termine dalla data prevista
per la consegna della merce.
Art. 33 c. 2 lett. d)
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