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RESTITUZIONE ALLA PRODUZIONE DI AMIDI O FECOLE DI BASE


L’Unione Europea ha previsto la concessione di un contributo alla produzione (denominato “restituzione alla produzione”) per le imprese che utilizzano come materia prima amidi o fecole che, nei paesi comunitari, hanno prezzi più elevati rispetto a quelli prodotti in paesi terzi. Il fine di questo contributo è, infatti, quello di permettere a queste imprese di ottenere prodotti che siano concorrenziali, in quanto il regime d’importazione non assicura una sufficiente protezione dei prodotti comunitari.

Con il regolamento 1722/93 e con il D.M.8 marzo 2002 sono state stabilite modalità per la concessione delle restituzioni, comprese quelle inerenti al controllo e al pagamento.

Possono ottenere la “restituzione alla produzione” le persone fisiche e giuridiche che utilizzano amido e fecola di base o taluni prodotti derivati compresi nell’allegato I del suddetto regolamento che hanno,  previa istanza, ottenuto il riconoscimento dal Ministero delle Attività Produttive.

La domanda per ottenere il rilascio del certificato di restituzione alla produzione deve essere rivolta all’A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) – Via Palestro, 81 - Roma e, per conoscenza, alla Camera di Commercio;  deve, altresì, essere accompagnata da un documento concernente la costituzione di una cauzione, sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito oppure mediante polizza assicurativa di istituti di assicurazione riconosciuti, con durata non inferiore a 12 mesi.

L’A.G.E.A. rilascia il titolo di restituzione, indicandone la validità.

Le imprese interessate sono tenute ad istituire apposita contabilità tenuta in un unico registro vidimato dalla Camera di commercio o da altre autorità riconosciute; i controlli amministrativi in materia sono effettuati dalle Camere di Commercio competenti per territorio.

Le imprese, non appena conclusa la prevista lavorazione, presenteranno domanda di pagamento definitivo alla restituzione all’A.G.E.A. ed alla Camera di Commercio. Alla domanda diretta alla Camera di Commercio deve essere allegata copia della relativa parte del registro di carico e  scarico.

Le verifiche si effettuano entro cinque mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento ed i relativi verbali devono essere trasmessi all’A.G.E.A. con la massima sollecitudine, al fine di consentire il rispetto dei termini perentori stabiliti per il pagamento .

La cauzione e’ svincolata non appena l’impresa ha trasformato almeno  il 90% del quantitativo di prodotto indicato nel certificato di restituzione.

Vengono svolti, inoltre, controlli sull’utilizzo finale degli amidi modificati (amidi che presentano la particolarità di poter essere riconvertiti in amidi di base), basati sul documento doganale denominato “esemplare di controllo T5”.

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