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Registro delle Imprese e R.E.A.

Stop al rilascio dei certificati antimafia

La Camera di commercio non può più rilasciare certificati camerali con dicitura "antimafia"
Dal 14 febbraio 2013
, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 218/2012, che ha abrogato il DPR 252/1998  e ha modificato il D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia), la Camera di Commercio non può più rilasciare certificati camerali con dicitura antimafia.
La competenza in materia di documentazione antimafia rimane in capo alle Prefetture.

STARTUP INNOVATIVE

Pubblicata guida nazionale delle Camera di commercio per gli adempimenti al Registro Imprese.
Il sistema camerale ha elaborato una prima guida all'adempimento di iscrizione delle start up innovative, previste dal decreto sviluppo bis (il D.L. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012).
La guida è stata predisposta ad uso interno, in attesa del rilascio di apposito sito informativo indirizzato alle imprese concordato con il MSE.
La norma prevede agevolazioni di natura economica, fiscale, a fronte di specifici requisiti da possedere per ottenere iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.
Tra le altre, l'esclusione di diritti di segreteria e imposta di bollo per la domanda di iscrizione nella sezione speciale delle start up e del diritto annuale per i 4 anni da detta iscrizione.
In allegato alla guida è stato predisposto un fac simile di dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dall'art. 25 della citata L.221.
Si segnala inoltre il termine di 60 giorni decorrenti dalla entrata in vigore della legge 221/2012 e scadente il 18/02/2013 entro il quale le società già costituite ed in possesso dei requisiti individuati dalla legge, per essere considerate start-up innovative, devono effettuare il deposito presso il Registro delle Imprese di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti, redatta in conformità dell’apposito modello predisposto dal sistema camerale e presentare la domanda di iscrizione nell’apposita sezione.

Società di mutuo soccorso – Previsto l’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese

Secondo quanto stabilito all'art. 23, comma 1 del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con L. n. 221 del 17 dicembre 2012, le società di mutuo soccorso (SMS), di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, dovranno essere iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese secondo criteri e modalità che saranno stabilite con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.
Con il medesimo decreto sarà istituita un'apposita sezione dell'albo delle società cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le società di mutua soccorso saranno automaticamente iscritte.
In attesa di una riforma organica della disciplina  e' stata sentita dal legislatore  la necessità di disciplinare più compiutamente l’iscrizione delle S.M.S. al Registro delle imprese secondo criteri e modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Procedure concorsuali: notificazioni on-line

Il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012, ha modificato in parte la legge fallimentare per quanto riguarda le comunicazioni dei momenti essenziali della procedura dovranno avvenire attraverso l'uso della posta elettronica certificata e di tecnologie on line.
Tra le principali novità per le quali viene previsto l'utilizzo di modalità telematiche si segnala:
a) la presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento;
b) le comunicazioni ai creditori da parte del curatore;
c) la presentazione della domanda di ammissione al passivo da parte dei creditori.
Per quanto riguarda l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l'utilizzo di modalità telematiche riguardera' il flusso di comunicazioni tra curatore e creditori (nel fallimento) e tra commissario giudiziale o liquidatore e creditori (nel concordato preventivo) e tra commissario liquidatore e creditori (nella liquidazione coatta amministrativa).
Infine, viene resa obbligatoria l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata da parte di ciascun creditore nella domanda di ammissione al passivo.

Comunicazione dell'indirizzo P.E.C. da parte del curatore, del commissario giudiziale e del commissario liquidatore

L'art. 1, comma 19, n. 3, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto, all'art. 17 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221), il comma 2-bis nel quale si stabilisce che il curatore (nel fallimento), il commissario giudiziale (nel concordato preventivo), il commissario liquidatore e il commissario giudiziale (nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), entro dieci giorni dalla nomina, devono comunicare al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Si ricorda che tale comunicazione – in vigore dal 1° gennaio 2013 - dovrà avvenire per via telematica mediante la Comunicazione Unica.
Ricordiamo, infine, che l'adempimento è esente da imposta di bollo ed è soggetto a diritti di segreteria nella misura di euro 10,00.

Approvate le nuove specifiche tecniche per le domande e denunce al Registro delle imprese

Con il decreto direttoriale 29 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 2011 (Supplemento Ordinario n. 256), sono state approvate le nuove specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.
Sono state, inoltre, approvate le specifiche tecniche necessarie per la attivazione automatica della iscrizione agli enti previdenziali, integrate nel medesimo Allegato A.
Nell’Allegato B sono state dettate le istruzioni per la compilazione delle sezioni AC, rispettivamente del modello I1 (iscrizione alla gestione esercenti attività commerciali istituita presso l'I.N.P.S.), e del modello I2 (modifiche e cancellazione di posizioni già esistenti presso l'I.N.P.S.), entrambe redatte dall’INPS.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare n. 3649/C del 18 gennaio 2012 con la quale vengono evidenziate le novità più significative che hanno comportato la revisione e l’introduzione di nuovi campi nei modelli, che, a titolo esemplificativo, sono così sintetizzate:

- l’attuazione dell’art. 80 del D. Lgs. n. 59/2010, relativo alla soppressione di tre Ruoli e di un Elenco;
- i “contratti di rete”;
- l’introduzione di un nuovo formato XML per la trasmissione dei moduli allegati alle attività di mediatori, agenti e rappresentanti, spedizionieri e mediatori marittimi;
- l’introduzione del nuovo riquadro “comunicazione curatore” nei modelli I2 ed S3, in attuazione dell’art. 29, comma 6, del D.L. n. 78/2010;
- l’introduzione dei nuovi campi nei modelli I2 ed S5 che riguardano il settore delle opere pubbliche, ecc.

Le nuove specifiche tecniche sostituiscono quelle emanate con il decreto 14 agosto 2009, a decorrere dal 9 marzo 2012.
A partire dal 8 maggio 2012 non saranno più utilizzabili i programmi informatici creati sulla base delle specifiche tecniche approvate con il decreto ministeriale 14 agosto 2009, e gli uffici del Registro delle imprese non potranno più accettare domande o denunce presentate utilizzando detti programmi informatici.
Dalla stessa data non saranno più utilizzabili i programmi informatici creati sulla base del decreto ministeriale 30 marzo 2005. 

Si allegano:

- Circolare MSE n. 3646/2011
- Circolare MSE n. 3649/2012
- Decreto direttoriale 29.11.2011

SOCIETA’ SEMPLIFICATA A RESPONSABILITA’ LIMITATA

L’articolo 3 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 introduce nel codice civile l’articolo 2463 bis, il quale consente la costituzione della società semplificata a responsabilità limitata da parte di persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, senza che questi debbano ricorrere all’assistenza del notaio.

L’ufficio del registro delle imprese, una volta accertata la sussistenza dei requisiti di legge, deve iscrivere l’atto costitutivo entro il termine di quindici giorni, avendo, così, a disposizione un periodo di tempo più ampio per l’esecuzione dei controlli, rispetto ai cinque giorni fissati dal D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581.

OBBLIGO PEC PER LE SOCIETÀ

Entro il 29 novembre 2011  tutte le società iscritte al Registro delle Imprese devono comunicare al medesimo registro il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C) (art. 16, comma 6, della Legge n. 2/2009 di conversione del D.L. 29.11.2008 n. 185).

Soggetti obbligati
Per le società di nuova costituzione (a partire dal 29/11/2008) la PEC è immediatamente obbligatoria all’atto dell’iscrizione della società.
Per le società iscritte alla data del 29/11/2008 la PEC deve essere comunicata al Registro delle Imprese entro il 29/11/2011.

Soggetti esclusi
Le imprese individuali e tutte le imprese che non sono costituite in forma societaria.

Sanzioni
In caso di omessa o ritardata richiesta di iscrizione dopo il termine del 29/11/2011 si applicano le sanzioni previste dall’art. 2630 c.c. (più le spese di notifica).

Modalità operative per iscrivere o modificare la PEC al Registro delle Imprese
La comunicazione va effettuata per via telematica (mediante Comunicazione Unica), con le consuete modalità previste (ComunicaStarweb, ComunicaFedra e software di altri produttori).

Per illustrare la modalità corretta di compilazione di una pratica ComUnica per la dichiarazione della PEC, in ottemperanza a quanto disposto dalla norma, è stata elaborata la “Guida alla compilazione della pratica di dichiarazione PEC”.

E’ prevista anche una procedura semplificata on line.

Procedura semplificata on line
Sul sito www.registroimprese.it è presente uno spazio dedicato per la dichiarazione della PEC ad uso esclusivo del legale rappresentante della società.
Tramite tale procedura, che non richiede registrazioni né autenticazioni, l’interessato dovrà fornire solamente le seguenti informazioni:
1. codice fiscale dell’impresa;
2. codice fiscale del dichiarante legale rappresentante;
3. indirizzo PEC da iscrivere al Registro delle Imprese.

Con la procedura semplificata la pratica di Comunicazione Unica, dopo gli opportuni controlli, verrà predisposta automaticamente e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

Costi per l’iscrizione e la variazione della PEC
Sia l’iscrizione che la variazione dell’indirizzo PEC al Registro delle Imprese sono gratuite poiché esenti da bolli, diritti di segreteria e tariffe.

Importante: verifica
E’importante verificare su www.registroimprese.it se la tua PEC è già iscritta.
E’ importante verificare se la PEC già comunicata è scaduta, ovvero se giunta alla sua naturale scadenza. In prossimità della scadenza è necessario contattare il Gestore del servizio e provvedere al rinnovo del certificato. In caso di rinnovo, anche successivo alla scadenza, non è necessaria alcuna dichiarazione aggiuntiva al Registro delle Imprese ad indirizzo PEC invariato.

Registro delle imprese – Obbligo di comunicare la PEC anche da parte delle imprese individuali

A decorrere dal 20 ottobre 2012, secondo quanto stabilito dall’art. 5, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge n. 221 del 17.12.2012  anche le imprese individuali che si iscrivono nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane hanno l’obbligo di indicare nella domanda di iscrizione l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 giugno 2013.
Dal 1° luglio 2013, l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, sospenderà la domanda fino ad integrazione con l’indirizzo PEC e comunque per 45 giorni, trascorso tale periodo la domanda si intende non presentata.
L’indirizzo PEC può essere liberamente scelto ma non può essere utilizzata la cosidetta “PEC del cittadino” riconoscibile dal dominio @postacertificata.gov.it  perché si tratta di una PEC “chiusa” (ovvero canale esclusivo tra Pubbliche Amministrazioni e cittadini, non utilizzabile tra soggetti privati).

Nuovo adempimento a carico del Curatore tramite ComUnica

Il comma 6, dell’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010,  prevede – con efficacia 1° giugno 2010 - che “In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell' articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell' articolo 9 del Decreto Legge  31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007 n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili”.

A tale fine, in attesa  della revisione della modulistica del Registro delle Imprese, è, quindi, necessario presentare con la Comunicazione Unica anche un modello per l’Agenzia delle Entrate.
In assenza della comunicazione all’Agenzia delle Entrate l’istanza sarà respinta.

Di seguito le indicazioni per predisporre la pratica

SOCIETA’

Modello S2 - riquadro 20 - codice atto A15 – tipo Atto/fatto 008 con intercalare P.
Nel campo descrittivo del riquadro 20 devono essere indicati i seguenti dati:

- denominazione società/impresa, codice fiscale, sede e numero della procedura concorsuale;
- nome e cognome del curatore fallimentare, codice fiscale, sede della curatela e data di accettazione della carica da parte del curatore;
- data dell'udienza fissata dal giudice delegato per l'accertamento dello stato passivo.

DITTE INDIVIDUALI

Modello I2 riquadro 31 – tipo Atto/fatto 008 con Intercalare P.
Nel campo descrittivo del riquadro 31 devono essere indicati i seguenti dati:

- denominazione società/impresa, codice fiscale, sede e numero della procedura concorsuale;
- nome e cognome del curatore fallimentare, codice fiscale, sede della curatela e data di accettazione della carica da parte del curatore;
- data dell'udienza fissata dal giudice delegato per l'accertamento dello stato passivo.

COSTI: DIRIITTI DI SEGRETERIA 10,00 € / esente da bollo;

TERMINE: 15 giorni dalla data di accettazione dell’incarico presso il Tribunale (non è prevista la sanzione del Registro Imprese ma solo quella dell’Agenzia delle Entrate).

NUOVO ADEMPIMENTO PER LE OPERAZIONI STRAORDINARIE

L'art. 1 comma 4 del D.L. 25/3/2010 n. 40 convertito in legge 22/05/2010 n.73 prevede testualmente: "Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali e ai fini della tutela del diritto di credito dei soggetti residenti, con decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale delle società nonché tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni societarie, sono obbligatorie, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all' articolo 9 del Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7,  convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007 n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro Imprese delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro”.
In relazione a quanto previsto per le operazioni straordinarie citate nella normativa ossia:

- trasferimento di sede all’estero;
- conferimenti d’azienda;
- fusioni;
- scissioni.

il soggetto obbligato deve inoltrare una comunicazione unica oltre che al Registro delle Imprese anche all'Agenzia delle Entrate (modello AA7/10), INPS e INAIL. Per l'INPS e L'INAIL solo se ricorrono i presupposti.

COMUNICA
Dal 1° ottobre è in vigore la nuova normativa per l'utilizzo della Comunicazione Unica, finalizzata alla semplificazione dei procedimenti amministrativi.

COMUNICA STARWEB
Dal 15 marzo 2011 ComunicaSemplificato, lo strumento dedicato alle pratiche delle imprese individuali, sarà sostituito da ComUnica Starweb. Le funzioni presenti in ComunicaSemplificato saranno infatti integrate in Comunica Starweb, del quale si consiglia sin d'ora l'utilizzo.
Da tale data sarà rilasciata la nuova release 1.2.22 di ComunicaImpresa che conterrà le seguenti implementazioni:
• disattivazione del software ComunicaSemplificato: vengono oscurate le funzioni di creazione pratica, mentre resta ancora disponibile la possibilità di modificare e inviare pratiche create in precedenza;
• gestione delle pratiche di variazione INPS-CD (coltivatori diretti) e INPS-IAP (imprenditori agricoli professionali).

Con ComUnica Starweb, strumento on line semplice, efficace e sicuro che facilita la predisposizione delle pratiche, si potranno realizzare gli stessi adempimenti di ComUnica Semplificato e predisporre molte altre tipologie di pratiche. ComUnica Starweb permette di svolgere qualsiasi pratica di Comunicazione Unica relativa alle imprese individuali, anche artigiane, mentre per le società gestisce le pratiche che non richiedono un atto notarile, come ad esempio i trasferimenti di quote di Srl e il rinnovo delle cariche degli amministratori. Per accedere a ComUnica Starweb si utilizza la stessa userid e password di ComunicaSemplificato.

BILANCI IN FORMATO XBRL
La modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile (XBRL) dei bilanci d'esercizio deve essere obbligatoriamente applicata anche alle situazioni patrimoniali dei consorsi con attività esterna da depositare al Registro delle Imprese (ex art. 2615 c.c.) come stabilito nel parere del 23.12.2009 dell'Unioncamere e del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti.

ATTI DI TRASFERIMENTO DI QUOTE S.R.L. CON FIRMA DIGITALE
Pubblicate le disposizioni operative per il deposito a cura degli iscritti nella sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

Modalità di presentazione di denunce e domande al Registro delle Imprese

Dal 1° aprile 2010 gli adempimenti presso il Registro Imprese devono essere eseguiti esclusivamente, da parte di ogni tipo di impresa, attraverso la procedura della Comunicazione Unica per la Nascita dell'Impresa istituita dall'art. 9 del DL7/2007 (convertito in legge 40/2007)

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