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Posta Elettronica Certificata al Registro delle Imprese

La Legge n. 2/2009, di conversione del D.L. n. 185/2008, all’art. 16 prevede: “Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (il D.L.185/2008) “ tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.”;

Le domande di iscrizione al Registro delle Imprese (S1) o le domande di variazione per le società già iscritte (S2) dovranno indicare l’indirizzo di P.E.C. valido ed attivo. I servizi PEC sono erogati dai gestori di PEC abilitati dal Centro Per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), il cui elenco è reperibile al sito www.cnipa.gov.it, rubrica “Attività- Posta Elettronica Certificata (PEC)” alla voce “Elenco pubblico dei gestori”.

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