Posta Elettronica Certificata al Registro delle Imprese
La Legge n. 2/2009, di conversione del D.L. n. 185/2008,
all’art. 16 prevede: “Le imprese costituite in forma
societaria sono tenute a indicare il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda
di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo
di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino
data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e
l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo
l’interoperabilità con analoghi sistemi
internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto” (il
D.L.185/2008) “ tutte le imprese, già costituite in forma
societaria alla medesima data di entrata in vigore,
comunicano al registro delle imprese l’indirizzo di posta
elettronica certificata. L’iscrizione dell’indirizzo di posta
elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue
successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di
bollo e dai diritti di segreteria.”;
Le domande di iscrizione al Registro delle Imprese (S1) o le
domande di variazione per le società già iscritte (S2)
dovranno indicare l’indirizzo di P.E.C. valido ed attivo. I
servizi PEC sono erogati dai gestori di PEC abilitati dal
Centro Per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
(CNIPA), il cui elenco è reperibile al sito www.cnipa.gov.it,
rubrica “Attività- Posta Elettronica Certificata (PEC)” alla
voce “Elenco pubblico dei gestori”.






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