Bollatura Libri
Il Registro delle Imprese effettua la bollatura e vidimazione
dei libri sociali obbligatori di cui all’art. 2421 C.C. e dei
libri o registri che devono essere bollati dall’ufficio
secondo le disposizioni di leggi speciali. Inoltre provvede
alla bollatura facoltativa degli altri libri tenuti
dall’imprenditore, secondo quanto previsto dall’art. 2218
C.C..
I libri sociali obbligatori ai sensi dell’art. 2421 c.c.
sono:
- Libro dei soci (ad esclusione delle società a responsabilità limitata e dei consorzi a r.l. ai sensi dell’art.16, comma 12-undecies, Legge 28 gennaio 2009 n.2)
- Libro delle obbligazioni
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di gestione
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato per il controllo sulla gestione
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi
dell’art. 2447 sexies c.c.
Tra i libri e registri per i quali la bollatura è di competenza del Registro delle Imprese per espressa previsione di leggi speciali, si elencano a titolo esemplificativo:
- libro giornale per l’autenticazione delle girate ex R.D n. 239/42;
- libro cambio ex legge n. 1/56;
- registro fidi ex legge n. 1/56;
- registro premi ex legge. n. 1216/61;
- registro giornale degli incarichi ex legge n. 264/91;
- registro del commissario liquidatore di società cooperative o di consorzi di società cooperative (L. 23/07/2009 n. 99)
- registro dei formulari di identificazione ex D.lgs. n. 22/97;
- registri di carico e scarico rifiuti ex del D.lgs. 152/2006, art. 190.
L’ufficio è competente solo per la vidimazione dei libri dei
soggetti aventi sede legale o secondaria nella provincia di
Bologna.
Per i soli registri di carico e scarico previsti dall’art.
190 del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.lgs.
16/01/2008, n. 4, sarà possibile effettuare la vidimazione
dei registri relativi ad impianti ubicati nella provincia di
Bologna, anche se si tratta solo di unità locali.
Con riferimento esclusivo ai registri di carico e scarico, la vidimazione viene inoltre effettuata anche per quei registri riferiti ad unità locali ubicate nella provincia di Bologna, indipendentemente dall’intervenuta denuncia al Registro Imprese o all’Agenzia delle entrate, purchè trattasi di unità locali non soggette a denuncia e che il registro evidenzi che trattasi di localizzazione in provincia di Bologna.
La richiesta del servizio va effettuata dal titolare o legale rappresentante dell’impresa o da soggetto incaricato direttamente presso gli sportelli dell’ufficio, compilando l’apposito modulo.
MODULISTICA E ISTRUZIONI





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