Albo Societa' Cooperative
A seguito dell’istituzione presso il Ministero delle attività
produttive dell’Albo delle società cooperative (D.M.
23.06.2004 e circolare attuativa del 06.12.2004), le società
cooperative devono iscriversi al suddetto Albo presentando
domanda all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera
di Commercio dove è ubicata la sede legale. L’iscrizione è
necessaria anche ai fini delle agevolazioni fiscali
previste.
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante o da un
suo delegato con firma digitale, deve essere inviata per via
telematica, con il sistema Telemaco, o presentata su supporto
informatico con firma digitale, utilizzando il modulo C17 e
può essere allegata ad una domanda presentata per un normale
adempimento al R.I.
Al momento della sua evasione sarà trasmessa automaticamente
al Ministero delle Attività produttive, che potrà richiedere
eventuali rettifiche o integrazioni direttamente alla
cooperativa interessata. Il numero di iscrizione attribuito
dal Ministero verrà reso disponibile tramite il sistema
informatico della Camera di Commercio e dovrà essere indicato
dalla società nei propri atti e nella propria
corrispondenza.
Con circolare esplicativa prot. n° 1578744 del 04/08/2005 la
Direzione Generale degli enti cooperativi del Ministero delle
attività produttive ha precisato che l’iscrizione all’Albo è
riservata esclusivamente agli enti qualificati giuridicamente
come:
- società cooperative;
- società cooperative consortili;
- società cooperative sociali;
- consorzi di società cooperative;
- consorzi di società cooperative sociali;
- banche di credito cooperativo;
- consorzi agrari e banche popolari.
Istanze di rettifica delle iscrizioni
Per rettificare uno o più dati telematici fra quelli inviati
nella precedente domanda di iscrizione, nel caso di domanda
già esaminata dal Ministero delle Attività produttive, la
cooperativa interessata, attraverso il legale rappresentante,
deve trasmettere alla Direzione Generale una specifica
richiesta di riesame dell’istanza di iscrizione al fine di
ottenerne la regolarizzazione; nel caso di domanda non ancora
esaminata, la cooperativa che chiede l’iscrizione deve
provvedere all’invio di una nuova domanda - tramite la
CCIAA competente - che sarà considerata integrativa della
precedente e per la quale, pertanto, non sarà dovuto alcun
ulteriore diritto camerale.
Deposito annuale dei dati di bilancio e/o modifica
statutaria
Le società cooperative già iscritte all’Albo in sede di
deposito annuale del bilancio nel Registro delle Imprese
devono allegare il “Quadro per modulo allegato al
bilancio”.
Tale modulo consente:
- alle cooperative a mutualità prevalente di dichiarare che nella società permane la condizione di mutualità prevalente evidenziando i parametri di bilancio previsti nell’art. 2513 c.c.;
- di modificare la sezione e/o la categoria di appartenenza, anche quando questo discenda da una modifica allo statuto.
Anche le cooperative a mutualità prevalente di diritto, ex
artt. 111 e 223 d.a.c.c., debbono trasmettere il modello C17
in allegato al bilancio depositato presso il Registro delle
Imprese ma, nell’effettuazione del predetto adempimento, non
sono tenute alla presentazione dei dati di bilancio per
documentare la permanenza dei requisiti di mutualità,
ovverosia, dopo aver inserito i dati anagrafici, possono
limitarsi ad indicare solo il numero di iscrizione all’Albo
(cfr. circolare MAP prot. n° 1578744).
Le modifiche statutarie che non comportino modifica della
sezione e/o della categoria di appartenenza, non vanno
dichiarate.






Fatti riconoscere