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Albo Societa' Cooperative

A seguito dell’istituzione presso il Ministero delle attività produttive dell’Albo delle società cooperative (D.M. 23.06.2004 e circolare attuativa del 06.12.2004), le società cooperative devono iscriversi al suddetto Albo presentando domanda all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio dove è ubicata la sede legale. L’iscrizione è necessaria anche ai fini delle agevolazioni fiscali previste.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato con firma digitale, deve essere inviata per via telematica, con il sistema Telemaco, o presentata su supporto informatico con firma digitale, utilizzando il modulo C17 e può essere allegata ad una domanda presentata per un normale adempimento al R.I.

Al momento della sua evasione sarà trasmessa automaticamente al Ministero delle Attività produttive, che potrà richiedere eventuali rettifiche o integrazioni direttamente alla cooperativa interessata. Il numero di iscrizione attribuito dal Ministero verrà reso disponibile tramite il sistema informatico della Camera di Commercio e dovrà essere indicato dalla società nei propri atti e nella propria corrispondenza.

Con circolare esplicativa prot. n° 1578744 del 04/08/2005 la Direzione Generale degli enti cooperativi del Ministero delle attività produttive ha precisato che l’iscrizione all’Albo è riservata esclusivamente agli enti qualificati giuridicamente come:

  • società cooperative;
  • società cooperative consortili;
  • società cooperative sociali;
  • consorzi di società cooperative;
  • consorzi di società cooperative sociali;
  • banche di credito cooperativo;
  • consorzi agrari e banche popolari.

Istanze di rettifica delle iscrizioni
Per rettificare uno o più dati telematici fra quelli inviati nella precedente domanda di iscrizione, nel caso di domanda già esaminata dal Ministero delle Attività produttive, la cooperativa interessata, attraverso il legale rappresentante, deve trasmettere alla Direzione Generale una specifica richiesta di riesame dell’istanza di iscrizione al fine di ottenerne la regolarizzazione; nel caso di domanda non ancora esaminata, la cooperativa che chiede l’iscrizione deve provvedere all’invio di una nuova domanda -  tramite la CCIAA competente - che sarà considerata integrativa della precedente e per la quale, pertanto, non sarà dovuto alcun ulteriore diritto camerale.

Deposito annuale dei dati di bilancio e/o modifica statutaria
Le società cooperative già iscritte all’Albo in sede di deposito annuale del bilancio nel Registro delle Imprese devono allegare il “Quadro per modulo allegato al bilancio”.

Tale modulo consente:

  • alle cooperative a mutualità prevalente di dichiarare che nella società permane la condizione di mutualità prevalente evidenziando i parametri di bilancio previsti nell’art. 2513 c.c.;
  • di modificare la sezione e/o la categoria di appartenenza, anche quando questo discenda da una modifica allo statuto.

Anche le cooperative a mutualità prevalente di diritto, ex artt. 111 e 223 d.a.c.c., debbono trasmettere il modello C17 in allegato al bilancio depositato presso il Registro delle Imprese ma, nell’effettuazione del predetto adempimento, non sono tenute alla presentazione dei dati di bilancio per documentare la permanenza dei requisiti di mutualità, ovverosia, dopo aver inserito i dati anagrafici, possono limitarsi ad indicare solo il numero di iscrizione all’Albo (cfr. circolare MAP prot. n° 1578744).

Le modifiche statutarie che non comportino modifica della sezione e/o della categoria di appartenenza, non vanno dichiarate.

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