Tu sei qui: Home Registro Imprese e Albi Registro delle Imprese e R.E.A.

Azioni sul documento

Registro delle Imprese e R.E.A.

SOCIETA’ SEMPLIFICATA A RESPONSABILITA’ LIMITATA

L’articolo 3 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 introduce nel codice civile l’articolo 2463 bis, il quale consente la costituzione della società semplificata a responsabilità limitata da parte di persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, senza che questi debbano ricorrere all’assistenza del notaio.

L’ufficio del registro delle imprese, una volta accertata la sussistenza dei requisiti di legge, deve iscrivere l’atto costitutivo entro il termine di quindici giorni, avendo, così, a disposizione un periodo di tempo più ampio per l’esecuzione dei controlli, rispetto ai cinque giorni fissati dal D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581.

Il comma 2 dell’articolo 3 del citato decreto legge prevede, inoltre, che con un decreto ministeriale che dovrà essere emanato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sia fissato lo statuto “standard” della società e siano individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.

Il contenuto di tale decreto è essenziale ai fini di consentire all’ufficio del registro delle imprese di eseguire i controlli sulla legittimità del contenuto dell’atto costitutivo e sull’effettivo  possesso dei requisiti soggettivi da parte dei soci.

L’ Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna non può accettare domande di iscrizione di società semplificata a responsabilità limitata fino a quando non sarà pubblicato il decreto interministeriale previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del decreto legge n. 1 del 2012.

OBBLIGO PEC PER LE SOCIETÀ

Entro il 29 novembre 2011  tutte le società iscritte al Registro delle Imprese devono comunicare al medesimo registro il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C) (art. 16, comma 6, della Legge n. 2/2009 di conversione del D.L. 29.11.2008 n. 185).

Soggetti obbligati
Per le società di nuova costituzione (a partire dal 29/11/2008) la PEC è immediatamente obbligatoria all’atto dell’iscrizione della società.
Per le società iscritte alla data del 29/11/2008 la PEC deve essere comunicata al Registro delle Imprese entro il 29/11/2011.

Soggetti esclusi
Le imprese individuali e tutte le imprese che non sono costituite in forma societaria.

Sanzioni
In caso di omessa o ritardata richiesta di iscrizione dopo il termine del 29/11/2011 si applicano le sanzioni previste dall’art. 2630 c.c. (più le spese di notifica).

Modalità operative per iscrivere o modificare la PEC al Registro delle Imprese
La comunicazione va effettuata per via telematica (mediante Comunicazione Unica), con le consuete modalità previste (ComunicaStarweb, ComunicaFedra e software di altri produttori).

Per illustrare la modalità corretta di compilazione di una pratica ComUnica per la dichiarazione della PEC, in ottemperanza a quanto disposto dalla norma, è stata elaborata la “Guida alla compilazione della pratica di dichiarazione PEC”.

E’ prevista anche una procedura semplificata on line.

Procedura semplificata on line
Sul sito www.registroimprese.it è presente uno spazio dedicato per la dichiarazione della PEC ad uso esclusivo del legale rappresentante della società.
Tramite tale procedura, che non richiede registrazioni né autenticazioni, l’interessato dovrà fornire solamente le seguenti informazioni:
1. codice fiscale dell’impresa;
2. codice fiscale del dichiarante legale rappresentante;
3. indirizzo PEC da iscrivere al Registro delle Imprese.

Con la procedura semplificata la pratica di Comunicazione Unica, dopo gli opportuni controlli, verrà predisposta automaticamente e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.

Costi per l’iscrizione e la variazione della PEC
Sia l’iscrizione che la variazione dell’indirizzo PEC al Registro delle Imprese sono gratuite poiché esenti da bolli, diritti di segreteria e tariffe.

Importante: verifica
E’importante verificare su www.registroimprese.it se la tua PEC è già iscritta.
E’ importante verificare se la PEC già comunicata è scaduta, ovvero se giunta alla sua naturale scadenza. In prossimità della scadenza è necessario contattare il Gestore del servizio e provvedere al rinnovo del certificato. In caso di rinnovo, anche successivo alla scadenza, non è necessaria alcuna dichiarazione aggiuntiva al Registro delle Imprese ad indirizzo PEC invariato.

Nuovo adempimento a carico del Curatore tramite ComUnica

Il comma 6, dell’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010,  prevede – con efficacia 1° giugno 2010 - che “In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell' articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell' articolo 9 del Decreto Legge  31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007 n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili”.

A tale fine, in attesa  della revisione della modulistica del Registro delle Imprese, è, quindi, necessario presentare con la Comunicazione Unica anche un modello per l’Agenzia delle Entrate.
In assenza della comunicazione all’Agenzia delle Entrate l’istanza sarà respinta.

Di seguito le indicazioni per predisporre la pratica

SOCIETA’

Modello S2 - riquadro 20 - codice atto A15 – tipo Atto/fatto 008 con intercalare P.
Nel campo descrittivo del riquadro 20 devono essere indicati i seguenti dati:

- denominazione società/impresa, codice fiscale, sede e numero della procedura concorsuale;
- nome e cognome del curatore fallimentare, codice fiscale, sede della curatela e data di accettazione della carica da parte del curatore;
- data dell'udienza fissata dal giudice delegato per l'accertamento dello stato passivo.

DITTE INDIVIDUALI

Modello I2 riquadro 31 – tipo Atto/fatto 008 con Intercalare P.
Nel campo descrittivo del riquadro 31 devono essere indicati i seguenti dati:

- denominazione società/impresa, codice fiscale, sede e numero della procedura concorsuale;
- nome e cognome del curatore fallimentare, codice fiscale, sede della curatela e data di accettazione della carica da parte del curatore;
- data dell'udienza fissata dal giudice delegato per l'accertamento dello stato passivo.

COSTI: DIRIITTI DI SEGRETERIA 10,00 € / esente da bollo;

TERMINE: 15 giorni dalla data di accettazione dell’incarico presso il Tribunale (non è prevista la sanzione del Registro Imprese ma solo quella dell’Agenzia delle Entrate).

NUOVO ADEMPIMENTO PER LE OPERAZIONI STRAORDINARIE

L'art. 1 comma 4 del D.L. 25/3/2010 n. 40 convertito in legge 22/05/2010 n.73 prevede testualmente: "Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali e ai fini della tutela del diritto di credito dei soggetti residenti, con decorrenza dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale delle società nonché tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni straordinarie, quali conferimenti d’azienda, fusioni e scissioni societarie, sono obbligatorie, da parte dei soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all' articolo 9 del Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7,  convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007 n. 40, nei confronti degli Uffici del Registro Imprese delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro”.
In relazione a quanto previsto per le operazioni straordinarie citate nella normativa ossia:

- trasferimento di sede all’estero;
- conferimenti d’azienda;
- fusioni;
- scissioni.

il soggetto obbligato deve inoltrare una comunicazione unica oltre che al Registro delle Imprese anche all'Agenzia delle Entrate (modello AA7/10), INPS e INAIL. Per l'INPS e L'INAIL solo se ricorrono i presupposti.


COMUNICA
Dal 1° ottobre è in vigore la nuova normativa per l'utilizzo della Comunicazione Unica, finalizzata alla semplificazione dei procedimenti amministrativi.

COMUNICA STARWEB
Dal 15 marzo 2011 ComunicaSemplificato, lo strumento dedicato alle pratiche delle imprese individuali, sarà sostituito da ComUnica Starweb. Le funzioni presenti in ComunicaSemplificato saranno infatti integrate in Comunica Starweb, del quale si consiglia sin d'ora l'utilizzo.
Da tale data sarà rilasciata la nuova release 1.2.22 di ComunicaImpresa che conterrà le seguenti implementazioni:
• disattivazione del software ComunicaSemplificato: vengono oscurate le funzioni di creazione pratica, mentre resta ancora disponibile la possibilità di modificare e inviare pratiche create in precedenza;
• gestione delle pratiche di variazione INPS-CD (coltivatori diretti) e INPS-IAP (imprenditori agricoli professionali).

Con ComUnica Starweb, strumento on line semplice, efficace e sicuro che facilita la predisposizione delle pratiche, si potranno realizzare gli stessi adempimenti di ComUnica Semplificato e predisporre molte altre tipologie di pratiche. ComUnica Starweb permette di svolgere qualsiasi pratica di Comunicazione Unica relativa alle imprese individuali, anche artigiane, mentre per le società gestisce le pratiche che non richiedono un atto notarile, come ad esempio i trasferimenti di quote di Srl e il rinnovo delle cariche degli amministratori. Per accedere a ComUnica Starweb si utilizza la stessa userid e password di ComunicaSemplificato.

DAL 16 FEBBRAIO 2010 IN VIGORE LA NUOVA MODULISTICA REGISTRO IMPRESE
A decorrere dal 16 febbraio 2010, gli uffici del Registro delle imprese non potranno più accettare domande o denunzie presentate utilizzando i programmi informatici di cui al D.M. 6/02/2008. Da tale data è, quindi, obbligatorio utilizzare la nuova versione di FedraPlus 6.5.1, che ha recepito le modifiche introdotte dal D.M. 24/11/2009.

BILANCI IN FORMATO XBRL

La modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile (XBRL) dei bilanci d'esercizio deve essere obbligatoriamente applicata anche alle situazioni patrimoniali dei consorsi con attività esterna da depositare al Registro delle Imprese (ex art. 2615 c.c.) come stabilito nel parere del 23.12.2009 dell'Unioncamere e del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti.

NUMERO DI ADDETTI DELL'IMPRESA. Decade l'obbligo di comunicazione entro il 30 gennaio
L'aggiornamento del numero degli addetti non deve considerarsi più' obbligatorio, né tanto meno deve essere effettuato entro il 30 gennaio di ogni anno in quanto, la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3628/C del 09/09/2009 (Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel RI e per la denuncia al REA realizzata secondo le specifiche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 14 agosto 2009) cita testualmente che: "L'ufficio Registro lmprese acquisisce periodicamente dall'INPS tali informazioni, tuttavia l'impresa può' aggiornarle direttamente ... indicando la data alla quale si riferiscono. In tal caso non trova applicazione la corrente normativa REA e le connesse, eventuali sanzioni, ad esempio per ritardo nella comunicazione rispetto alla data dell'evento".

ATTI DI TRASFERIMENTO DI QUOTE DI S.R.L. CON FIRMA DIGITALE
Pubblicate le disposizioni operative per il deposito a cura degli iscritti nella sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
ABOLIZIONE LIBRO SOCI ED ELENCO SOCI ANNUALE
Entro il 30 marzo, gli amministratori delle S.R.L. e delle società consortili a R.L. devono depositare,con esenzione da ogni imposta e tassa,apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro soci.
ATTI AL REGISTRO DELLE IMPRESE IN FORMATO PDF/A
Dal 15 gennaio 2009 i documenti informatici da presentare al Registro delle Imprese dovranno essere in formato PDF/A (decreto pubblicato nella G.U. n.304 del 31.12.2008).
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA AL REGISTRO DELLE IMPRESE
Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese

Modalità di presentazione di denunce e domande al Registro delle Imprese

Dal 1° aprile 2010 gli adempimenti presso il Registro Imprese devono essere eseguiti esclusivamente, da parte di ogni tipo di impresa, attraverso la procedura della Comunicazione Unica per la Nascita dell'Impresa istituita dall'art. 9 del DL7/2007 (convertito in legge 40/2007)

Il Registro Telematico:

Firma Digitale

Prodotti e Servizi:

Sanzioni del Registro Imprese

Seminari

Link esterno al programma per la gestione dei seminari

Newsletter

 Iscriviti alla Newsletter

Il giornale

Leggi l'editoriale della Camera di commercio

Standard
Accessibilità WCAG
XHTML Valido CSS Validi
Powered by
Powered by Plone
Noleggio sale riunioni

Logo Prosim

Formazione manageriale

Formazione manageriale

Area riservata
Fatti riconoscere