Registro delle Imprese e R.E.A.
Stop al rilascio dei certificati antimafia
La Camera di commercio non può più rilasciare certificati
camerali con dicitura "antimafia"
Dal 14 febbraio
2013, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs.
218/2012, che ha abrogato il DPR 252/1998 e ha
modificato il D.Lgs. 159/2011 (codice antimafia), la
Camera di Commercio non può più rilasciare certificati
camerali con dicitura antimafia.
La competenza
in materia di documentazione antimafia rimane in capo alle
Prefetture.
STARTUP INNOVATIVE
Pubblicata guida nazionale delle Camera di commercio per gli
adempimenti al Registro Imprese.
Il sistema camerale ha elaborato una prima
guida all'adempimento di iscrizione delle start up
innovative, previste dal decreto sviluppo bis (il D.L.
179/2012 convertito dalla L. 221/2012).
La guida è stata predisposta ad uso interno, in attesa del
rilascio di apposito sito informativo indirizzato alle
imprese concordato con il MSE.
La norma prevede agevolazioni di natura economica, fiscale, a
fronte di specifici requisiti da possedere per ottenere
iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle
Imprese.
Tra le altre, l'esclusione di diritti di segreteria e imposta
di bollo per la domanda di iscrizione nella sezione speciale
delle start up e del diritto annuale per i 4 anni da detta
iscrizione.
In allegato alla guida è stato predisposto un fac simile di
dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti
dall'art. 25 della citata L.221.
Si segnala inoltre il termine di 60 giorni
decorrenti dalla entrata in vigore della legge 221/2012 e
scadente il 18/02/2013 entro il quale le
società già costituite ed in possesso dei requisiti
individuati dalla legge, per essere considerate start-up
innovative, devono effettuare il deposito presso il
Registro delle Imprese di una dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti,
redatta in conformità dell’apposito modello predisposto dal
sistema camerale e presentare la domanda di iscrizione
nell’apposita sezione.
Società di mutuo soccorso – Previsto l’obbligo di
iscrizione nel Registro delle imprese
Secondo quanto stabilito all'art. 23, comma 1 del D.L. n. 179
del 18 ottobre 2012, convertito con L. n. 221 del 17 dicembre
2012, le società di mutuo soccorso (SMS), di cui alla legge
15 aprile 1886, n. 3818, dovranno essere iscritte
nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle
imprese secondo criteri e modalità che saranno
stabilite con un decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico.
Con il medesimo decreto sarà istituita un'apposita sezione
dell'albo delle società cooperative, di cui al decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le società di mutua
soccorso saranno automaticamente iscritte.
In attesa di una riforma organica della disciplina e'
stata sentita dal legislatore la necessità di
disciplinare più compiutamente l’iscrizione delle S.M.S. al
Registro delle imprese secondo criteri e modalità che
verranno stabilite con decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico.
Procedure concorsuali: notificazioni
on-line
Il decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con
legge n. 221 del 17 dicembre 2012, ha modificato in parte la
legge fallimentare per quanto riguarda le comunicazioni dei
momenti essenziali della procedura dovranno avvenire
attraverso l'uso della posta elettronica certificata e di
tecnologie on line.
Tra le principali novità per le quali viene previsto
l'utilizzo di modalità telematiche si segnala:
a) la presentazione del ricorso per la dichiarazione di
fallimento;
b) le comunicazioni ai creditori da parte del curatore;
c) la presentazione della domanda di ammissione al passivo da
parte dei creditori.
Per quanto riguarda l’amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi, l'utilizzo di modalità telematiche
riguardera' il flusso di comunicazioni tra curatore e
creditori (nel fallimento) e tra commissario giudiziale o
liquidatore e creditori (nel concordato preventivo) e tra
commissario liquidatore e creditori (nella liquidazione
coatta amministrativa).
Infine, viene resa obbligatoria l’indicazione dell’indirizzo
di posta elettronica certificata da parte di ciascun
creditore nella domanda di ammissione al passivo.
Comunicazione dell'indirizzo P.E.C. da parte del
curatore, del commissario giudiziale e del commissario
liquidatore
L'art. 1, comma 19, n. 3, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228 (Legge di stabilità 2013), ha introdotto, all'art. 17 del
Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla Legge
17 dicembre 2012, n. 221), il comma 2-bis nel quale si
stabilisce che il curatore (nel fallimento),
il commissario giudiziale (nel concordato
preventivo), il commissario liquidatore e il
commissario giudiziale (nell'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi), entro
dieci giorni dalla nomina, devono comunicare al
Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata.
Si ricorda che tale comunicazione – in vigore dal 1°
gennaio 2013 - dovrà avvenire per via telematica
mediante la Comunicazione
Unica.
Ricordiamo, infine, che l'adempimento è
esente da imposta di bollo ed è soggetto a diritti di
segreteria nella misura di euro 10,00.
Approvate le nuove specifiche tecniche per le domande
e denunce al Registro delle imprese
Con il decreto direttoriale 29
novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 287 del 10 dicembre 2011 (Supplemento Ordinario n. 256),
sono state approvate le nuove specifiche tecniche per
la creazione di programmi informatici finalizzati
alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare
all'ufficio del Registro delle imprese per via telematica o
su supporto informatico.
Sono state, inoltre, approvate le specifiche tecniche
necessarie per la attivazione automatica della iscrizione
agli enti previdenziali, integrate nel medesimo
Allegato A.
Nell’Allegato B sono state dettate le istruzioni per
la compilazione delle sezioni AC, rispettivamente
del modello I1 (iscrizione alla gestione
esercenti attività commerciali istituita presso l'I.N.P.S.),
e del modello I2 (modifiche e cancellazione
di posizioni già esistenti presso l'I.N.P.S.), entrambe
redatte dall’INPS.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la
Circolare n. 3649/C del 18 gennaio 2012 con
la quale vengono evidenziate le novità più
significative che hanno comportato la revisione e
l’introduzione di nuovi campi nei modelli, che, a
titolo esemplificativo, sono così sintetizzate:
- l’attuazione dell’art. 80 del D. Lgs. n. 59/2010,
relativo alla soppressione di tre Ruoli e di un
Elenco;
- i “contratti di rete”;
- l’introduzione di un nuovo formato XML per la
trasmissione dei moduli allegati alle attività di mediatori,
agenti e rappresentanti, spedizionieri e mediatori
marittimi;
- l’introduzione del nuovo riquadro
“comunicazione curatore” nei modelli I2 ed
S3, in attuazione dell’art. 29, comma 6, del D.L. n.
78/2010;
- l’introduzione dei nuovi campi nei modelli I2 ed S5 che
riguardano il settore delle opere pubbliche, ecc.
Le nuove specifiche tecniche sostituiscono quelle
emanate con il decreto 14 agosto 2009, a decorrere dal 9
marzo 2012.
A partire dal 8 maggio 2012 non saranno più utilizzabili i
programmi informatici creati sulla base delle specifiche
tecniche approvate con il decreto ministeriale 14 agosto
2009, e gli uffici del Registro delle imprese non potranno
più accettare domande o denunce presentate utilizzando detti
programmi informatici.
Dalla stessa data non saranno più utilizzabili i programmi
informatici creati sulla base del decreto ministeriale 30
marzo 2005.
Si allegano:
-
Circolare MSE n. 3646/2011
-
Circolare MSE n. 3649/2012
-
Decreto direttoriale 29.11.2011
SOCIETA’ SEMPLIFICATA A RESPONSABILITA’
LIMITATA
L’articolo 3 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 introduce
nel codice civile l’articolo 2463 bis, il quale consente la
costituzione della società semplificata a responsabilità
limitata da parte di persone fisiche che non abbiano compiuto
i trentacinque anni di età alla data della costituzione,
senza che questi debbano ricorrere all’assistenza del
notaio.
L’ufficio del registro delle imprese, una volta accertata la
sussistenza dei requisiti di legge, deve iscrivere l’atto
costitutivo entro il termine di quindici giorni, avendo,
così, a disposizione un periodo di tempo più ampio per
l’esecuzione dei controlli, rispetto ai cinque giorni fissati
dal D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581.
OBBLIGO PEC PER LE SOCIETÀ
Entro il 29 novembre 2011 tutte le
società iscritte al Registro delle Imprese devono comunicare
al medesimo registro il proprio indirizzo di Posta
Elettronica Certificata (P.E.C) (art. 16, comma 6, della
Legge n. 2/2009 di conversione del D.L. 29.11.2008 n.
185).
Soggetti obbligati
Per le società di
nuova costituzione (a partire dal 29/11/2008) la PEC è
immediatamente obbligatoria all’atto dell’iscrizione della
società.
Per le società iscritte alla data del 29/11/2008 la PEC deve
essere comunicata al Registro delle Imprese entro il
29/11/2011.
Soggetti esclusi
Le imprese individuali
e tutte le imprese che non sono costituite in forma
societaria.
Sanzioni
In caso di omessa o ritardata richiesta di iscrizione dopo il
termine del 29/11/2011 si applicano le sanzioni previste
dall’art. 2630 c.c. (più le spese di notifica).
Modalità operative per iscrivere o modificare la PEC
al Registro delle Imprese
La comunicazione va
effettuata per via telematica (mediante Comunicazione Unica),
con le consuete modalità previste (ComunicaStarweb,
ComunicaFedra e software di altri produttori).
Per illustrare la modalità corretta di compilazione di una
pratica ComUnica per la dichiarazione della PEC, in
ottemperanza a quanto disposto dalla norma, è stata elaborata
la
“Guida alla compilazione della pratica di dichiarazione
PEC”.
E’ prevista anche una procedura semplificata on
line.
Procedura semplificata on line
Sul sito
www.registroimprese.it è
presente uno spazio dedicato per la dichiarazione della PEC
ad uso esclusivo del legale rappresentante della
società.
Tramite tale procedura, che non richiede registrazioni né
autenticazioni, l’interessato dovrà fornire solamente le
seguenti informazioni:
1. codice fiscale dell’impresa;
2. codice fiscale del dichiarante legale
rappresentante;
3. indirizzo PEC da iscrivere al Registro delle
Imprese.
Con la procedura semplificata la pratica di Comunicazione
Unica, dopo gli opportuni controlli, verrà predisposta
automaticamente e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante.
Costi per l’iscrizione e la variazione della
PEC
Sia l’iscrizione che la variazione
dell’indirizzo PEC al Registro delle Imprese sono gratuite
poiché esenti da bolli, diritti di segreteria e
tariffe.
Importante: verifica
E’importante verificare su www.registroimprese.it
se la tua PEC è già iscritta.
E’ importante verificare se la PEC già comunicata è scaduta,
ovvero se giunta alla sua naturale scadenza. In prossimità
della scadenza è necessario contattare il Gestore del
servizio e provvedere al rinnovo del certificato. In caso di
rinnovo, anche successivo alla scadenza, non è necessaria
alcuna dichiarazione aggiuntiva al Registro delle Imprese ad
indirizzo PEC invariato.
Registro delle imprese – Obbligo di comunicare la PEC
anche da parte delle imprese individuali
A decorrere dal 20 ottobre 2012, secondo
quanto stabilito dall’art. 5, del D.L. 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con Legge n. 221 del
17.12.2012 anche le imprese
individuali che si iscrivono nel Registro delle
imprese o all’Albo delle imprese artigiane hanno
l’obbligo di indicare nella domanda di iscrizione l’indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC).
Le
imprese individuali attive e non
soggette a procedura concorsuale, sono tenute a
depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese
competente, il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) entro il 30 giugno
2013.
Dal 1° luglio 2013, l'ufficio del Registro delle imprese che
riceve una domanda da parte di un'impresa individuale
che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione
della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile,
sospenderà la domanda fino ad integrazione con
l’indirizzo PEC e comunque per 45 giorni, trascorso tale
periodo la domanda si intende non
presentata.
L’indirizzo PEC può essere
liberamente scelto ma non può essere utilizzata la cosidetta
“PEC del cittadino” riconoscibile dal dominio
@postacertificata.gov.it perché si tratta di una PEC
“chiusa” (ovvero canale esclusivo tra Pubbliche
Amministrazioni e cittadini, non utilizzabile tra soggetti
privati).
Nuovo adempimento a carico del Curatore tramite
ComUnica
Il comma 6, dell’art. 29 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78,
convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010, prevede
– con efficacia 1° giugno 2010 - che “In caso di fallimento,
il curatore, entro i quindici giorni successivi
all'accettazione a norma dell' articolo 29 del Regio Decreto
16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell' articolo 9 del
Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007 n. 40, i dati
necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo
della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo
di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni
applicabili”.
A tale fine, in attesa della revisione della
modulistica del Registro delle Imprese, è, quindi, necessario
presentare con la Comunicazione Unica anche un modello per
l’Agenzia delle Entrate.
In assenza della comunicazione all’Agenzia delle
Entrate l’istanza sarà respinta.
Di seguito le indicazioni per predisporre la pratica
SOCIETA’
Modello S2 - riquadro 20 - codice atto A15 – tipo Atto/fatto
008 con intercalare P.
Nel campo descrittivo del riquadro 20 devono essere indicati
i seguenti dati:
- denominazione società/impresa, codice fiscale, sede e
numero della procedura concorsuale;
- nome e cognome del curatore fallimentare, codice fiscale,
sede della curatela e data di accettazione della carica da
parte del curatore;
- data dell'udienza fissata dal giudice delegato per
l'accertamento dello stato passivo.
DITTE INDIVIDUALI
Modello I2 riquadro 31 – tipo Atto/fatto 008 con Intercalare
P.
Nel campo descrittivo del riquadro 31 devono essere indicati
i seguenti dati:
- denominazione società/impresa, codice fiscale, sede e
numero della procedura concorsuale;
- nome e cognome del curatore fallimentare, codice fiscale,
sede della curatela e data di accettazione della carica da
parte del curatore;
- data dell'udienza fissata dal giudice delegato per
l'accertamento dello stato passivo.
COSTI: DIRIITTI DI SEGRETERIA 10,00 € /
esente da bollo;
TERMINE: 15 giorni dalla data di
accettazione dell’incarico presso il Tribunale (non è
prevista la sanzione del Registro Imprese ma solo quella
dell’Agenzia delle Entrate).
NUOVO ADEMPIMENTO PER LE OPERAZIONI
STRAORDINARIE
L'art. 1 comma 4 del D.L. 25/3/2010 n. 40 convertito in legge
22/05/2010 n.73 prevede testualmente: "Ai fini del contrasto
degli illeciti fiscali internazionali e ai fini della tutela
del diritto di credito dei soggetti residenti, con decorrenza
dal 1° maggio 2010, anche la comunicazione relativa alle
deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per
trasferimento all'estero della sede sociale delle società
nonché tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni
straordinarie, quali conferimenti d’azienda, fusioni e
scissioni societarie, sono obbligatorie, da parte dei
soggetti tenuti, mediante la comunicazione unica di cui all'
articolo 9 del Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 aprile 2007 n.
40, nei confronti degli Uffici del Registro Imprese delle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
dell'Agenzia delle Entrate, dell'Istituto Nazionale per la
Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per
l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro”.
In relazione a quanto previsto per le operazioni
straordinarie citate nella normativa ossia:
- trasferimento di sede all’estero;
- conferimenti d’azienda;
- fusioni;
- scissioni.
il soggetto obbligato deve inoltrare una comunicazione unica
oltre che al Registro delle Imprese anche all'Agenzia delle
Entrate (modello AA7/10), INPS e INAIL. Per l'INPS e L'INAIL
solo se ricorrono i presupposti.
COMUNICA
Dal 1° ottobre è in vigore la nuova normativa per l'utilizzo
della Comunicazione Unica, finalizzata alla semplificazione
dei procedimenti amministrativi.
COMUNICA STARWEB
Dal 15 marzo 2011 ComunicaSemplificato, lo
strumento dedicato alle pratiche delle imprese individuali,
sarà sostituito da ComUnica Starweb. Le funzioni presenti in
ComunicaSemplificato saranno infatti integrate in Comunica
Starweb, del quale si consiglia sin d'ora
l'utilizzo.
Da tale data sarà rilasciata la nuova release 1.2.22 di
ComunicaImpresa che conterrà le seguenti
implementazioni:
• disattivazione del software ComunicaSemplificato: vengono
oscurate le funzioni di creazione pratica, mentre resta
ancora disponibile la possibilità di modificare e inviare
pratiche create in precedenza;
• gestione delle pratiche di variazione INPS-CD (coltivatori
diretti) e INPS-IAP (imprenditori agricoli
professionali).
Con ComUnica Starweb, strumento on line semplice, efficace e
sicuro che facilita la predisposizione delle pratiche, si
potranno realizzare gli stessi adempimenti di ComUnica
Semplificato e predisporre molte altre tipologie di pratiche.
ComUnica Starweb permette di svolgere qualsiasi pratica di
Comunicazione Unica relativa alle imprese individuali, anche
artigiane, mentre per le società gestisce le pratiche che non
richiedono un atto notarile, come ad esempio i trasferimenti
di quote di Srl e il rinnovo delle cariche degli
amministratori. Per accedere a ComUnica
Starweb si utilizza la stessa userid e password di
ComunicaSemplificato.
BILANCI IN FORMATO XBRL
La modalità di presentazione nel formato elettronico
elaborabile (XBRL) dei bilanci d'esercizio deve essere
obbligatoriamente applicata anche alle
situazioni patrimoniali dei consorsi con attività
esterna da depositare al Registro delle Imprese (ex
art. 2615 c.c.) come stabilito nel parere del 23.12.2009
dell'Unioncamere e del Consiglio Nazionale dei
Dottori commercialisti.
ATTI DI TRASFERIMENTO DI QUOTE S.R.L. CON FIRMA
DIGITALE
Pubblicate le disposizioni
operative per il deposito a cura degli iscritti nella sezione
A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili.
Modalità di presentazione di denunce e domande al Registro delle Imprese
Dal 1° aprile 2010 gli adempimenti presso il Registro Imprese devono essere eseguiti esclusivamente, da parte di ogni tipo di impresa, attraverso la procedura della Comunicazione Unica per la Nascita dell'Impresa istituita dall'art. 9 del DL7/2007 (convertito in legge 40/2007)






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