Magazzini Generali
I magazzini generali:
- provvedono alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate depositate, sia nazionali che estere;
- rilasciano, ai depositanti che ne facciano espressa
richiesta:
la fede di deposito, che attribuisce la titolarità della
merce depositata;
la nota di pegno, che attribuisce un diritto di garanzia alle
merci stesse;
- provvedono alla vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle cose depositate.
Con il R.D. 16.1.1927, n. 126 è stato approvato il
Regolamento sull’ordinamento dei magazzini generali in
esecuzione del R.D.L. 1.7.1926, n. 2290 convertito nella
legge 9.6.1927, n. 1158.
La normativa ha coinvolto le Camere di Commercio nelle
seguenti attività:
Per l’istituzione, l’esercizio, le modifiche ai magazzini
generali occorre ottenere l’ autorizzazione, previa istanza
da presentare al Ministero delle Attività Produttive, per il
tramite della Camera di Commercio competente, la quale dovrà
esprimere il proprio parere sull’opportunità
dell’accoglimento o meno della domanda, in particolare dal
punto di vista dell’idoneità e sufficienza dei locali e degli
impianti rispetto alle esigenze del commercio locale e della
conservazione delle merci che vi saranno depositate.
I magazzini generali autorizzati possono istituire, previa
autorizzazione, succursali per il deposito delle sole merci
nazionali, quando ne sia dimostrata l'opportunità
nell'interesse della produzione e dei traffici locali. La
relativa domanda deve essere diretta al Ministero Attività
Produttive per il tramite della Camera di Commercio.
Alla Camera di Commercio è attribuita la vigilanza sui
magazzini fiduciari privati e doganali esistenti nella
propria circoscrizione; per i magazzini doganali la vigilanza
di cui sopra è esercitata d'intesa con la competente autorità
doganale.
Le ispezioni avvengono:
da parte delle Camere di Commercio, in ogni tempo, per mezzo
di funzionari designati dal Prefetto;
da parte del Ministro per le Attività Produttive, valendosi
di propri funzionari, in casi di particolare gravità o per
accertare il regolare andamento del magazzino;
d’intesa con le autorità doganali nei magazzini autorizzati
per le merci estere, relativamente al movimento di tali
merci.
Loro finalità è quella di:
vigilare, con particolare diligenza, se le merci depositate e
specialmente quelle coperte dalla fede di deposito e dalla
nota di pegno siano custodite e conservate a dovere;
accertare l'esattezza delle situazioni mensili dei magazzini
generali;
controllare l’esistenza della ditta nella filigrana dei
titoli rappresentativi delle merci nonché il loro
contenuto.






Fatti riconoscere