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Magazzini Generali

I magazzini generali:

  • provvedono alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate depositate, sia nazionali che estere;
  • rilasciano, ai depositanti che ne facciano espressa richiesta:


la fede di deposito, che attribuisce la titolarità della merce depositata;

la nota di pegno, che attribuisce un diritto di garanzia alle merci stesse;

  • provvedono alla vendita volontaria o forzata ai pubblici incanti delle cose depositate.


Con il R.D. 16.1.1927, n. 126 è stato approvato il Regolamento sull’ordinamento dei magazzini generali in esecuzione del R.D.L. 1.7.1926, n. 2290 convertito nella legge 9.6.1927, n. 1158.

La normativa ha coinvolto le Camere di Commercio nelle seguenti attività:

Per l’istituzione, l’esercizio, le modifiche ai magazzini generali occorre ottenere l’ autorizzazione, previa istanza da presentare al Ministero delle Attività Produttive, per il tramite della Camera di Commercio competente, la quale dovrà esprimere il proprio parere sull’opportunità dell’accoglimento o meno della domanda, in particolare dal punto di vista dell’idoneità e sufficienza dei locali e degli impianti rispetto alle esigenze del commercio locale e della conservazione delle merci che vi saranno depositate.

I magazzini generali autorizzati possono istituire, previa autorizzazione, succursali per il deposito delle sole merci nazionali, quando ne sia dimostrata l'opportunità nell'interesse della produzione e dei traffici locali. La relativa domanda deve essere diretta al Ministero Attività Produttive per il tramite della Camera di Commercio.

Alla Camera di Commercio è attribuita la vigilanza sui magazzini fiduciari privati e doganali esistenti nella propria circoscrizione; per i magazzini doganali la vigilanza di cui sopra è esercitata d'intesa con la competente autorità doganale.

Le ispezioni avvengono:

da parte delle Camere di Commercio, in ogni tempo, per mezzo di funzionari designati dal Prefetto;

da parte del Ministro per le Attività Produttive, valendosi di propri funzionari, in casi di particolare gravità o per accertare il regolare andamento del magazzino;

d’intesa con le autorità doganali nei magazzini autorizzati per le merci estere, relativamente al movimento di tali merci.

Loro finalità è quella di:

vigilare, con particolare diligenza, se le merci depositate e specialmente quelle coperte dalla fede di deposito e dalla nota di pegno siano custodite e conservate a dovere;

accertare l'esattezza delle situazioni mensili dei magazzini generali;

controllare l’esistenza della ditta nella filigrana dei titoli rappresentativi delle merci nonché  il loro contenuto.

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