M.U.D. (Modello unico di dichiarazione ambiente)
La circolare firmata il 2 marzo 2011 dal Direttore
Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle
Risorse Idriche reca indicazioni operative relative
all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di
cui alla Legge 70/94, al DPCM 27/4/2010 ed all'articolo 12
del DM 17/12/2009, come modificato con DM
22/12/2010.
Nelle more della piena entrata a regime (a decorrere
dall’1.6.2011) del SISTRI quale unico strumento per la
registrazione e la tracciabilità dei rifiuti, il DM 17
dicembre 2009, istitutivo del SISTRI, ha previsto, a carico
dei soli produttori iniziali di rifiuti e delle imprese ed
enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
dei rifiuti che erano tenuti a presentare il MUD, l’obbligo
di comunicare al SISTRI determinate informazioni.
I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività
di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione
non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun
adempimento di comunicazione a decorrere dall’anno
2010.
Le informazioni relative all’anno 2010 devono essere
comunicate, secondo le modalità di seguito illustrate, entro
il 30 aprile 2011, mentre le informazioni relative al periodo
1.1.2011 - 31.5.2011 dovranno essere comunicate entro il 31
dicembre 2011.
Stante il disposto dell’articolo 12 del DM 17 dicembre 2009,
come modificato con DM 22 dicembre 2010, le informazioni da
comunicare sono riferite anche al periodo cosiddetto del
“doppio binario”, nel quale è stato mantenuto anche l’obbligo
di tenuta del registro di carico e scarico e del formulario
di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193
del d.lgs. n. 152/2006. Alla luce di ciò, tutti i soggetti
sopra indicati dovranno presentare, entro il 30 aprile
2011, la comunicazione SISTRI per tutto il 2010 e per
il periodo dal 1° gennaio al 31 maggio 2011.
La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà
dunque avvenire con le seguenti modalità alternative, a
scelta dell’interessato:
- compilando in via telematica gli appositi modelli, che
saranno pubblicati sul portale www.sistri.it,
oppure
- compilando e trasmettendo alla Camera di commercio
territorialmente competente, previo pagamento del diritto di
segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione
del MUD di cui alla legge n. 70/94, le schede del Capitolo 1
- Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica
attività svolta.
Nei prossimi giorni tramite il sito www.ecocerved.it, verranno
resi disponibili il software per la compilazione e la
presentazione della Dichiarazione SISTRI MUD.
Sullo stesso sito potrete trovare la circolare.
Cos’è
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito
con la Legge n. 70/1994, è un modello attraverso il quale
devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività
economiche, quelli raccolti dal Comune e quelli smaltiti,
avviati al recupero o trasportati nell'anno precedente la
dichiarazione.
Il modello va presentato di norma entro il 30 aprile
di ogni anno. Il MUD si articola in varie sezioni.
Si riportano di seguito gli obblighi relativi alla sezione
rifiuti, rimandando per altri argomenti (imballaggi e veicoli
fuori uso) ai testi normativi e ai siti di riferimento; per
quanto riguarda in particolare le emissioni, si veda la
voce dichiarazione INES nel capitolo sottostante.
Chi deve presentarlo
Sulla base del D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 (Testo Unico Ambientale), così come modificato dal D. Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, i soggetti che devono presentare il MUD, sezione rifiuti, sono:
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti, con più di dieci dipendenti, produttori
iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti:
- da lavorazioni industriali,
- da lavorazioni artigianali,
- dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; - chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- chi svolge operazioni di recupero e di smaltimento rifiuti;
- imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi con un volume d’affari annuo superiore ad euro 8.000;
- enti e professionisti, organizzati come impresa (per esempio cliniche, poliambulatori, ecc.) che erogano prestazioni sanitarie con relativa produzione di rifiuti pericolosi;
- consorzi costituiti con finalità di recupero di particolari tipologie di rifiuti;
- Comuni o loro consorzi o Comunità montane o Aziende speciali, per la raccolta e gestione di rifiuti urbani e assimilati e per la gestione di rifiuti speciali;
- gestori del servizio pubblico per i rifiuti pericolosi
conferiti da produttori in base ad apposita
convenzione.
Chi non deve presentarlo
Sono, di conseguenza, esclusi dalla presentazione del MUD:
- imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui al punto 2) di cui sopra;
- imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti dalle stesse attività di cui al punto 2), ma che non hanno più di dieci dipendenti;
- imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo non superiore a euro 8.000;
- soggetti che conferiscono i propri rifiuti pericolosi al servizio pubblico di raccolta mediante convenzione, limitatamente alla quantità conferita;
- professionisti, non associati in forma d’impresa, che erogano prestazioni sanitarie (es. studi medici e dentistici in genere con relativa produzione di rifiuti pericolosi);
- imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- produttori di rifiuti pericolosi non urbani che non sono inquadrati in “enti” o “imprese”;
- soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
Modalità di presentazione
Il MUD sezione rifiuti va presentato alla Camera di commercio della provincia in cui ha sede l’unità locale che produce o gestisce i rifiuti stessi.
Per le imprese di solo trasporto dei rifiuti, per unità
locale s’intende la sede legale; per le imprese che svolgono
attività di intermediazione e commercio dei rifiuti senza
detenzione, l’unità locale coincide con la sede presso la
quale l’impresa conserva i registri di carico e scarico.
Scheda semplificata MUD
Può essere presentata da tutti i dichiaranti che presentano tutte queste caratteristiche:
- resentano la comunicazione rifiuti su supporto cartaceo
- sono produttori di non più di tre rifiuti
- i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione
- per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari
Un dichiarante che abbia solo parte di questi requisiti non può presentare la scheda semplificata.
Invio Telematico del MUD
In caso di compilazione informatica della comunicazione rifiuti, in alternativa alla modalità di invio dei dischetti tramite posta o tramite consegna diretta alla Camera di Commercio, questa può essere spedita per via telematica attraverso il sito www.mudtelematico.it
- Per avvalersi di questa modalità di invio i dichiaranti
debbono essere in possesso di:
computer; - collegamento ad internet;
- smart card e relativo lettore;
- certificato di firma digitale valido.
Il MUD sezione rifiuti può essere compilato:
- su supporto cartaceo (esclusi i grandi produttori e gestori di rifiuti, oltre che gli autodemolitori e simili);
- mediante spedizione con raccomandata senza avviso di ricevimento alla Camera di Commercio di Bologna, casella postale succursale 35 - Piazza Costituzione 8 - 40128 Bologna
- mediante consegna diretta all’Ufficio MUD della Camera di Commercio di Bologna - Piazza Costituzione 8 - Palazzo Affari - 3° piano - ufficio n. 9
- su supporto digitale: a tal fine è disponibile un
apposito software scaricabile dai siti di Ecocerved e
Unioncamere
Diritti di Segreteria
L’importo dei diritti di segreteria è confermato in € 10,00 per ciascuna dichiarazione MUD presentata su supporto magnetico, ed in €15,00 per ciascuna dichiarazione presentata su supporto cartaceo.
Per il versamento dei diritti di segreteria è possibile utilizzare il bollettino di c/c postale predisposto dalla Camera di Commercio di Bologna (distribuito unitamente al materiale necessario alla compilazione) oppure compilare un bollettino postale su c/c 750406 intestato alla Camera di Commercio di Bologna.
La parte del bollettino di c/c postale riportante la dicitura “attestazione” va allegata alla dichiarazione MUD.
Scadenza
La scadenza è fissata per il 30 APRILE 2011.
INTEGRAZIONE AL MUD DELLA "DICHIARAZIONE INES"
Cos'è
La Dichiarazione INES (Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti) è una comunicazione annuale, stabilita dall'articolo 10 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372 (ora abrogato dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59), relativa alle emissioni in aria e acqua derivanti dalle attività industriali individuabili come attività IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), e cioè:
- attività energetiche;
- produzione e trasformazione di metalli;
- attività industriali dei prodotti minerari;
- attività industriali chimiche;
- gestione dei rifiuti;
- altre attività similari.
Le informazioni contenute nella Dichiarazione vengono raccolte nell’apposito Registro INES.
Il D.P.C.M. del 24 dicembre 2002 (Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2003) ha integrato la Dichiarazione INES - o “Comunicazione IPPC” - nel MUD.
Chi deve presentarla
La Dichiarazione deve essere presentata, tramite il MUD, da tutti i gestori di complessi IPPC nelle cui emissioni in aria e/o in acqua è presente almeno un inquinante di cui alle tabelle 1.6.2 o 1.6.3 riportate nell'allegato 1 al D.M. 23/11/2001, in quantità superiore al valore soglia corrispondente riportato nelle stesse tabelle.
Modalità di presentazione
Come previsto dall'articolo 4, comma 4, del D.M. 23/11/2001, la presentazione della Dichiarazione INES nel capitolo emissioni del MUD deve avvenire esclusivamente per via telematica, attraverso i siti indicati nella sezione "Collegamenti esterni".
CODICI CER
Ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 09/04/2002 nel 2003 il Capitolo 1- rifiuti del MUD dovrà essere presentato utilizzando la nuova classificazione CER.






Fatti riconoscere