M.U.D. (Modello unico di dichiarazione ambiente)
Mud 2012
Sul supplemento ordinario n. 23 della Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 2011 è stato pubblicato il Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre
2011 "Approvazione del modello unico di dichiarazione
ambientale per l'anno 2012".
Il modello di cui al decreto sara' utilizzato per le
dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2012, con
riferimento all'anno 2011, da parte dei soggetti interessati
che sono così individuati:
- comuni o loro Unioni e/o Consorzi e Comunità Montane;
- produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche
iscritti al Registro nazionale e Sistemi Collettivi di
Finanziamento;
- CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3,
lettere a) e c);
- soggetti che effettuano le attività di trattamento dei
veicoli fuori uso e dei relativi componenti e
materiali.
Si ricorda che i produttori iniziali di rifiuti e le imprese
e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di
smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione
del modello unico di dichiarazione ambientale dovranno
presentare la dichiarazione SISTRI, ai sensi del DM
52/2011.
La scadenza per tutte le comunicazioni è il 30 aprile
2012.
Rispetto agli obblighi previsti nel 2011
possiamo così riassumere affinità e divergenze:
- le modalità di compilazione e trasmissione della
dichiarazione SISTRI da parte di produttori e gestori di
rifiuti rimangono immutate mentre la dichiarazione MUD
dei gestori di veicoli fuori uso deve essere inviata
esclusivamente mediante l’uso del servizio www.mudtelematico.it
- per quanto riguarda i produttori di apparecchiature
elettriche ed elettroniche e i sistemi collettivi di
finanziamento, le modalità le modalità di compilazione e
trasmissione rimangono immutate.
- per quanto riguarda il CONAI vengono modificate le schede
per la compilazione, con la previsione di una sezione
specifica.
- per quanto riguarda i Comuni, o loro Consorzi e/o Comunità
Montane, vengono modificate le schede e viene previsto
l'obbligo di compilazione via telematica. La spedizione della
dichiarazione potrà avvenire o via telematica con firma
digitale o stampando le schede generate dalla procedura e
trasmettendole alla Camera di commercio su supporto
cartaceo.
Semplificazioni relative a registri di carico e
scarico dei rifiuti e MUD per alcuni tipi di attività.
Il Decreto-Legge del 6/12/2011 n. 201, recante
"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici", pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge
del 22/12/2011 n. 214, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.
300 del 27 dicembre 2011, ha emanato alcune disposizioni in
materia di semplificazione della gestione dei rifiuti
speciali per alcune attività.
Infatti al Titolo IV, Capo III, l'art. 40 comma
8 dispone che " i soggetti che svolgono le attività
di estetista, acconciatore, trucco permanente e
semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo,
callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti
pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe
e oggetti taglienti usati) " possono assolvere l'obbligo di
registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e
l'obbligo della comunicazione MUD al Catasto dei rifiuti,
attraverso la compilazione e conservazione, in ordine
cronologico, dei formulari di trasporto.
Cos’è
Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), istituito con la Legge 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell'anno precedente la dichiarazione.
Il modello va presentato di norma entro il 30 aprile di ogni anno. Il MUD si articola in varie sezioni. Si riportano di seguito gli obblighi relativi alla sezione rifiuti, rimandando per altri argomenti (imballaggi e veicoli fuori uso) ai testi normativi e ai siti di riferimento.
Chi deve presentarlo
Sulla base del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152 (Testo Unico Ambientale), così come modificato dal d.lgs 16 gennaio 2008 n. 4, i soggetti che devono presentare il MUD sezione rifiuti sono:
1) imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
2) imprese ed enti, con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti:
- da lavorazioni industriali,
- da lavorazioni artigianali,
- dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché di fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, da depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
3) imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi con un volume d’affari annuo superiore ad euro 8.000;
4) enti e professionisti, organizzati come impresa (per esempio cliniche, poliambulatori, ecc.) che erogano prestazioni sanitarie con relativa produzione di rifiuti pericolosi;
5) consorzi costituiti con finalità di recupero di particolari tipologie di rifiuti;
6) Comuni o loro consorzi o Comunità montane o Aziende speciali per la raccolta e gestione di rifiuti urbani e assimilati e per la gestione di rifiuti speciali;
7) gestori del servizio pubblico per i rifiuti pericolosi conferiti da produttori in base ad apposita convenzione.
Chi non deve presentarlo
Sono, di conseguenza, esclusi dalla presentazione del MUD:
1) imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui al punto 2) di cui sopra;
2) imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti dalle stesse attività di cui al punto 2) di cui sopra, ma che non hanno più di dieci dipendenti;
3) imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo non superiore a euro 8.000;
4) soggetti che conferiscono i propri rifiuti pericolosi al servizio pubblico di raccolta mediante convenzione, limitatamente alla quantità conferita;
5) professionisti, non associati in forma d’impresa, che erogano prestazioni sanitarie (es. studi medici e dentistici in genere con relativa produzione di rifiuti pericolosi);
6) imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi e non pericolosi;
7) produttori di rifiuti pericolosi non urbani che non sono inquadrati in “enti” o “imprese”;
8) soggetti abilitati allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.
Modalità di presentazione
Il MUD sezione rifiuti va presentato alla Camera di commercio della provincia in cui ha sede l’unità locale che produce o gestisce i rifiuti stessi.
Scheda semplificata MUD
Può essere presentata da tutti i dichiaranti in possesso di tutte le seguenti caratteristiche:
- presentano la comunicazione rifiuti su supporto cartaceo
- sono produttori di non più di tre rifiuti
- i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione
- per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari.
Un dichiarante che abbia solo alcuni di questi requisiti non può presentare la scheda semplificata.
Invio Telematico del MUD
In caso di compilazione informatica della comunicazione rifiuti, in alternativa alla modalità di invio dei dischetti tramite posta o tramite consegna diretta alla Camera di Commercio, questa può essere spedita per via telematica attraverso il sito www.mudtelematico.it
Per avvalersi di
questa modalità di invio i dichiaranti debbono essere in
possesso di:
- computer;
- collegamento ad internet;
- smart card e relativo lettore;
- certificato di firma digitale valido.
Il MUD sezione rifiuti può essere compilato:
- su supporto cartaceo (esclusi i grandi produttori e gestori di rifiuti, oltre che gli autodemolitori e simili)
- mediante spedizione con raccomandata senza avviso di ricevimento alla Camera di Commercio di Bologna, casella postale succursale 35 - Piazza Costituzione 8 - 40128 Bologna
- mediante consegna diretta all’Ufficio MUD della Camera di Commercio di Bologna - Piazza Costituzione 8 - Palazzo Affari - 1° piano - stanza n. 23
- su supporto digitale: a tal fine è disponibile un apposito software scaricabile dai siti di Ecocerved e Unioncamere
Diritti di Segreteria
L’importo dei diritti di segreteria è confermato in € 10,00 per ciascuna dichiarazione MUD presentata su supporto magnetico, ed in € 15,00 per ciascuna dichiarazione presentata su supporto cartaceo.
Per il versamento dei diritti di segreteria è possibile utilizzare il bollettino di c/c postale predisposto dalla Camera di Commercio di Bologna (distribuito unitamente al materiale necessario alla compilazione) oppure compilare un bollettino postale indicando il c/c postale 750406 intestato alla Camera di Commercio di Bologna.
La parte del bollettino di c/c postale riportante la dicitura “attestazione” va allegata alla dichiarazione MUD.
Scadenza
La scadenza è fissata per il 30 APRILE 2012.
Dichiarazione PRTR 2012 (anno di riferimento 2011):
Dal 2 aprile 2012 è disponibile la procedura per l’inserimento e la trasmissione dei dati ai sensi dell’art.4, comma 1, del DPR n.157/2011 (art.5 Regolamento CE n.166/2006). Scadenza ufficiale per la presentazione della dichiarazione è il 30 aprile 2012.
Per ulteriori informazioni circa contenuti, formato e linee
guida della comunicazione si rimanda agli allegati del D.P.R.
n. 157/2011 disponibile al seguente indirizzo:
http://www.eper.sinanet.apat.it/site/_contentfiles/00000000/65_DPR_EPRTR_9.2011.pdf che regola l’esecuzione del Regolamento CE n.166/2006.
Istruzioni aggiuntive per la compilazione delle dichiarazioni delle aziende agroindustriali (allevamenti suinicoli e avicoli) sono contenute nel documento:
http://www.eper.sinanet.apat.it/site/_contentfiles/00000000/64_istruzioni%20aggiuntive%20dichiarazione%20PRTR%20allevamenti.pdf
I dati INES/PRTR validati dall'autorità competente sono
consultabili sul sito del Registro E-PRTR, curato dalla
Commissione Europea e dall'Agenzia Europea per l'Ambiente,
all’indirizzo http://prtr.ec.europa.eu/.
Sul sito del registro nazionale www.eper.sinanet.apat.it
sono temporaneamente disponibili i dati del registro
nazionale relativi agli anni 2002-2006.
CODICI CER
Ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 09/04/2002 nel 2003 il Capitolo 1- rifiuti del MUD dovrà essere presentato utilizzando la nuova classificazione CER.






Fatti riconoscere