Soggetti obbligati al pagamento
Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese
che al primo gennaio di ogni anno
risultano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese di
cui all'Art. 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso
dell'anno di riferimento.
Dal 2011, sono tenuti al pagamento anche i soggetti iscritti al solo Repertorio Economico Amministrativo – REA – (associazioni, fondazioni, ecc.).
Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in
altra provincia, il diritto è dovuto alla
Camera di Commercio ove è iscritta la sede legale o
principale al primo gennaio dell'anno a cui si
riferisce il pagamento, o alla diversa data se l'impresa è
stata costituita successivamente al primo
gennaio.
L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.






Fatti riconoscere