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Soggetti obbligati al pagamento

Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese che al primo gennaio di ogni anno
risultano iscritte o annotate nel Registro delle Imprese di cui all'Art. 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, nonché le imprese iscritte o annotate nel corso dell'anno di riferimento.

Dal 2011, sono tenuti al pagamento anche i soggetti iscritti al solo Repertorio Economico Amministrativo – REA – (associazioni, fondazioni, ecc.).

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla
Camera di Commercio ove è iscritta la sede legale o principale al primo gennaio dell'anno a cui si
riferisce il pagamento, o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al primo
gennaio.

L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

 

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