Soggetti esonerati dal pagamento
Le imprese individuali cessano di essere
tenute al pagamento dall'anno successivo alla cessazione di
attività, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia
stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a
quello di cessazione.
Le società ed altri enti collettivi cessano
di essere tenute al pagamento dall'anno successivo
all'approvazione del bilancio finale di liquidazione (o del
piano di riparto finale), purché la domanda di cancellazione
dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno
successivo a quello di approvazione.
Le società di persone ed i consorzi che si
sciolgono senza fase di liquidazione cessano di essere tenute
al pagamento dall'anno successivo all'atto di scioglimento
senza liquidazione, purché la domanda di cancellazione dal
R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio di tale
anno.
Inoltre:
Le imprese per le quali sia stato dichiarato il
fallimento o la liquidazione coatta amministrativa
cessano di essere tenute al pagamento a partire dall'anno
successivo a quello di adozione del provvedimento, purché non
sia stato autorizzato e fino a quando non sia cessato
l'esercizio provvisorio d'impresa.
Le società cooperative poste in scioglimento
da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2544 del Codice
Civile cessano di essere tenute al pagamento a partire
dall'anno successivo a quello della data del provvedimento
che ha comportato lo scioglimento.
Pertanto, a partire dal 2001:
• sono obbligate al pagamento anche le società iscritte negli
anni precedenti che al primo gennaio dell'anno di riferimento
risultano poste in liquidazione;
• sono obbligate al pagamento anche le società iscritte negli
anni precedenti che hanno cessato l'attività;
• la cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese
individuali con data cessazione attività retroattiva non
comporta l'esonero dal pagamento con effetto retroattivo.







Fatti riconoscere