Il ravvedimento operoso
L’istituto del ravvedimento è disciplinato dall’art. 6
del D.M. 54/05, che consente al contribuente, entro un anno
dalla scadenza del pagamento, di sanare spontaneamente le
violazioni commesse beneficiando della riduzione della misura
minima della sanzione applicabile, purché le violazioni non
siano già state constatate e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di
accertamento delle quali i soggetti interessati abbiano avuto
formale conoscenza.
La sanzione ridotta da applicare in sede di versamento con
ravvedimento del diritto annuale è pari al:
• 3,75% del tributo dovuto, se la regolarizzazione interviene
entro trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento
(N.B. il ravvedimento "breve" è alternativo alla
maggiorazione dello 0,40% - non è possibile, per il diritto
annuale, calcolare il ravvedimento su tributo+0,40% e
decorrenza dalla scadenza + 30gg.);
• 6% del tributo dovuto, se la regolarizzazione interviene
dal trentunesimo giorno e comunque entro un anno dalla data
di scadenza del pagamento.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale (2,5% fino al 31/12/2007; 3% dal 01/01/2008 al 31/12/2009; 1% dal 01/01/2010 al 31/12/2010; 1,5% dal 01/01/2011) con maturazione giorno per giorno.
Il versamento deve essere effettuato con Modello Unificato F24 compilato nella Sezione ICI ed altri tributi locali.
Codici tributo da utilizzare:
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| BO | 3850 - per il diritto annuale |
| BO | 3851 - per gli interessi |
| BO | 3852 - per la sanzione |
L’anno di riferimento da indicare sarà in tutte le righe
quello di competenza del tributo.
Eventi Eccezionali
Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi e situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.






Fatti riconoscere