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Sanzioni - Ravvedimento operoso

In caso di omesso o tardato pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54, al “Regolamento interno per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale” approvato con Deliberazione di Consiglio n. 16 del 12 dicembre 2005.

Si rammenta inoltre che, secondo quanto prevede l'art. 24 comma 35 della Legge 449/1997, l'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza, per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro Imprese.

Con provvedimento n. 247 del 21 Luglio 2003 la Camera di Commercio di Bologna ha deliberato di non aderire alla definizione agevolata (condono) del diritto annuale

Il ravvedimento operoso

L’istituto del ravvedimento è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, che consente al contribuente, entro un anno dalla scadenza del pagamento, di sanare spontaneamente le violazioni commesse beneficiando della riduzione della misura minima della sanzione applicabile, purché le violazioni non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.
La sanzione ridotta da applicare in sede di versamento con ravvedimento del diritto annuale è pari al:
• 3,75% del tributo dovuto, se la regolarizzazione interviene entro trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento (N.B. il ravvedimento "breve" è alternativo alla maggiorazione dello 0,40% - non è possibile, per il diritto annuale, calcolare il ravvedimento su tributo+0,40% e decorrenza dalla scadenza + 30gg.);
• 6% del tributo dovuto, se la regolarizzazione interviene dal trentunesimo giorno e comunque entro un anno dalla data di scadenza del pagamento.

N.B. Con Circolare prot. 62417 del 30/12/2008 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che non si applica al ravvedimento di diritto annuale la riduzione delle percentuali di sanzione (dal 3,75% al 2,5%; dal 6% al 3%) disposta dall’art. 16 del D.L. 185/08 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 2/09.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale (2,5% fino al 31/12/2007; 3% dal 01/01/2008) con maturazione giorno per giorno.

Il versamento deve essere effettuato con Modello Unificato F24 compilato nella Sezione ICI ed altri tributi locali.

Codici tributo da utilizzare:

 

Codice Ente Codice Tributo
BO 3850 - per il diritto annuale
BO 3851 - per gli interessi
BO 3852 - per la sanzione


L’anno di riferimento da indicare sarà in tutte le righe quello di competenza del tributo.

Eventi Eccezionali

Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi e situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

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