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Rimborsi e compensazioni

Rimborsi (modulo e istruzioni per la compilazione)

Dal primo gennaio 2002 non è più possibile presentare istanze di rimborso per annualità anteriori al 2000 (art.17 Legge 23 dicembre 1999, n. 488).
Per le annualità dal 2000 in poi, le richieste di rimborso e le azioni giudiziali conseguenti devono essere presentate e proposte, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento.
Si precisa che non è possibile procedere a rimborsi nei confronti di società che risultino già cancellate dal Registro Imprese.

Compensazioni

Eventuali importi di diritto annuale a credito, per versamenti non dovuti o effettuati in misura superiore al dovuto, possono essere utilizzati in compensazione per il pagamento di qualsiasi imposta/tributo/contributo con Mod. F24.

E' consigliabile verificare preliminarmente gli importi con l'ufficio competente.

Modalità di compilazione del Mod. F24:

SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
Codice Ente = BO
Codice tributo = 3850
Anno = . . . . (l'anno di maturazione del credito)

L'importo deve essere indicato nella colonna "Importi a credito compensati".

I codici tributo:
3851 - Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale
3852 - Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale
non sono utilizzabili in compensazione.

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