Rimborsi e compensazioni
Rimborsi (modulo e istruzioni per la compilazione)
Dal primo gennaio 2002 non è più possibile presentare istanze
di rimborso per annualità anteriori al 2000 (art.17 Legge 23
dicembre 1999, n. 488).
Per le annualità dal 2000 in poi, le richieste di rimborso e
le azioni giudiziali conseguenti devono essere presentate e
proposte, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di
pagamento.
Si precisa che non è possibile procedere a rimborsi nei
confronti di società che risultino già cancellate dal
Registro Imprese.
Compensazioni
Eventuali importi di diritto annuale a credito, per versamenti non dovuti o effettuati in misura superiore al dovuto, possono essere utilizzati in compensazione per il pagamento di qualsiasi imposta/tributo/contributo con Mod. F24.
E' consigliabile verificare preliminarmente gli importi con l'ufficio competente.
Modalità di compilazione del Mod. F24:
SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI
Codice Ente = BO
Codice tributo = 3850
Anno = . . . . (l'anno di maturazione del credito)
L'importo deve essere indicato nella colonna "Importi a credito compensati".
I codici tributo:
3851 - Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto
camerale annuale
3852 - Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto
camerale annuale
non sono utilizzabili in compensazione.






Fatti riconoscere