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Diritto Annuale

IMPORTI 2011
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 127  del 03/06/2011 il Decreto 21 Aprile 2011 che determina le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio per l’anno 2011.

Rispetto al 2010, il decreto introduce alcune novità in conseguenza delle modifiche apportate all’art. 18 della Legge n. 580/1993 ad opera del Decreto Legislativo n. 23/2010.

In particolare:

- dal 2011 sono tenuti al pagamento di un diritto annuale stabilito nella misura fissa di euro 30,00 anche i soggetti iscritti nel solo REA – Repertorio Economico Amministrativo (es. associazioni);

- dal 2011 le imprese individuali iscritte nel Registro delle Imprese sono tenute al versamento di un diritto annuale in misura fissa, stabilito in euro 88,00 per gli iscritti nella sezione speciale ed euro 200,00 per gli iscritti nella sezione ordinaria, mentre tutti gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell’esercizio precedente;

- per l’anno 2011 per le società semplici (agricole e non) e per le società di cui all’art. 16 comma 2 D.Lgs. 02/02/2001, n. 96 (Società tra avvocati) il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunque previsto un regime transitorio, stabilendo un diritto nella misura fissa di euro 100,00 per le società semplici iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole e di euro 200,00 per le società semplici non iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole e per le società tra avvocati.

SCADENZA DEL PAGAMENTO
Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (termine ordinario 16 giugno ovvero per le società di capitali  il diverso termine previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l’anno solare), con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi alla scadenza originaria con la maggiorazione dello 0,40%.

N.B.  In base a quanto disposto dal DPCM 12/05/2011 “Differimento, per l’anno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti” il termine è prorogato al 06/07/2011 oppure, con la maggiorazione dell'importo dello 0,40%, al 05/08/2011 per:
- tutti gli imprenditori individuali indipendentemente dagli studi di settore;
- tutte le imprese, diverse dalle individuali, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiareranno ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio.
Si veda, a tal proposito, la Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 0103161 del 30 maggio 2011.

PAGAMENTO DI SOMME ISCRITTE A RUOLO

Si precisa che l’art. 31 del D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010, n. 122, che ha disposto che il pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori possa essere effettuato mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con l’utilizzo del modello unificato di pagamento F24 – codice tributo RUOL –

NON  E’ APPLICABILE IN CASO DI ISCRIZIONE A RUOLO DEL DIRITTO ANNUALE

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