Diritto Annuale
IMPORTI 2011
E’ stato pubblicato sulla
G.U. n. 127 del 03/06/2011 il Decreto
21 Aprile 2011 che determina le misure del
diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio
per l’anno 2011.
Rispetto al 2010, il decreto introduce alcune novità in
conseguenza delle modifiche apportate all’art. 18 della Legge
n. 580/1993 ad opera del Decreto Legislativo n.
23/2010.
In particolare:
- dal 2011 sono tenuti al pagamento di un diritto annuale
stabilito nella misura fissa di euro 30,00 anche i soggetti
iscritti nel solo REA – Repertorio Economico Amministrativo
(es. associazioni);
- dal 2011 le imprese individuali iscritte nel Registro delle
Imprese sono tenute al versamento di un diritto annuale in
misura fissa, stabilito in euro 88,00 per gli iscritti nella
sezione speciale ed euro 200,00 per gli iscritti nella
sezione ordinaria, mentre tutti gli altri soggetti sono
tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al
fatturato dell’esercizio precedente;
- per l’anno 2011 per le società semplici (agricole e non) e
per le società di cui all’art. 16 comma 2 D.Lgs. 02/02/2001,
n. 96 (Società tra avvocati) il Ministero dello Sviluppo
Economico ha comunque previsto un regime transitorio,
stabilendo un diritto nella misura fissa di euro 100,00 per
le società semplici iscritte nella sezione speciale delle
imprese agricole e di euro 200,00 per le società semplici non
iscritte nella sezione speciale delle imprese agricole e per
le società tra avvocati.
SCADENZA DEL PAGAMENTO
Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello
per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi
(termine ordinario 16 giugno ovvero per le società di
capitali il diverso termine previsto in caso di proroga
di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale
non coincidente con l’anno solare), con la possibilità di
versare nei 30 gg. successivi alla scadenza originaria con la
maggiorazione dello 0,40%.
N.B. In base a quanto disposto dal DPCM 12/05/2011
“Differimento, per l’anno 2011, di termini di effettuazione
dei versamenti dovuti dai contribuenti” il termine è
prorogato al 06/07/2011 oppure, con la maggiorazione
dell'importo dello 0,40%, al 05/08/2011 per:
- tutti gli imprenditori individuali indipendentemente dagli
studi di settore;
- tutte le imprese, diverse dalle individuali, che esercitano
attività economiche per le quali sono stati elaborati gli
studi di settore e che dichiareranno ricavi o compensi di
ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno
studio.
Si veda, a tal proposito, la
Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 0103161 del
30 maggio 2011.
PAGAMENTO DI SOMME ISCRITTE A RUOLO
Si precisa che l’art. 31 del D.L. 31/05/2010, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010, n. 122,
che ha disposto che il pagamento delle somme iscritte a ruolo
per imposte erariali e relativi accessori possa essere
effettuato mediante la compensazione dei crediti relativi
alle stesse imposte, con l’utilizzo del modello unificato di
pagamento F24 – codice tributo RUOL –
NON E’ APPLICABILE IN CASO DI ISCRIZIONE A
RUOLO DEL DIRITTO ANNUALE
- Soggetti obbligati al pagamento
- Soggetti esonerati dal pagamento
- Soggetti iscritti in corso d'anno
- Unità locali
- Quando si paga
- Versamento - modalità
- Importi - anno 2011






Fatti riconoscere