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Panificazione e Macinazione

Per il rilascio della licenza di macinazione, da richiedere alla Camera di Commercio, l’efficienza degli impianti e la loro rispondenza ai requisiti tecnici e igienico-sanitari viene accertata dall'Azienda S. L. e dalla Direzione provinciale del Lavoro. L’art. 21 del Dlgs n. 112/98 ha soppresso l’autorizzazione del Ministero dell’Industria per la realizzazione di nuovi impianti di macinazione, ampliamento, riattivazione, trasformazione, trasferimento e concentrazione di impianti esistenti.

Annualmente, entro il mese di gennaio, bisogna richiedere presso la Camera di Commercio il visto da porre sulla licenza di macinazione.

All’inizio dell’attività di macinazione, e comunque non oltre 30 giorni, la persona fisica o il legale rappresentante deve inoltrare denuncia di iscrizione o di inizio attività presso il Registro Imprese.

In caso di cessazione di attività il titolare deve restituire, con istanza motivata su carta bollata, la licenza alla Camera di Commercio.

I titolari di ditte individuali ed i soci di società in nome collettivo devono inoltre iscriversi all’Albo delle imprese artigiane. Questa iscrizione serve per fini previdenziali ed assistenziali.

AVVISO

Il Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223 (GU n. 153 del 4-7-2006) definitivamente convertito dal disegno di legge n. 741 del 2 agosto 2006 all'Art. 4. ha emanato disposizioni   urgenti  sulla  liberalizzazione  dell'attività  di produzione di pane:

  1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu' ampia   accessibilita'   dei  consumatori  ai  relativi  prodotti,  a decorrere  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate  la  legge  31 luglio  1956,  n.  1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
  2. L'impianto  di  un  nuovo  panificio  ed  il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attivita' da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7/8//90, n.241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilita' dei locali.
  3. I comuni e le autorita' competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
  4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Le presenti disposizioni sono in vigore dal 4 luglio 2006.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
ALL’ ART. 4 DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223

     All’articolo 4:

Al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dall’indicazione del nominativo del responsabile dell’attività produttiva, che assicura l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. È comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformità al diritto comunitario:

a) la denominazione di “panificio“ da riservare alle imprese che svolgono l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) la denominazione di “pane fresco“ da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

c) l’adozione della dicitura “pane conservato“ con l’indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo».

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