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Imprese di Facchinaggio

AVVISO: LIBERALIZZAZIONE DI ALCUNE ATTIVITA’ ECONOMICHE
E’ stato convertito con L. 40 del 02/04/2007 il DL 7 del 31/01/2007 che all’art. 10 definisce “Misure urgenti per la  liberalizzazione di alcune attività economiche”.
L’attività di  facchinaggio è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare alla Camera di Commercio  competente, e non può essere subordinata ai requisiti professionali, culturali  e di esperienza professionale. Dal 03/04/2007,  data di entrata in vigore della normativa,  le imprese aventi i requisiti artigiani, anche se già iscritte al Registro Imprese,  sono tenute all’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane.

Riguarda le imprese che intendono svolgere le attività di facchinaggio (attività di outsourcing esercitata per conto terzi) previste dalla  L. 57/2001 - D.M. 221/2003:

a)
  • portabagagli
  • pesatori mercati agro-alimentari,
  • facchinaggio: degli scali ferroviari, doganali, facchini generici, facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative
 b)
  •  gestione ciclo logistico (magazzini: ordini in arrivo e partenza) – movimentazione merci
  •  pulizia magazzini e piazzali (solo di questi, se invece l’attività di pulizia è generica ed in aggiunta fanno anche la pulizia di magazzini e piazzali, si fa riferimento alla L. 82/94)

 Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con lettera del 08/03/2004 prot. 25899/70 ha specificato che non rientrano nella sfera applicativa del DM 221 le attività di:

  • spedizione, trasloco, logistica, trasporto espresso;
  • imballaggio, presa e consegna, recapiti in loco, e le altre attività spurie;
  • lo sgombero neve.

Esclusioni:

  • Questo regolamento NON SI APPLICA ai pesatori pubblici (di cui all’art. 32 RD 20/09/34 e DM 11/7/83);
  • Il facchino non imprenditore ai sensi del DPR 342/94 non rientra nel campo di applicazione del DM 221.

Le imprese di facchinaggio devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • REQUISITI DI ONORABILITA’(art. 7 D.M. 221/2003)

Le imprese che intendono svolgere tali attività devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)  con cui denunciano il possesso dei requisiti  previsti dal D.M. 221/03 da presentarsi unitamente alla domanda di iscrizione o denuncia di modifica.

L’inizio di attività coincide con la presentazione della S.C.I.A. sia per il Registro delle Imprese che per l’Albo delle Imprese artigiane.

Entro sessanta giorni la Camera di Commercio verifica la sussistenza dei requisiti.

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