Imprese di Pulizia
AVVISO: LIBERALIZZAZIONE DI ALCUNE ATTIVITA’
ECONOMICHE
E’ stato convertito con L. 40 del 02/04/2007 il DL 7 del
31/01/2007 che all’art. 10 definisce “Misure urgenti per
la liberalizzazione di alcune attività
economiche”.
Le attività di pulizia e disinfezione sono
soggette alla sola dichiarazione di inizio attività da
presentare alla Camera di Commercio competente, e non
possono essere subordinate ai requisiti professionali,
culturali e di esperienza professionale. Sono fatti
salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di
onorabilità e capacità economico-finanziaria. Resta salva la
disciplina vigente per le attività di disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione.
Dal 03/04/2007, data di entrata in vigore della
normativa, le imprese aventi i requisiti artigiani,
anche se già iscritte al Registro Imprese, sono tenute
all’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane.
Attività di pulizia e disinfestazione
Riguarda le imprese che intendono svolgere una o più delle seguenti attività previste dalla L. 82/94 – D.M. 7 luglio 1997 n. 274:
- Attività di pulizia: complesso di operazioni aventi lo scopo di rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.
- Attività di disinfezione: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani ambienti ed aree mediante la distribuzione o inattivazione di organismi patogeni.
- Attività di disinfestazione: complesso di operazioni aventi lo scopo di distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie.
- Attività di derattizzazione: complesso di operazioni avente lo scopo di disinfestare, distruggere completamente o ridurre il numero dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia.
- Attività di sanificazione: complesso di operazioni aventi lo scopo di rendere sani gli ambienti migliorandone le condizioni del microclima della temperatura, dell’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione ed il rumore.
Secondo la precisazione del Ministero dell’Industria diramata
con lettera circolare datata 8 gennaio 2001 non rientrano
nell’attività d’impresa di pulizia di cui alla legge n. 82/94
le seguenti attività: 1) pulizia di caminetti; 2) l’espurgo
dei pozzi neri; 3) la sterilizzazione di terreni ed ambienti;
4) la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali; 5)
la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d’acqua,
sentieri; 4) l’attività di disinfestazione o fumigazione, in
locali confinati, di merci e derrate per mezzo di gas
tossici.
Le imprese di pulizie devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (art. 2 D.M. 274/97)
- REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI (art. 2 D.M. 274/97 circolare M.I.C.A. 3428/c del 25.11.1997; art. 10 L. 40/2007) solo per le attivita' di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione
- REQUISITI DI ONORABILITÀ (art. 2 legge 82/94)
Le imprese che intendono svolgere tali attività devono
presentare una denuncia di inizio attività (D.I.A.) con
cui denunciano il possesso dei requisiti previsti dal D.M.
274/97 da presentarsi unitamente alla domanda di iscrizione o
denuncia di modifica.
L’inizio di attività coincide con la presentazione della
denuncia di inizio attività (D.I.A.) sia per il Registro
delle Imprese che per l’Albo delle Imprese artigiane.
Entro sessanta giorni la Camera di Commercio verifica la
sussistenza dei requisiti.






Fatti riconoscere