Albo delle Imprese Artigiane
ISTRUZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA L.R. N.
1/2010 IN MATERIA DI ARTIGIANATO
Con Decreto del Presidente della Giunta
Regionale dell’Emilia Romagna n. 47 del 01.04.2011 è stata
costituita la Commissione Regionale per l’Artigianato.
Dal 16/05/2011 è stata insediata la nuova C.R.A.; da tale
atto ne consegue l’attuazione della disciplina per
l’iscrizione, modifica e cancellazione nell’Albo delle
imprese artigiane ai sensi dell’art. 3 L.R. n.
1/2010 con la conseguente soppressione delle
Commissioni Provinciali per l’Artigianato
PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE, MODIFICA, CANCELLAZIONE
DELL’IMPRESE ARTIGIANE
La nuova normativa ha introdotto innovative semplificazioni
riguardo alla procedura e ai tempi per il riconoscimento
della qualifica artigiana. Ai sensi dell’art . 3 della Legge
Regionale n. 1/2010 “gli effetti costitutivi
dell’iscrizione, della modifica e della cancellazione
nell’Albo delle imprese artigiane, o nella separata sezione,
decorrono dalla data di presentazione da parte
dell’interessato della comunicazione unica”, alla Camera
di Commercio, Ufficio del Registro delle imprese
territorialmente competente, per via telematica o su supporto
informatico. Restano immutati, invece, i requisiti richiesti
per l’iscrizione nell’Albo Imprese Artigiane, che continuano
ad essere disciplinati dalle vigenti disposizioni di
legge.
A norma dell’art. 3 della Legge Regionale n. 1/2010, ai fini
dell’iscrizione all’Albo delle imprese
artigiane, l’interessato presenta alla Camera di Commercio –
ufficio del Registro delle Imprese territorialmente
competente, la Comunicazione Unica per la nascita
dell’impresa ex Legge n. 40/2007, corredata da tutte le
autocertificazioni e delle attestazioni richieste dalla norma
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, con
assunzione di responsabilità penale a norma dell’art. 76 del
suddetto D.P.R.. Il possesso dei presupposti e dei requisiti
di legge di riconoscimento della qualifica artigiana deve
essere attestato mediante la compilazione del MODELLO
AA (vedi sotto), approvato dalla Regione e
disponibile nella sezione modulistica del sito camerale Albo
Imprese Artigiane, che, quindi, va obbligatoriamente allegato
alla pratica Comunica.
La ricevuta rilasciata dall’Ufficio del Registro delle
Imprese con la denuncia di iscrizione mediante Comunicazione
Unica costituisce titolo per l’acquisizione immediata della
qualifica di impresa artigiana e per l’avvio dell’attività
artigiana; dalla predetta data decorre l’iscrizione all’Albo
delle Imprese Artigiane o alla sezione separata dei
Consorzi.
A norma dell’art. 4 della Legge regionale n. 1/2010, le
imprese artigiane iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane
sono tenute a trasmettere, entro 30 giorni dal verificarsi
dell’evento, alla Camera di Commercio, Ufficio del Registro
delle Imprese, la Comunicazione Unica di
modifica, corredata da tutte le
autocertificazioni e delle attestazioni richieste dalla norma
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, con
assunzione di responsabilità penale a norma dell’art. 76 del
suddetto D.P.R.(Modello AA), relativa a:
1. Modificazioni dei requisiti artigiani;
2. Cessazione dell’attività;
3. Perdita dei requisiti previsti dalla legge per
l’iscrizione.
Le modificazioni di cui al punto 1., nelle more delle
direttive da parte della Commissione regionale per
l’Artigianato, sono quelle riguardanti:
• Ingresso/recesso di socio partecipante all’attività a
seguito di cessioni di quote;
• Inizio/fine della partecipazione dei soci;
• Inclusione/cancellazione di collaboratori
familiari;
• Assunzione di gestione a norma dell’art. 5, comma 4,
della Legge n. 443/1985;
• Richiesta di riconoscimento attività
artistica/tradizionale/abbigliamento su misura di cui al DPR
n. 288/2001 (se presentata con altra domanda).
La denuncia di cessazione dell’attività artigiana, con
conseguente cancellazione dall’Albo imprese
Artigiane, costituisce adempimento obbligatorio solo nel caso
in cui l’impresa rimanga iscritta al Registro delle Imprese;
la cancellazione dal Registro delle Imprese comporta
invece l’automatica cancellazione anche dall’Albo delle
Imprese Artigiane e dagli elenchi previdenziali ed
assistenziali INPS.
Riassumendo, in sintesi, gli adempimenti
pubblicitari dovuti all’Albo delle Imprese Artigiane sono i
seguenti:
1. la prima iscrizione, la cancellazione (fatto salvo
quanto sopra riportato) e le modificazioni che riguardano
dati rilevanti per l’Albo Artigiani, ma la cui iscrizione non
è prevista nel Registro delle Imprese;
2. la modifica che implica l’acquisto o la perdita dei
requisiti artigiani per la quale, quindi, sussiste l’obbligo
di chiedere l’iscrizione o la cancellazione all’Albo delle
Imprese Artigiane, mentre una modifica anagrafica presentata
al Registro delle Imprese che non comporta acquisto/perdita
dei requisiti artigiani assolve anche agli obblighi
amministrativi nei confronti dell’Albo Artigiani;
3. la comunicazione all’Albo di notizie anagrafiche già
iscritte al Registro delle imprese non è obbligatoria se non
quando implica l’acquisto o la perdita dei requisiti
artigiani per cui si rende necessaria la denuncia all’Albo
delle imprese Artigiane.
La Comunicazione Unica e le relative dichiarazioni sono
oggetto di verifica , a posteriori e possono dare origine,
entro 20 giorni dalla data di presentazione della
Comunicazione Unica e secondo le procedure di cui alla legge
n. 241/90, ad una procedura di accertamento, su iniziativa
della sezione provinciale della Commissione regionale
per l’artigianato, da parte del Servizio regionale per
l’artigianato, che si esprime nel termine di 60 giorni dalla
segnalazione.
MODULISTICA
La vigente modulistica ministeriale, contenente il Mod. AA
utilizzato per comunicare dati all’AIA e agli enti
previdenziali, è stato integrato con il
modulo AA approvato dalla Regione Emilia – Romagna.
Il modulo che contiene le dichiarazioni di possesso dei
requisiti artigiani rese ai sensi degli art. 46 e 47 del
testo unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. n.
445/2000 va allegato alla pratica e dovrà essere
identificato attualmente con il codice C28
.
Il programma Starweb genera automaticamente il modulo AA; per
le pratiche Fedra l’utente deve invece provvedere
personalmente all’allegazione del modulo AA.
Il modulo, generato da Starweb o allegato in Fedra, in
formato cartaceo deve essere compilato, sottoscritto con
firma autografa dal titolare/legale rappresentante e
trasmesso in PDF/A-1 e unito alla pratica, congiuntamente a
un documento di riconoscimento (è sufficiente quello
eventualmente allegato a Comunica) oppure il modello,
allegato in formato PDF/A-1 deve essere sottoscritto
digitalmente dal dichiarante.
Si informa che è obbligatorio allegare il suddetto modulo
alle pratiche. Le pratiche che non conterranno il
suddetto modulo saranno oggetto di apposita segnalazione alla
Regione.
Il nuovo modulo AA è scaricabile dal sito web istituzionale
della Camera alla sezione Registro Imprese /Albo Artigiani/
Modulistica .
SANZIONI
Il nuovo regime sanzionatorio per l’omessa o ritardata
presentazione di domande all’Albo delle Imprese
Artigiane, previsto dall’art. 17 della L.R. n. 1/2010,
è entrato in vigore il 16/05/2011. L’applicazione della nuova
normativa dovrà riguardare le pratiche presentate all’ufficio
dal 16.05.2011.
La sanzione per ritardato od omessa presentazione di domanda
presentata con modalità Comunica ammonta a:
|
EVENTO |
IMPORTO SANZIONI |
|
Iscrizioni |
Euro 500,00 a carico del titolare dell’impresa individuale o di ogni amministratore in carica al momento della violazione (31° giorno successivo all’evento) |
|
Modificazioni e cancellazioni |
Euro 333,00 a carico del titolare dell’impresa individuale o di ogni amministratore in carica al momento della violazione (31° giorno successivo all’evento) |
ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, ED AMMISSIONE
AI CORSI DI ESTETISTE
CERTIFICAZIONI
A seguito della abolizione delle Commissioni
Provinciali per l’Artigianato le competenze relative alle
richieste di certificazione inerenti:
- l'ammissione ai corsi per l'attività di estetista (L.
1/1990);
sono ora attribuite al Servizio Regionale istituito con la
suddetta L.R. n. 1/2010.
Indicazioni fornite dalla Regione sulle modalità di
richiesta ammissione ai corsi per l'attività di estetista
(L.1/90):
1) la richiesta deve essere accompagnata da due marche da
bollo da € 14,62 (una per la richiesta ed una per il
certificato) e dalla fotocopia integrale e leggibile di un
documento d’identità valido, contenente la firma autografa
dell’interessato; occorrerà compilare anche il prestampato di
certificazione
2) devono esser versati € 5.00, per diritti di segreteria,
pagabili:
a) tramite versamento su c/c postale n° 16120404 intestato a Camera di Commercio Bologna – causale: richiesta ammissione corso estetista.
L'originale dell'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegato al modulo di richiesta della certificazione.
b) allo sportello Registro Imprese.
Le caratteristiche che individuano un’impresa come artigiana
sono:
- avere per scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest’ultime;
- l’esercizio personale e professionale del titolare dell’impresa, il quale svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
- la prevalenza del lavoro del titolare (anche manuale) nel processo produttivo, rispetto al capitale impiegato;
- l’imprenditore artigiano non può essere socio operante in altre imprese artigiane e neppure essere titolare di più imprese artigiane individuali contemporaneamente;
- il titolare deve avere piena responsabilità dell’azienda ed assumersi tutti i rischi e gli oneri inerenti la sua direzione e gestione;
- possibilità di assumere dipendenti, ma nel rispetto dei
limiti dimensionali stabiliti dall’art. 4 della Legge quadro
443/85.
L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è obbligatoria, ad esclusione delle S.r.l. con pluralità di soci per le quali l'iscrizione è facoltativa.
Chi si iscrive all’Albo Imprese Artigiane:
- impresa individuale;
- S.n.c., purché la maggioranza dei soci - ovvero uno nel caso di due soci - svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
- S.a.s., purché tutti i soci accomandatari svolgano lavoro personale nel processo produttivo, indipendentemente dal numero di soci accomandanti;
- S.r.l. unipersonali, purché il socio svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
- S.r.l. con pluralità di soci, purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;
- Società cooperative, purché la maggioranza dei soci
svolga in prevalenza lavoro personale nel processo
produttivo.
Invio telematico delle domande o denunce all'Albo delle imprese artigiane. Disponibile il manuale per gli adempimenti
Per depositare le domande d'iscrizione o le denunce di fatti
modificativi o di cancellazione all'Albo delle imprese
artigiane con modalità telematica, è disponibile il programma
informatico STARWEB con inserimento
guidato dei dati che si integra con “Comunica” in
vigore dal 1° ottobre 2009.
.Per tutti gli atti che non possono essere comunicati con il programma STARWEB è disponibile il programma FEDRA PLUS manuale (6,85 MB).







Fatti riconoscere