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Albo delle Imprese Artigiane

 ISTRUZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 1/2010 IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 47 del 01.04.2011 è stata costituita la Commissione Regionale per l’Artigianato.  Dal 16/05/2011 è stata insediata la nuova C.R.A.; da tale atto ne consegue l’attuazione della disciplina per l’iscrizione, modifica e cancellazione nell’Albo delle imprese artigiane ai sensi dell’art. 3 L.R. n. 1/2010 con la conseguente soppressione delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato

PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE, MODIFICA, CANCELLAZIONE DELL’IMPRESE ARTIGIANE

La nuova normativa ha introdotto innovative semplificazioni riguardo alla procedura e ai tempi per il riconoscimento della qualifica artigiana. Ai sensi dell’art . 3 della Legge Regionale n. 1/2010  “gli effetti costitutivi dell’iscrizione, della modifica e della cancellazione nell’Albo delle imprese artigiane, o nella separata sezione, decorrono dalla data di presentazione da parte dell’interessato della comunicazione unica”, alla Camera di Commercio, Ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente, per via telematica o su supporto informatico. Restano immutati, invece, i requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Albo Imprese Artigiane, che continuano ad essere disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge.

A norma dell’art. 3 della Legge Regionale n. 1/2010, ai fini dell’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, l’interessato presenta alla Camera di Commercio – ufficio del Registro delle Imprese territorialmente competente, la Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa ex Legge n. 40/2007, corredata da tutte le autocertificazioni e delle attestazioni richieste dalla norma ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, con assunzione di responsabilità penale a norma dell’art. 76 del suddetto D.P.R.. Il possesso dei presupposti e dei requisiti di legge di riconoscimento della qualifica artigiana deve essere attestato mediante la compilazione del MODELLO AA (vedi sotto), approvato dalla Regione e disponibile nella sezione modulistica del sito camerale Albo Imprese Artigiane, che, quindi, va obbligatoriamente allegato alla pratica Comunica.

La ricevuta rilasciata dall’Ufficio del Registro delle Imprese con la denuncia di iscrizione mediante Comunicazione Unica costituisce titolo per l’acquisizione immediata della qualifica di impresa artigiana e per l’avvio dell’attività artigiana; dalla predetta data decorre l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane o alla sezione separata dei Consorzi.

A norma dell’art. 4 della Legge regionale n. 1/2010, le imprese artigiane iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane sono tenute a trasmettere, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, alla Camera di Commercio, Ufficio del Registro delle Imprese, la Comunicazione Unica di modifica, corredata da tutte le autocertificazioni e delle attestazioni richieste dalla norma ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, con assunzione di responsabilità penale a norma dell’art. 76 del suddetto D.P.R.(Modello AA), relativa a:

1. Modificazioni dei requisiti artigiani;
2. Cessazione dell’attività;
3. Perdita dei requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione.

Le modificazioni di cui al punto 1., nelle more delle direttive  da parte della Commissione regionale per l’Artigianato, sono quelle riguardanti:

• Ingresso/recesso di socio partecipante all’attività a seguito di cessioni di quote;
• Inizio/fine della partecipazione dei soci;
• Inclusione/cancellazione di collaboratori familiari;
• Assunzione di gestione a norma dell’art. 5, comma 4, della Legge n. 443/1985;
• Richiesta di riconoscimento attività artistica/tradizionale/abbigliamento su misura di cui al DPR n. 288/2001 (se presentata con altra domanda).

La denuncia di cessazione dell’attività artigiana, con conseguente cancellazione dall’Albo imprese Artigiane, costituisce adempimento obbligatorio solo nel caso in cui l’impresa rimanga iscritta al Registro delle Imprese; la cancellazione dal Registro delle Imprese comporta invece l’automatica cancellazione anche dall’Albo delle Imprese Artigiane e dagli elenchi previdenziali ed assistenziali INPS.

Riassumendo, in sintesi, gli adempimenti pubblicitari dovuti all’Albo delle Imprese Artigiane sono i seguenti:

1. la prima iscrizione, la cancellazione (fatto salvo quanto sopra riportato) e le modificazioni che riguardano dati rilevanti per l’Albo Artigiani, ma la cui iscrizione non è prevista nel Registro delle Imprese;
2. la modifica che implica l’acquisto o la perdita dei requisiti artigiani per la quale, quindi, sussiste l’obbligo di chiedere l’iscrizione o la cancellazione all’Albo delle Imprese Artigiane, mentre una modifica anagrafica presentata al Registro delle Imprese che non comporta acquisto/perdita dei requisiti artigiani assolve anche agli obblighi amministrativi nei confronti dell’Albo Artigiani;
3. la comunicazione all’Albo di notizie anagrafiche già iscritte al Registro delle imprese non è obbligatoria se non quando implica l’acquisto o la perdita dei requisiti artigiani per cui si rende necessaria la denuncia all’Albo delle imprese Artigiane.

La Comunicazione Unica e le relative dichiarazioni sono oggetto di verifica , a posteriori e possono dare origine, entro 20 giorni dalla data di presentazione della Comunicazione Unica e secondo le procedure di cui alla legge n. 241/90, ad una procedura di accertamento, su iniziativa della sezione territoriale della Commissione regionale per l’artigianato, da parte del Servizio regionale per l’artigianato, che si esprime nel termine di 60 giorni dalla segnalazione.

MODULISTICA

La vigente modulistica ministeriale, contenente il Mod. AA utilizzato per comunicare dati all’AIA e agli enti previdenziali, è stato integrato con il modulo AA  approvato dalla Regione Emilia – Romagna. Il modulo che contiene le dichiarazioni di possesso dei requisiti artigiani rese ai sensi degli art. 46 e 47 del testo unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. n. 445/2000  va allegato alla pratica e dovrà essere identificato attualmente con il codice C28 .
Il programma Starweb genera automaticamente il modulo AA; per le pratiche Fedra l’utente deve invece provvedere personalmente all’allegazione del modulo AA.
Il modulo, generato da Starweb o allegato in Fedra, in formato cartaceo deve essere compilato, sottoscritto con firma autografa dal titolare/legale rappresentante e trasmesso in PDF/A-1 e unito alla pratica, congiuntamente a un documento di riconoscimento (è sufficiente quello eventualmente allegato a Comunica) oppure il modello, allegato in formato PDF/A-1 deve essere sottoscritto digitalmente dal dichiarante.
Si informa che è obbligatorio allegare il suddetto modulo alle pratiche. Le pratiche  che non conterranno il suddetto modulo saranno oggetto di apposita segnalazione alla Regione.
Il nuovo modulo AA è scaricabile dal sito web istituzionale della Camera alla sezione Registro Imprese /Albo Artigiani/ Modulistica .

SANZIONI

Il nuovo regime sanzionatorio per l’omessa o ritardata presentazione di domande all’Albo delle Imprese Artigiane,  previsto dall’art. 17 della L.R. n. 1/2010, è entrato in vigore il 16/05/2011. L’applicazione della nuova normativa dovrà riguardare le pratiche presentate all’ufficio dal 16.05.2011.

La sanzione per ritardato od omessa presentazione di domanda presentata con modalità Comunica ammonta a:

EVENTO

IMPORTO SANZIONI

Iscrizioni 

 Euro 500,00 a carico del titolare dell’impresa individuale o di ogni amministratore in carica al momento della violazione (31° giorno successivo all’evento)

Modificazioni e cancellazioni 

Euro 333,00 a carico del titolare dell’impresa individuale o di ogni amministratore in carica al momento della violazione (31° giorno successivo all’evento)


ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, ED AMMISSIONE AI CORSI DI ESTETISTE

CERTIFICAZIONI

A seguito della abolizione delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato le competenze relative alle richieste di certificazione  inerenti:

- l'ammissione ai corsi per l'attività di estetista (L. 1/1990);
- l'abilitazione professionale attività di estetista (L. 1/1990);
- l'abilitazione professionale attività di acconciatore (L. 174/2005)

sono ora attribuite al Servizio Regionale istituito con la suddetta L.R. n.  1/2010.

Al fine di agevolare l'Utenza e, in attesa che vengano stabilite le nuove procedure identiche su tutto il territorio regionale in attuazione delle vigenti disposizioni normative, le Camere di Commercio hanno concordato con la Regione di continuare ad accettare fino al 1° gennaio 2012 le istanze di rilascio di certificazione presso i propri sportelli, secondo le modalità qui di seguito riportate.
La modulistica predisposta dalla Regione è scaricabile dal sito web istituzionale della Camera alla sezione Registro Imprese / Albo Imprese Artigiane
Spetta alla Camera di Commercio sia inviare al Servizio Regionale le domande pervenute sia contattare l'utente per il ritiro, presso gli sportelli al pubblico, della certificazione una volta rilasciata dal suddetto Servizio.

Indicazioni fornite dalla Regione sulle modalità di richiesta certificati:

1) la richiesta deve essere accompagnata da due marche da bollo da € 14,62 (una per la richiesta ed una per il certificato) e dalla fotocopia integrale e leggibile di un documento d’identità valido, contenente la firma autografa dell’interessato; occorrerà compilare anche il prestampato di certificazione
2) devono esser versati € 5.00, per diritti di segreteria, pagabili:
a] tramite versamento su c/c postale n° 16120404 intestato a Camera di Commercio Bologna –  causale: richiesta certificato qualificazioni professionali estetista /acconciatore
b] oppure tramite pagamento per contanti allo sportello

L'originale dell'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegato al modulo di richiesta della certificazione.


Le imprese in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge n. 443 dell'8 agosto 1985 (legge-quadro per l'artigianato) hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, tenuto presso la CCIAA ai sensi della Legge Regionale n. 32 del 30 ottobre 2001.


Le caratteristiche che individuano un’impresa come artigiana sono:

  • avere per scopo prevalente la produzione di beni, anche semilavorati, o la prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di quest’ultime;
  • l’esercizio personale e professionale del titolare dell’impresa, il quale svolga in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
  • la prevalenza del lavoro del titolare (anche manuale) nel processo produttivo, rispetto al capitale impiegato;
  • l’imprenditore artigiano non può essere socio operante in altre imprese artigiane e neppure essere titolare di più imprese artigiane individuali contemporaneamente;
  • il titolare deve avere piena responsabilità dell’azienda ed assumersi tutti i rischi e gli oneri inerenti la sua direzione e gestione;
  • possibilità di assumere dipendenti, ma nel rispetto dei limiti dimensionali stabiliti dall’art. 4 della Legge quadro 443/85.

L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è obbligatoria, ad esclusione delle S.r.l. con pluralità di soci per le quali l'iscrizione è facoltativa.

 

Chi si iscrive all’Albo Imprese Artigiane:

  • impresa individuale;
  • S.n.c., purché la maggioranza dei soci - ovvero uno nel caso di due soci - svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
  • S.a.s., purché tutti i soci accomandatari svolgano lavoro personale nel processo produttivo, indipendentemente dal numero di soci accomandanti;
  • S.r.l. unipersonali, purché il socio svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo;
  • S.r.l. con pluralità di soci, purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società;
  • Società cooperative, purché la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo.

La Commissione Provinciale per l’Artigianato di Bologna

La Commissione Provinciale per l’Artigianato (CPA) è organo amministrativo di rappresentanza e di tutela dell’Artigianato e svolge funzioni riguardanti la tenuta dell’Albo delle Imprese Artigiane e l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica artigiana.

Entro 60 giorni dalla presentazione delle domande, la CPA delibera in merito a:

  • iscrizioni, modifiche e cancellazioni delle imprese artigiane, sia individuali sia di società, nell’Albo Imprese Artigiane o nella separata sezione;
  • iscrizioni, modifiche e cancellazioni negli elenchi previdenziali.

La mancata comunicazione all’interessato entro il termine di 60 giorni vale come accoglimento della domanda stessa.

La CPA di Bologna è nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi della Legge regionale n.32/2001 (Composizione) e si riunisce a cadenza mensile, secondo un calendario prestabilito.

Avverso i provvedimenti della C.P.A. è possibile presentare ricorso in carta semplice presso la Commissione Regionale per l’Artigianato istituita presso la sede della Regione Emilia Romagna (con sede a Bologna, via Aldo Moro, 44), entro 60 giorni dalla notifica della deliberazione.

La decisione della Commissione Regionale può essere a sua volta impugnata davanti al Tribunale di Bologna entro 60 giorni dalla notifica della decisione.


L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane:

  • è costitutiva dell’impresa artigiana;
  • è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore di imprese artigiane;
  • comporta l’annotazione nella Sezione Speciale Artigiani del Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
  • comporta l’iscrizione del titolare o di tutti i soci che partecipano all’attività, negli elenchi nominativi degli artigiani (INPS) ai fini assicurativi e previdenziali. Negli elenchi degli assicurati vengono iscritti, su domanda del titolare, anche eventuali familiari collaboratori, ovvero i familiari entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, che abitualmente e prevalentemente collaborano con il titolare nell’esercizio dell’impresa artigiana;
  • la domanda, redatta su apposito modulo, va presentata entro 30 gg. dall’inizio dell’attività; in seguito gli iscritti devono segnalare ogni tipo di variazione (cambiamento attività esercitata, cambio denominazione della ditta o indirizzo, variazione della persona del titolare o dei soci ecc., cessazione) sempre entro 30 gg.


Tutte le informazioni in merito si possono trovare all'interno delle Guide e manuali

 

Invio telematico delle domande o denunce all'Albo delle imprese artigiane. Disponibile il manuale per gli adempimenti

Per depositare le domande d'iscrizione o le denunce di fatti modificativi o di cancellazione all'Albo delle imprese artigiane con modalità telematica, è disponibile il programma informatico STARWEB starweb con inserimento guidato dei dati che si integra con “Comunica” in vigore dal 1° ottobre 2009.

.Per tutti gli atti che non possono essere comunicati con il programma STARWEB è disponibile il programma FEDRA PLUS manuale (6,85 MB).

L’invio di tali domande o denunce con modalità telematica consente, rispetto alla modalità di presentazione cartacea (consentito fino al 31/03/2010) , la riduzione dei diritti di segreteria dovuti. (link a diritti di segreteria pdf).

L’invio delle istanze o denuncie con modalità telematica è soggetta all’imposta di bollo - quando prevista - di € 14,62, lo stesso importo previsto per le analoghe pratiche cartacee.