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Elenco Verificatori Impianti (L. 46/90)

Per eseguire i collaudi sugli impianti ed accertarne la conformità, i Comuni, le A.S.L., l’ISPESL ed i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, hanno la facoltà di avvalersi della collaborazione di liberi professionisti iscritti in tale elenco, comprendente più sezioni corrispondenti alle rispettive competenze.

Gli elenchi sono formati annualmente:entro il 31 marzo di ogni anno la Camera  di Commercio lo trasmette al Ministero dell’Industria per l’approvazione.
 
Normativa di riferimento:

  • Legge n. 46 del 05.03.90 art. 14
  • D.P.R. n. 447  del 06.12.91 art. 9
  • D.M. 06.04.2000

Requisiti per l'iscrizione:

Negli elenchi dei verificatori possono iscriversi ingegneri, laureati in chimica industriale, architetti, periti industriali e geometri purché iscritti nei rispettivi Albi, Ordini o Collegi professionali nell’ambito delle proprie competenze.

 Documentazione per l’iscrizione

I richiedenti devono presentare entro fine dicembre di ogni anno, domanda di iscrizione all’elenco dei verificatori degli impianti predisposto dalla Camera di Commercio, anche tramite gli ordini professionali, albi o i collegi di appartenenza, corredandola di:

  • attestazione di versamento di € 31,00 per diritti di segreteria da versare sul c/c postale n. 76925312 intestato alla C.C.I.A.A. di Bologna;
  • documentazione relativa alle esperienze maturate ed al settore di attività   attestata dall’Albo, Collegio o Ordine professionale di appartenenza.

Gli elenchi dei verificatori sono disponibili presso l’Ufficio Attività speciali.

 

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