Elenco Verificatori Impianti (L. 46/90)
Per eseguire i collaudi sugli impianti ed accertarne la
conformità, i Comuni, le A.S.L., l’ISPESL ed i Comandi
provinciali dei Vigili del Fuoco, hanno la facoltà di
avvalersi della collaborazione di liberi professionisti
iscritti in tale elenco, comprendente più sezioni
corrispondenti alle rispettive competenze.
Gli elenchi sono formati annualmente:entro il 31 marzo di
ogni anno la Camera di Commercio lo trasmette al
Ministero dell’Industria per l’approvazione.
Normativa di riferimento:
- Legge n. 46 del 05.03.90 art. 14
- D.P.R. n. 447 del 06.12.91 art. 9
- D.M. 06.04.2000
Requisiti per l'iscrizione:
Negli elenchi dei verificatori possono iscriversi ingegneri,
laureati in chimica industriale, architetti, periti
industriali e geometri purché iscritti nei rispettivi Albi,
Ordini o Collegi professionali nell’ambito delle proprie
competenze.
Documentazione per l’iscrizione
I richiedenti devono presentare entro fine
dicembre di ogni anno, domanda di
iscrizione all’elenco dei verificatori degli impianti
predisposto dalla Camera di Commercio, anche tramite gli
ordini professionali, albi o i collegi di appartenenza,
corredandola di:
- attestazione di versamento di € 31,00 per diritti di segreteria da versare sul c/c postale n. 76925312 intestato alla C.C.I.A.A. di Bologna;
- documentazione relativa alle esperienze maturate ed al settore di attività attestata dall’Albo, Collegio o Ordine professionale di appartenenza.
Gli elenchi dei verificatori sono disponibili presso l’Ufficio Attività speciali.






Fatti riconoscere