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Attività di spedizioniere per le province di Bologna - Ferrara - Forlì/Cesena - Modena - Reggio Emilia - Rimini

 

 AVVISO: la pagina è in corso di aggiornamento.

Dal 12.05.2012 è in vigore il decreto attuativo del d.lgs. 59/2012 pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 13.01.2012, le imprese e le persone fisiche che svolgono attività di spedizioniere.

I soggetti che intendono iniziare tale attività dovranno comunque dimostrare di essere in possesso dei requisiti morali e professionali attualmente previsti dalla normativa di riferimento.

Per le imprese e le persone fisiche iscritte nei soppressi ruoli è previsto l’obbligo di procedere all’aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Imprese e nel Rea in modalità telematica entro un anno (12 maggio 2013), pena il blocco dell’attività. Prima di procedere con tale adempimento si prega di attendere la pubblicazione di ulteriori chiarimenti in merito.

Modalità presentazione pratiche dal 12/5/2012

Ulteriori aggiornamenti su questo argomento verranno pubblicati non appena disponibili su questa pagina.

Cliccare qui per consultare il testo del decreto relativo all’attività di spedizioniere.

 

E' spedizioniere l'impresa che svolge "abitualmente attività di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del contratto di trasporto col vettore, al compimento della spedizione ed alle operazioni accessorie".
Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (art. 1737 C.C.).

Tutti coloro che, a titolo individuale o in forma societaria, intendono svolgere l'attività di spedizioniere, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla L. 14/11/1941, n. 1442 e dell'art. 76 del d.lgs. 26/3/2010 n. 59.

L'art. 76 del d.lgs n. 59/2010 ha soppresso l'Elenco autorizzato degli spedizionieri.
Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, così come modificato dall'art. 49 della legge n. 122/2010, per esercitare l'attività di spedizioniere occorre presentare alla Camera di Commercio una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) contenente le autocertificazioni/certificazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della relativa attività.

La S.C.I.A. deve essere presentata:

  • per le imprese con sede/filiale in provincia di Bologna: presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Bologna, per via telematica, contestualmente alla Denuncia di inizio attività;
  • per le imprese con sede/filiale nelle province di Ferrara - Forlì/Cesena - Modena - Reggio Emilia - Rimini: presso l'Ufficio Albi e Ruoli della Camera di Commercio di Bologna, in formato cartaceo.

 

REQUISITI

MODULISTICA

Elenco degli spedizionieri (aggiornato al 31/12/2011)

Comunicazioni del cliente

 

Titolo di studio o esperienza professionale svolta all'estero:

Per il riconoscimento di titolo di studio conseguito all'estero o di altro titolo/esperienza professionale svolta all'estero ai fini dell'accesso all'attività di spedizioniere è possibile scaricare l'informativa e la modulistica dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico

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