Attività di spedizioniere per le province di Bologna - Ferrara - Forlì/Cesena - Modena - Reggio Emilia - Rimini
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aggiornamento.
Dal 12.05.2012 è in vigore il
decreto attuativo del d.lgs. 59/2012 pubblicati in Gazzetta
Ufficiale il 13.01.2012, le imprese e le persone fisiche che
svolgono attività
di spedizioniere.
I soggetti che intendono iniziare tale attività dovranno
comunque dimostrare di essere in possesso dei requisiti
morali e professionali attualmente previsti dalla normativa
di riferimento.
Per le imprese e le persone fisiche iscritte nei soppressi
ruoli è previsto l’obbligo di procedere all’aggiornamento
della propria posizione nel Registro delle Imprese e nel Rea
in modalità telematica entro un anno (12 maggio 2013), pena
il blocco dell’attività. Prima di procedere con tale
adempimento si prega di attendere la pubblicazione di
ulteriori chiarimenti in merito.
Modalità presentazione pratiche dal 12/5/2012
Ulteriori aggiornamenti su questo argomento verranno
pubblicati non appena disponibili su questa pagina.
Cliccare qui per consultare il testo del decreto relativo
all’attività di spedizioniere.
E' spedizioniere l'impresa che svolge "abitualmente attività
di spedizione per terra, per mare e per aria, obbligandosi di
provvedere in proprio nome o in nome del committente ed in
ogni caso per conto del committente, alla stipulazione del
contratto di trasporto col vettore, al compimento della
spedizione ed alle operazioni accessorie".
Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo
spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio
e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di
compiere le operazioni accessorie (art. 1737 C.C.).
Tutti coloro che, a titolo individuale o in forma societaria, intendono svolgere l'attività di spedizioniere, devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla L. 14/11/1941, n. 1442 e dell'art. 76 del d.lgs. 26/3/2010 n. 59.
L'art. 76 del d.lgs n. 59/2010 ha soppresso l'Elenco
autorizzato degli spedizionieri.
Ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, così come
modificato dall'art. 49 della legge n. 122/2010, per
esercitare l'attività di spedizioniere occorre presentare
alla Camera di Commercio una segnalazione certificata di
inizio attività (S.C.I.A.) contenente le
autocertificazioni/certificazioni attestanti il possesso dei
requisiti previsti per l'esercizio della relativa attività.
La S.C.I.A. deve essere presentata:
- per le imprese con sede/filiale in provincia di Bologna: presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Bologna, per via telematica, contestualmente alla Denuncia di inizio attività;
- per le imprese con sede/filiale nelle province di Ferrara - Forlì/Cesena - Modena - Reggio Emilia - Rimini: presso l'Ufficio Albi e Ruoli della Camera di Commercio di Bologna, in formato cartaceo.
Elenco degli spedizionieri (aggiornato al 31/12/2011)
Titolo di studio o esperienza professionale svolta
all'estero:
Per il riconoscimento di titolo di studio
conseguito all'estero o di altro titolo/esperienza
professionale svolta all'estero ai fini dell'accesso
all'attività di spedizioniere è possibile scaricare
l'informativa e la modulistica dal
sito del Ministero dello Sviluppo Economico






Fatti riconoscere