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F.a.q. Agenti e rappresentanti di commercio

E’ vero che il Ruolo agenti e rappresentanti di commercio è stato soppresso?

Sì, il decreto legislativo 26/03/2010 n. 59 entrato in vigore l’8/5/2010 ha soppresso, fra gli altri, anche il Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui all’art. 2 della legge 204/1985 pur mantenendo i requisiti di cui all’art. 5 della legge medesima, per l’esercizio della relativa attività.

E’ quindi necessario per l’esercizio dell’attività di agenzia e rappresentanza presentare una S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) in allegato alla denuncia di inizio attività da inviare telematicamente al Registro delle Imprese, unitamente al contratto di agenzia.

 

 

Quali sono i requisiti professionali che permettono l’esercizio dell’attività di agenzia e rappresentanza?

Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o laurea in materie economiche o giuridiche (per informazioni sui titoli di studio contattare l’ufficio Albi e ruoli) oppure avere idonea esperienza professionale maturata per almeno un biennio negli ultimi cinque anni oppure avere frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni.

 

 

Qualora l’attività di agente e rappresentante sia svolta in forma societaria, quale legale rappresentante deve possedere i requisiti di cui sopra?

La legge prevede l’obbligo di verifica dei requisiti di tutti i legali rappresentanti che, in linea generale, sono:

  • tutti i soci delle S.N.C.
  • tutti i soci accomandatari delle S.A.S.
  • tutti i componenti dell’organo amministrativo muniti di legale rappresentanza per le S.R.L. e le S.P.A.

 

 

Quali sono le condizioni necessarie affinché una società possa esercitare l’attività di agenzia e rappresentanza?

E’ necessario che l’oggetto sociale preveda l’attività di intermediazione o di agenzia e/o rappresentanza e che tutti i legali rappresentanti siano in possesso dei requisiti professionali.

 

 

Può una società presentare la S.C.I.A. per l’esercizio dell’attività di agenzia e rappresentanza indicando il nominativo di una persona che non sia legale rappresentante della società stessa?

No.

 

 

La data di decorrenza del mandato può essere antecedente rispetto alla data di presentazione della S.C.I.A. al Registro delle Imprese?

La data di decorrenza del mandato di agenzia deve corrispondere con la data di invio della S.C.I.A. al Registro delle Imprese; l'inizio attività, comunque, non può essere antecedente all'invio della S.C.I.A.

 

 

Ci sono attività incompatibili con quella di agenzia e rappresentanza?

In linea con quanto indicato dall’art. 5 della legge 204/1985 chi svolge l’attività di agente e rappresentante di commercio non può essere dipendente e non può svolgere attività per le quali sia richiesta l’iscrizione nel soppresso Ruolo degli agenti di affari in mediazione oppure nell’Albo dei mediatori creditizi.

 

 

Ultimo aggiornamento: 20/1/2011

 

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