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Requisiti tecnico-professionali

Le imprese sono abilitate all’esercizio delle attività di impiantistica se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante o il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale è in possesso dei requisiti professionali. Il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra impresa continuativa.

 

I requisiti tecnico professionali sono in alternativa uno dei seguenti:

  1. Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso un'università statale o legalmente riconosciuta
  2. Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività (di cui all’art.1), seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Per le attività della lettera d) (art. 1, comma 2) il periodo di inserimento è di un anno.
  3. Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni continuativi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Per le attività della lettera d) (art. 1, comma 2) il periodo di inserimento è di due anni.
  4. Prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore, per un periodo non inferiore a tre anni, (escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato), in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti (di cui all’art.1)


I periodi di inserimento di cui ai punti 2 e 3 sopra riportati e le prestazioni lavorative di cui al punto 4 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.

Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell’impresa, i soci e i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività della lettera d) (art. 1, comma 2) il periodo non può essere inferiore a quattro anni.

 

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