Ambito di applicazione del decreto
Il Decreto n. 37/2008 si applica agli impianti posti al
servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione
d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative
pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione
si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
Sono pertanto soggetti alla normativa sia gli impianti civili
sia i cosiddetti impianti industriali.
Gli impianti sono classificati come segue:
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti
di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli
impianti per l'automazione di porte, cancelli e
barriere
(definiti come: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici). - impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti
elettronici in genere
(definiti come: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50v in corrente alternata 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente). - impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali
- impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie
- impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di
qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti
della combustione e ventilazione ed aerazione dei
locali
(definiti come: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti di combustione). - impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili
- impianti di protezione antincendio (definiti come: gli
impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di
estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti
di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio).






Fatti riconoscere