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Imprese Autoriparatori

IL SISTRI RICERCA AUTORIPARATORI
Il 14/1/2009 è entrato in vigore il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), con la pubblicazione del D.M. 17/12/2009. Tale sistema prevede l’installazione di un dispositivo elettronico (black box) sui veicoli che trasportano rifiuti; tale dispositivo ha la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo stesso.
L’installazione della black box avviene presso le imprese di autoriparazione (elettrauto) appositamente autorizzate dal SISTRI.
Per essere autorizzati all’installazione, le imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 122/92 sezione elettrauto, devono presentare apposita domanda, entro il 13/2/2010, al Ministero dell’Ambiente accedendo al sito www.sistri.it
Le imprese che avranno presentato la domanda di autorizzazione saranno invitate dal Ministero dell’Ambiente a partecipare ad un corso di formazione gratuito della durata di 6 ore.
Per informazioni: www.sistri.it

Con il Regolamento regionale n. 2/2008 all'art. 2 comma 1 lettera d) punto 3), la Regione Emilia Romagna - con effetto dal 25.12.2008 - ha abolito l'obbligo di presentazione del certificato di idoneita' fisica, richiesto dall'art. 7 comma 1 lett. c) della legge 122/92.

Per imprese di autoriparazione si intendono tutte le imprese che svolgono l’attività di manutenzione e riparazione dei veicoli a motore, ivi compresi i ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli adibiti al trasporto su strada di persone e cose.

In base  all’art. 1 della legge n. 122 del 1992 l’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:

  • MECCANICA E MOTORISTICA
  • CARROZZERIA
  • ELETTRAUTO
  • GOMMISTA

Rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli, nonché l’installazione di impianti e componenti fissi.

Rientrano inoltre gli interventi specialistici su autoveicoli quali: interventi su radiatori, carburatori, pompe di iniezione, benzina e diesel, impianti di climatizzazione, impianti per alimentazione GPL o metano, freni e balestre, impianti frigoriferi, impianti di sollevamento, impianti telefonici e musicali, assetti sportivi e carrozzeria speciale.

Non rientrano le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.

Non rientrano inoltre le attività di autoriparazione effettuate esclusivamente su autoveicoli o motoveicoli non autorizzati a circolare su strada, come ad auto e moto da competizione, go-kart, ecc...

È previsto anche una speciale abilitazione per l’esercizio dell’attività di riparazione per uso interno avente carattere strumentale o accessorio, per le imprese che svolgono in prevalenza commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto merci conto terzi iscritte all’albo di cui all’articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.

Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più settori in relazione all’attività di autoriparazione esercitata. Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all’attività principale, non è consentito l’esercizio delle attività previste dall’art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica iscrizione.

Le imprese che intendono svolgere tali attività devono presentare una denuncia di inizio attività (D.I.A.)  con cui denunciano il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge n.122/92 da presentarsi unitamente alla domanda di iscrizione o denuncia di modifica.

L’inizio di attività coincide con la presentazione della denuncia di inizio attività (D.I.A.) sia per il Registro delle Imprese che per  l’Albo delle Imprese artigiane.

Entro sessanta giorni la Camera di Commercio verifica la sussistenza dei requisiti.

 

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