Imprese Autoriparatori
IL SISTRI RICERCA AUTORIPARATORI
Il 14/1/2009 è entrato in vigore il SISTRI (Sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti), con la
pubblicazione del D.M. 17/12/2009. Tale sistema prevede
l’installazione di un dispositivo elettronico (black box) sui
veicoli che trasportano rifiuti; tale dispositivo ha la
funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo
stesso.
L’installazione della black box avviene presso le imprese di
autoriparazione (elettrauto) appositamente autorizzate dal
SISTRI.
Per essere autorizzati all’installazione, le imprese
esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge
122/92 sezione elettrauto, devono presentare apposita
domanda, entro il 13/2/2010, al Ministero
dell’Ambiente accedendo al sito www.sistri.it
Le imprese che avranno presentato la domanda di
autorizzazione saranno invitate dal Ministero dell’Ambiente a
partecipare ad un corso di formazione gratuito della durata
di 6 ore.
Per informazioni: www.sistri.it
Con il Regolamento regionale n. 2/2008 all'art. 2 comma 1 lettera d) punto 3), la Regione Emilia Romagna - con effetto dal 25.12.2008 - ha abolito l'obbligo di presentazione del certificato di idoneita' fisica, richiesto dall'art. 7 comma 1 lett. c) della legge 122/92.
Per imprese di autoriparazione si intendono tutte le imprese
che svolgono l’attività di manutenzione e riparazione dei
veicoli a motore, ivi compresi i ciclomotori, macchine
agricole, rimorchi e carrelli adibiti al trasporto su strada
di persone e cose.
In base all’art. 1 della legge n. 122 del 1992
l’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
- MECCANICA E MOTORISTICA
- CARROZZERIA
- ELETTRAUTO
- GOMMISTA
Rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli
interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di
qualsiasi componente dei veicoli, nonché l’installazione di
impianti e componenti fissi.
Rientrano inoltre gli interventi specialistici su autoveicoli
quali: interventi su radiatori, carburatori, pompe di
iniezione, benzina e diesel, impianti di climatizzazione,
impianti per alimentazione GPL o metano, freni e balestre,
impianti frigoriferi, impianti di sollevamento, impianti
telefonici e musicali, assetti sportivi e carrozzeria
speciale.
Non rientrano le attività di lavaggio, di rifornimento di
carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro
dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi
lubrificanti o di raffreddamento.
Non rientrano inoltre le attività di autoriparazione
effettuate esclusivamente su autoveicoli o motoveicoli non
autorizzati a circolare su strada, come ad auto e moto da
competizione, go-kart, ecc...
È previsto anche una speciale abilitazione per l’esercizio
dell’attività di riparazione per uso interno avente carattere
strumentale o accessorio, per le imprese che svolgono in
prevalenza commercio e noleggio di veicoli, quelle di
autotrasporto merci conto terzi iscritte all’albo di cui
all’articolo 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché
ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che
svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso
interno.
Ogni impresa può ottenere le abilitazioni per uno o più
settori in relazione all’attività di autoriparazione
esercitata. Salvo il caso di operazioni strumentali o
accessorie strettamente connesse all’attività principale, non
è consentito l’esercizio delle attività previste dall’art. 1,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la
relativa specifica iscrizione.
Le imprese che intendono svolgere tali attività devono
presentare una denuncia di inizio attività (D.I.A.) con
cui denunciano il possesso dei requisiti
tecnico-professionali previsti dalla legge n.122/92 da
presentarsi unitamente alla domanda di iscrizione o denuncia
di modifica.
L’inizio di attività coincide con la presentazione della
denuncia di inizio attività (D.I.A.) sia per il Registro
delle Imprese che per l’Albo delle Imprese
artigiane.
Entro sessanta giorni la Camera di Commercio verifica la
sussistenza dei requisiti.






Fatti riconoscere