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Azioni sul documento

Variazione per integrazione/cancellazione di mezzi

Documenti da allegare per la presentazione delle istanze di integrazione o concellazione di mezzi

Art. 15 del DM 28 aprile 1998, n. 406

1) Istanza di variazione (in bollo solo se relativa alle categorie 1, 4 e 5)

La sezione del modulo relativa a questo tipo di variazione è la n. 3 nella quale occorre indicare la/e categoria/e per la/e quale/i si chiede l’iscrizione/cancellazione di mezzi. Deve essere compilato e firmato dal legale rappresentante/titolare che dovrà allegare la fotocopia semplice del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

Per le istanze relative alla sola cancellazione di mezzi passare al punto 7).

2) Foglio Notizie

E’ necessario presentare un foglio notizie per ciascuna delle categorie (1, 2, 3, 4 e 5) per la/e quale/i si richiede l’iscrizione di nuovi mezzi. Ciascun Foglio Notizie deve essere compilato in tutte le sue parti indicando solamente i mezzi non ancora autorizzati in quella categoria; in particolare l’elenco dei mezzi deve comprendere anche eventuali container/cassoni scarrabili.

3) Documenti di circolazione

Libretti di circolazione: per ciascuno dei nuovi mezzi oggetto dell’istanza è necessario presentare il relativo libretto di circolazione in copia conforme fai da te. Qualora l’impresa non disponga già al momento della presentazione dell’istanza di tale documento è possibile, in alternativa, allegare il foglio di via in copia conforme fai da te; il libretto di circolazione dovrà in ogni caso essere presentato non appena disponibile. Infine, nel caso in cui la ditta disponga solamente dalla ricevuta rilasciata da un’Agenzia Pratiche Auto, la stessa potrà essere presentata (in copia autenticata in bollo da un pubblico ufficiale) limitatamente al periodo della sua validità (30 giorni); per il completamento della pratica sarà comunque necessaria la presentazione del documento di circolazione.

Licenza c/proprio: nel caso di mezzi muniti di licenza al trasporto di cose in conto proprio, è necessario allegare la relativa licenza in copia conforme fai da te oltre a una dichiarazione semplice degli eventuali mezzi abbinati (trainati nel caso di rimorchi e semirimorchi, o caricati nel caso di cassoni/container).

Documenti ADR: Per le cisterne adibite al trasporto di rifiuti pericolosi è necessario allegare inoltre il libretto/certificato integrativo per l’ADR in copia conforme fai da te.

4) Documentazione attestante la disponibilità dei mezzi di trasporto

Occorre dimostrare la piena ed esclusiva disponibilità dei mezzi secondo uno di questi titoli:

a) Proprietà: la si evince direttamente dalla carta di circolazione

b) Contratto di locazione finanziaria (leasing): se non fosse riportata nella carta di circolazione occorre depositare l’originale in bollo o copia autenticata in bollo del contratto di leasing

c) Contratto di locazione semplice/noleggio senza conducente (art. 84 D.Lgs 30/04/92, n. 285): è un contratto ammesso solo fra imprese iscritte all’Albo autotrasportatori c/terzi, il mezzo oggetto del contratto deve avere il c/terzi e la durata del contratto non deve essere inferiore a sei mesi; possono inoltre essere destinati a locazione senza conducente i veicoli ad uso speciale (spazzatrici) ed i veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t.

d) Contratto di usufrutto: ammesso sia per i mezzi con c/proprio che per quelli in c/terzi e) Contratto di vendita con patto di riservato dominio: ammesso sia per i mezzi con c/proprio che per quelli in c/terzi I contratti di cui ai punti c), d) ed e) devono essere presentati in originale in bollo o copia autenticata in bollo. Le società cooperative (o consorzi) dovranno dimostrare la piena ed esclusiva disponibilità dei mezzi di proprietà dei soci con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della stessa.

5) Perizia giurata (art. 12, c. 3, lett. a) del DM 406/98)

Seguire scrupolosamente lo schema predisposto dalla Segreteria. Nel caso venissero riscontrate delle mancanze non motivate dal perito di elementi richiesti dallo schema di perizia, la Segreteria provvederàa chiedere la presentazione di integrazioni giurate.

6) Dimostrazione della capacità finanziaria

(art. 2 deliberazione del Comitato Nazionale nr. 1 del 30/01/03)

Per il calcolo dell’importo da dimostrare deve essere considerato l’intero parco mezzi, comprendendo pertanto anche i mezzi già iscritti. A titolo esemplificativo si suggeriscono le seguenti modalità:

  • Dichiarazione di un istituto di credito o Società finanziaria con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,00 (£ 5.000.000.000) che attesti l’apertura di un credito in conto corrente, castelletto anticipi in conto corrente su ricevute bancarie ecc…) oppure 
  • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/00 n. 445 relativamente al volume d’affari, desumibile dalla dichiarazione annuale IVA dell’ultimo esercizio chiuso oppure 
  • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/00 n. 445 dei ricavi derivanti da vendite di beni e prestazioni di servizi relativi all’ultimo esercizio chiuso oppure 
  • nel caso l’impresa avesse già dimostrato il requisito della capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione all’Albo trasportatori c/terzi è possibile presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio

 Gli importi sono i seguenti:

  • Per il primo automezzo:

   - con portata inferiore alle 3,5 t. ovvero massa complessiva fino a 6 t. € 25.000.00,

   - con portata superiore alle 3,5 t. ovvero massa  complessiva sup. a 6 t. € 50.000,00

  • più € 2.500.00 per ogni altro automezzo aggiuntivo

7) Diritti di segreteria

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per la circolazione dei mezzi

La circolare n. 7933 del 3 luglio 1996 del Comitato Nazionale ha previsto la possibilità di utilizzare i nuovi mezzi inseriti dietro presentazione di un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa.

La Segreteria ne rilascia all’impresa una copia vidimata purchè:

  • l’impresa sia già regolarmente iscritta
  • l’istanza sia completa di tutta la documentazione necessaria

La validità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio termina con l’emissione del relativo provvedimento di integrazione e/o con la revoca delle garanzie finanziarie prestate a favore dello Stato relativamente all’attività per la quale i mezzi saranno utilizzati.

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